REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25105-2005 proposto da:
B.T. (OMISSIS), in proprio
e quale titolare dell’omonima ditta individuale B.T., elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANDREA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMISASSI MARCO;
–
ricorrente –
contro
ASL/(OMISSIS) CUNEO in persona del Direttore Generale
e legale rappresentante pro tempore Dott. L.O., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI
MARIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la
sentenza n. 378/2005 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 20/07/2005;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2011 dal
Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato CONTALDI Mario,
difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo
Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento
del processo
B.T. proponeva opposizione avverse l’ordinanza
ingiunzione emessa dal direttore della ASL n. (OMISSIS) con la quale gli era
applicata la sanzione amministrativa di Euro 20.658,00 per avere illecitamente
somministrato a due bovini di sua proprietà sostanza anabolizzante.
Il
ricorrente eccepiva l’intervenuta decadenza ed estinzione dell’obbligazione per
l’inosservanza del termine di giorni 90 previsto dal D.Lgs. 507 del 1999, art.
102; chiedeva accertarsi se le analisi e i relativi – risultati fossero
attendibili e che doveva essere disposta CTU per l’analisi dei campioni di urina
prelevati ai bovini; in subordine, chiedeva l’applicazione del regime della L.
n. 689 del 1981, art. 8 e la riduzione della sanzione.
L’ASL (OMISSIS) di
Cuneo si costituiva per chiedere la reiezione dell’opposizione. li Tribunale di
Cuneo, con sentenza depositata in data 20/7/2005 respingeva l’opposizione
proposta per i seguenti motivi:
ad integrare la fattispecie sanzionata di
illecita somministrazione di sostanze anabolizzanti era sufficiente il suo
riscontro sul campione esaminato e la ritualità delle analisi di laboratorio che
ne avevano permesso l’accertamento; l’attività istruttoria richiesta
dall’opponente era del tutto inutile perchè relativa a circostanze pacifiche,
ovvero di natura esplorativa;
– la norma di Legge (D.Lgs. n. 507 del 1999,
art. 102) invocata per sostenere la decadenza e l’estinzione dell’obbligazione
era inconferente sia perchè aveva introdotto un termine solo ordinatorio, sia
perchè applicabile agli illeciti depenalizzati commessi prima dell’entrata in
vigore della legge, mentre l’illecito de quo era stato commesso
successivamente;
– la L. n. 689 del 1981, art. 8 non era applicabile perchè
disciplinava solo il concorso formale, mentre nella fattispecie erano state
commesse due violazioni in cumulo materiale in quanto aventi ad oggetto due
distinti animali.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione B. T.
deducendo 2 motivi; l’ASL di Cuneo resiste con controricorso; il ricorrente ha
presentato memoria con estratto di sentenza di fallimento.
Motivi
della decisione
Occorre premettere che il fallimento del ricorrente
è intervenuto in data 10/11/2005 come documentato nell’estratto depositato dal
suo difensore, ossia dopo il deposito della sentenza impugnata, dopo il
conferimento della procura per il ricorso per Cassazione e dopo la notifica di
quest’ultima; pertanto non spiega alcun effetto nel presente giudizio di
Cassazione:
– nè sotto il profilo della capacità processuale del ricorrente
perchè “la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della
dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori,
alla quale soltanto – e per essa al curatore – è concessa eccepirla, con la
conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto
proprio, la controparte non è legittimata a proporre l’eccezione nè il giudice
può rilevare d’ufficio il difetto di capacità” (Cass. 30.8.2004 n.
7418;
27.2.2003 n. 2965; S.U. 21.7.1998 n. 7132 e, più recentemente, Cass.
2/7/2010 n. 15713);
– nè ai fini dell’interruzione del processo perchè,come
costantemente affermato da questa Corte, “il processo di cassazione,
caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in
presenza degli eventi previsti dall’art. 299 e segg. cod. proc. civ., ivi
compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poichè tali norme si
riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di
applicazione analogica in quello di legittimità” (Cass. 1/12/2003 n. 18300 e,
più recentemente, Cass. 28/4/2010 n. 10218).
