Somministrazione di sostanze anabolizzante

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Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 5250 del 4 marzo 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-

ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
C.S., CF. (OMISSIS) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato
MANCINI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMISASSI
MARCO;
– ricorrente –
contro
ASL/(OMISSIS) SAVIGLIANO in persona del
Direttore Generale Dott. F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI
DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.
266/2005 del TRIBUNALE di SALUZZO, depositata il 11/07/2005;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2011 dal
Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato CONTALDI Mario,
difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo
Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del
processo

C.S. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione
emessa dal direttore della ASL n. (OMISSIS) con la quale gli era applicata la
sanzione amministrativa di Euro 23.240,00 per avere somministrato a tre vitelli
sostanza anabolizzante vietata.
Il ricorrente si opponeva deducendo tra
l’altro e per quanto qui ancora interessa:
– la decadenza L. n. 689 del 1981,
ex art. 14 per la mancata notifica del verbale di constatazione della violazione
amministrativa;
– il decorso del termine di prescrizione di cui alla L. n.
689 del 1981, art. 28 l’inattendibilità degli esiti delle analisi;

L’assenza di responsabilità in ordine alla contestata condotta di
somministrazione di anabolizzanti in quanto esse opponente era mero soccidario
e, per gli accordi contrattuali, non poteva somministrare medicinali o comunque
trattamenti terapeutici e non aveva diritto ad un compenso in base
all’incremento ponderale dell’animale, ma solo un compenso forfetario per ogni
capo.
L’ASL (OMISSIS) di Savigliano si costituiva per chiedere la reiezione
dell’opposizione.
Il Tribunale di Saluzzo, con sentenza depositata in data
11/7/2005, respingeva l’opposizione proposta per i seguenti motivi:
– la
prescrizione quinquennale L. n. 689 del 198, ex art. 281 non era maturata perchè
era rimasta sospesa dall’11/4/1997 al 22/6/2002 per la pendenza del procedimento
penale per effetto del quale era attribuita, per ragioni di connessione, al
giudice penale la competenza per l’irrogazione della sanziona
amministrativa;
l’ordinanza ingiunzione era stata notificata il 23/2/2004 e,
quindi, non era maturato il termine prescrizionale (il giudice, in motivazione,.
evidenziava che i prelievi di urina ai vitelli erano stati effettuati il
(OMISSIS) e il risultati delle analisi erano stati comunicati al C. il (OMISSIS)
con racc.ta A/R);
l’eccepita decadenza doveva essere esclusa perchè
l’accertamento della violazione era state (necessariamente) preceduto
dall’analisi dei campioni; l’esito delle analisi era stato comunicato
tempestivamente: in data (OMISSIS) erano stati comunicati al C. con racc.ta A/R
i risultati delle analisi di prima istanza;
il verbale di accertamento e
contestazione era stato notificato il 31/3/1999;
– le modalità di esecuzione
delle analisi erano state conformi. alle norme tecniche e ai metodi indicati
dall’Istituto Superiore di Sanità;
– la prova della responsabilità del C.
scaturiva dall’interesse economico, quale soccidario all’accrescimento ponderale
dei capi di bestiame e dai compiti di custodia degli animali, senza esonero dai
compiti riguardanti la somministrazione dell’alimentazione e la cura del
bestiame; l’accesso alle stalle avveniva con la presenza del C. ed era
irrilevante la circostanza che i trattamenti sanitari venissero praticati solo
dal proprietario e dal veterinario di fiducia, posto che la somministrazione di
sostanze vietate viene effettuata senza coinvolgimento di altre persone salvo
quelle strettamente interessate.
Avverso la sentenza propone ricorso per
cassazione C.S. deducendo 3 motivi.
L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS)
di Savigliano resiste con controricorso.
C.S. ha depositato