1. Con il primo motivo il
ricorrente lamenta il vizio motivazionale con riferimento alla mancata
ammissione dei mezzi istruttori dedotti;
il motivo e inammissibile:
con
riferimento ai capitoli di prove per testi perchè la censura non riporta i
capitoli della prova non ammessa e pertanto non consente a questo giudice di
vetrificare, soltanto sulla base del contenuto del ricorso e senza procedere ad
inammissibili indagini attraverso altri atti del processo (secondo il principio
della autosufficienza del ricorso) la decisività della prova (cfr. ex plurimis e
da ultimo Cass. Sez. 2 23/4/2010 n. 9748);
con riferimento alla mancata
ammissione di CTU perchè, nel caso concreto il ricorrente non spiega in che cosa
consisterebbero le ragioni che rendevano necessaria una consulenza tecnica in
presenza di una analisi di laboratorio immune da concrete censure nè fa cenno al
fatto di averle adeguatamente rappresentate al giudice a quo, la cui mancata
pronuncia sulla istanza in questione non può, conseguentemente, costituire
ragione di cassazione della impugnata sentenza sotto il profilo del vizio di
motivazione.
Nè può ritenersi idonea a dare concretezza e specificità alla
censura l’affermazione per la quale i Laboratori che avevano svolto le analisi
non sarebbero stati accreditati SINAL (acronimo del Sistema Nazionale per
l’Accreditamento dei laboratori):
l’accreditamento attesta semplicemente la
competenza tecnica del laboratorio e garantisce gli utenti, attraverso verifiche
tecniche periodiche, sulla competenza ed imparzialità dei Laboratori nella
effettuazione delle prove accreditate; l’accreditamento riguarda il laboratorio
e non la consulenza; non costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle
singole prestazioni del Laboratorio e la mancanza di accreditamento non esclude
la correttezza delle modalità di esecuzione delle analisi.
2. Con il secondo
motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n.
507 del 1999, art. 102 e della L. n. 689 del 1981, art. 8 assumendo che se il
giudice avesse correttamente applicato il citato art. 102 avrebbe dovuto
dichiarare la decadenza dal diritto di esigere la sanzione e se avesse applicato
l’art. 8 avrebbe dovuto ridurre la sanzione applicata. Entrambe le doglianze
sono del tutto prive di fondamento: come correttamente evidenziato dal primo
giudice:
– Il D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 102 (che impone all’autorità
giudiziaria di trasmettere entro 90 giorni gli atti dei procedimenti penali
relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi) non è applicabile alla
fattispecie in quanto relativo ai reati trasformati in illeciti amministrativi,
ossia agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto,
mentre la violazione per cui è processo è successiva; in ogni caso nessuna norma
stabilisce la perentorietà dei termine, nè ricollega una decadenza al decorso
dello stesso;
– la disposizione della L. n. 689 del 1981, art. 8 non poteva
essere applicata perchè la norma mitiga il regime sanzionatorio per la pluralità
di violazioni commesse con unica azione (cd. concorso formalmente nella
fattispecie le violazioni sono state commesse su due distinti animali e, quindi,
con due azioni diverse.
Per la prima volta con il ricorso per Cassazione il
ricorrente deduce l’intervenuta decadenza ai sensi. della L. n. 689 del 1981,
art. 14 per decorso del termine per la notifica degli estremi della violazione,
ma il motivo è inammissibile perchè non dedotto con l’opposizione; solo per
completezza di argomentazione si osserva che, per la sua assoluta genericità,
non consente neppure di individuare gli elementi necessari al calcolo
dell’asserito decorso del tempo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e,
in applicazione dell’art. 385 c.p.c. il ricorrente deve essere condannato a
pagare all’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Cuneo le spese di lite
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna B.T. al pagamento delle spese di
questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 di
cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge
Home » Somministrazione di sostanze anabolizzanti agli animali
Somministrazione di sostanze anabolizzanti agli animali
Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 5248 del 4 marzo 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25105-2005 proposto da:
B.T. (OMISSIS), in proprio
e quale titolare dell’omonima ditta individuale B.T., elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANDREA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMISASSI MARCO;
–
ricorrente –
contro
ASL/(OMISSIS) CUNEO in persona del Direttore Generale
e legale rappresentante pro tempore Dott. L.O., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI
MARIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la
sentenza n. 378/2005 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 20/07/2005;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2011 dal
Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato CONTALDI Mario,
difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo
Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento
del processo
B.T. proponeva opposizione avverse l’ordinanza
ingiunzione emessa dal direttore della ASL n. (OMISSIS) con la quale gli era
applicata la sanzione amministrativa di Euro 20.658,00 per avere illecitamente
somministrato a due bovini di sua proprietà sostanza anabolizzante.
Il
ricorrente eccepiva l’intervenuta decadenza ed estinzione dell’obbligazione per
l’inosservanza del termine di giorni 90 previsto dal D.Lgs. 507 del 1999, art.
102; chiedeva accertarsi se le analisi e i relativi – risultati fossero
attendibili e che doveva essere disposta CTU per l’analisi dei campioni di urina
prelevati ai bovini; in subordine, chiedeva l’applicazione del regime della L.
n. 689 del 1981, art. 8 e la riduzione della sanzione.
L’ASL (OMISSIS) di
Cuneo si costituiva per chiedere la reiezione dell’opposizione. li Tribunale di
Cuneo, con sentenza depositata in data 20/7/2005 respingeva l’opposizione
proposta per i seguenti motivi:
ad integrare la fattispecie sanzionata di
illecita somministrazione di sostanze anabolizzanti era sufficiente il suo
riscontro sul campione esaminato e la ritualità delle analisi di laboratorio che
ne avevano permesso l’accertamento; l’attività istruttoria richiesta
dall’opponente era del tutto inutile perchè relativa a circostanze pacifiche,
ovvero di natura esplorativa;
– la norma di Legge (D.Lgs. n. 507 del 1999,
art. 102) invocata per sostenere la decadenza e l’estinzione dell’obbligazione
era inconferente sia perchè aveva introdotto un termine solo ordinatorio, sia
perchè applicabile agli illeciti depenalizzati commessi prima dell’entrata in
vigore della legge, mentre l’illecito de quo era stato commesso
successivamente;
– la L. n. 689 del 1981, art. 8 non era applicabile perchè
disciplinava solo il concorso formale, mentre nella fattispecie erano state
commesse due violazioni in cumulo materiale in quanto aventi ad oggetto due
distinti animali.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione B. T.
deducendo 2 motivi; l’ASL di Cuneo resiste con controricorso; il ricorrente ha
presentato memoria con estratto di sentenza di fallimento.
Motivi
della decisione
Occorre premettere che il fallimento del ricorrente
è intervenuto in data 10/11/2005 come documentato nell’estratto depositato dal
suo difensore, ossia dopo il deposito della sentenza impugnata, dopo il
conferimento della procura per il ricorso per Cassazione e dopo la notifica di
quest’ultima; pertanto non spiega alcun effetto nel presente giudizio di
Cassazione:
– nè sotto il profilo della capacità processuale del ricorrente
perchè “la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della
dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori,
alla quale soltanto – e per essa al curatore – è concessa eccepirla, con la
conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto
proprio, la controparte non è legittimata a proporre l’eccezione nè il giudice
può rilevare d’ufficio il difetto di capacità” (Cass. 30.8.2004 n.
7418;
27.2.2003 n. 2965; S.U. 21.7.1998 n. 7132 e, più recentemente, Cass.
2/7/2010 n. 15713);
– nè ai fini dell’interruzione del processo perchè,come
costantemente affermato da questa Corte, “il processo di cassazione,
caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in
presenza degli eventi previsti dall’art. 299 e segg. cod. proc. civ., ivi
compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poichè tali norme si
riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di
applicazione analogica in quello di legittimità” (Cass. 1/12/2003 n. 18300 e,
più recentemente, Cass. 28/4/2010 n. 10218).
1. Con il primo motivo il
ricorrente lamenta il vizio motivazionale con riferimento alla mancata
ammissione dei mezzi istruttori dedotti;
il motivo e inammissibile:
con
riferimento ai capitoli di prove per testi perchè la censura non riporta i
capitoli della prova non ammessa e pertanto non consente a questo giudice di
vetrificare, soltanto sulla base del contenuto del ricorso e senza procedere ad
inammissibili indagini attraverso altri atti del processo (secondo il principio
della autosufficienza del ricorso) la decisività della prova (cfr. ex plurimis e
da ultimo Cass. Sez. 2 23/4/2010 n. 9748);
con riferimento alla mancata
ammissione di CTU perchè, nel caso concreto il ricorrente non spiega in che cosa
consisterebbero le ragioni che rendevano necessaria una consulenza tecnica in
presenza di una analisi di laboratorio immune da concrete censure nè fa cenno al
fatto di averle adeguatamente rappresentate al giudice a quo, la cui mancata
pronuncia sulla istanza in questione non può, conseguentemente, costituire
ragione di cassazione della impugnata sentenza sotto il profilo del vizio di
motivazione.
Nè può ritenersi idonea a dare concretezza e specificità alla
censura l’affermazione per la quale i Laboratori che avevano svolto le analisi
non sarebbero stati accreditati SINAL (acronimo del Sistema Nazionale per
l’Accreditamento dei laboratori):
l’accreditamento attesta semplicemente la
competenza tecnica del laboratorio e garantisce gli utenti, attraverso verifiche
tecniche periodiche, sulla competenza ed imparzialità dei Laboratori nella
effettuazione delle prove accreditate; l’accreditamento riguarda il laboratorio
e non la consulenza; non costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle
singole prestazioni del Laboratorio e la mancanza di accreditamento non esclude
la correttezza delle modalità di esecuzione delle analisi.
2. Con il secondo
motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n.
507 del 1999, art. 102 e della L. n. 689 del 1981, art. 8 assumendo che se il
giudice avesse correttamente applicato il citato art. 102 avrebbe dovuto
dichiarare la decadenza dal diritto di esigere la sanzione e se avesse applicato
l’art. 8 avrebbe dovuto ridurre la sanzione applicata. Entrambe le doglianze
sono del tutto prive di fondamento: come correttamente evidenziato dal primo
giudice:
– Il D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 102 (che impone all’autorità
giudiziaria di trasmettere entro 90 giorni gli atti dei procedimenti penali
relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi) non è applicabile alla
fattispecie in quanto relativo ai reati trasformati in illeciti amministrativi,
ossia agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto,
mentre la violazione per cui è processo è successiva; in ogni caso nessuna norma
stabilisce la perentorietà dei termine, nè ricollega una decadenza al decorso
dello stesso;
– la disposizione della L. n. 689 del 1981, art. 8 non poteva
essere applicata perchè la norma mitiga il regime sanzionatorio per la pluralità
di violazioni commesse con unica azione (cd. concorso formalmente nella
fattispecie le violazioni sono state commesse su due distinti animali e, quindi,
con due azioni diverse.
Per la prima volta con il ricorso per Cassazione il
ricorrente deduce l’intervenuta decadenza ai sensi. della L. n. 689 del 1981,
art. 14 per decorso del termine per la notifica degli estremi della violazione,
ma il motivo è inammissibile perchè non dedotto con l’opposizione; solo per
completezza di argomentazione si osserva che, per la sua assoluta genericità,
non consente neppure di individuare gli elementi necessari al calcolo
dell’asserito decorso del tempo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e,
in applicazione dell’art. 385 c.p.c. il ricorrente deve essere condannato a
pagare all’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Cuneo le spese di lite
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna B.T. al pagamento delle spese di
questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 di
cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge
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