memoria.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo
motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa l’intervenuto decorso dei termini di decadenza e di
prescrizione, in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 14, 15 e 28 e circa
l’attendibilità delle analisi ci laboratorio; al riguardo deduce:
– che
doveva essere applicato la L. n. 689 del 1981, art. 15 e La comunicazione
dell’esito delle analisi di prima istanza (che non contesta di avere ricevuto)
doveva essere l’equipollente della contestazione immediata; pertanto doveva
assolvere la funzione di informare ‘l’interessato e di consentirgli il pagamento
immediato o la difesa; detta comunicazione, invece, non aveva raggiunto,in
concreto,tali scopi perchè priva di elementi utili per portare a conoscenza
quale fosse .la somma da pagare e con quali modalità e termini;
– che alla
data (31/3/99) della successiva notifica del processo verbale di constatazione
di violazione amministrativa erano decorsi i 90 giorni dal l’accertamento e
pertanto la sanzione doveva considerarsi estinta ai sensi della L. n. 689 del
1981 cit., art. 14, u.c.;
– che la motivazione con la quale era stata
respinta l’eccezione di prescrizione era inadeguata e contraddittoria;
– che
le analisi di laboratorio non potevano ritenersi attendibili in quanto L
laboratori che e avevano effettuate non erano accreditati SINAL;
– richiama
anche una sentenza di questa Corte (Cass. 25/6/2003 n. 10070 che ha affermato il
principio per il quale nel corso del giudizio di opposizione avverso sanzione
inflitta per somministrazione di progesterone ad animali bovini la
sopravvenienza del D.M. 14 novembre 1996, con cui sono stati determinati i
livelli fisiologici massimi di progesterone nel sangue di detti animali,
influisce sulla prova del fatto addebitato, dato che, ove quella percentuale sia
inferiore al nuovo limite indicato come fisiologico, viene meno il sostegno
presuntivo della contestai ione) ma non fornisce alcuna spiegazione della
rilevanza di questo principio sulla concreta fattispecie;
1.2 con il secondo
motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione con riferimento
all’avvenuto decorso del termine di decadenza e prescrizione e
all’inattendibilità delle analisi richiamando gli stessi argomenti addotti a
sostegno del primo motivo;
1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il
vizio di motivazione relativamente alle prove assunte e alla ritenuta
responsabilità di esso ricorrente.
2.1 Il primo e il secondo motivo di
ricorso devono essere trattati congiuntamente perchè i motivi della decisione
impugnata, per quanto attiene alla reiezione delle eccezioni di decadenza e
prescrizione e di inattendibilità dell’esito delle analisi sono criticati sia
sotto il profilo del vizio immotivazionale sia per violazione o falsa
applicazione di norme di diritto.
In ordine all’eccezione di decadenza si
osserva che lo stesso ricorrente riconosce l’applicabilità della L. n. 689 del
1981, art. 15 come del resto riconosciuto anche nella sentenza gravata; tale
norma era sicuramente applicabile alla fattispecie perchè, per la necessità di
procedere all’analisi dei campioni al fine di accettare la violazione, la
contestazione doveva essere necessariamente effettuata all’esito delle analisi e
dunque secondo i criteri stabiliti dalla L. n. 689 del 1981, art. 15.
L’art.
15 al comma 1 stabilisce che, laddove l’analisi dei campioni sia necessaria per
l’accertamento dell’illecito amministrativo, il dirigente del laboratorio deve
comunicare all’interessato con raccomandata A.R. l’esito delle analisi e al
comma 5 stabilisce che la comunicazione equivale alla contestazione di cui al
primo comma dell’art. 14 (contestazione della violazione). L’adempimento risulta
regolarmente e tempestivamente effettuato, ma il ricorrente lamenta che il
giudice non abbia considerato che nella comunicazione: delle analisi mancavano i
riferimenti necessari per procedere al pagamento in misura ridotta e che tale
mancanza avrebbe impedito di considerare quella comunicazione equivalente
all’immediata contestazione. La doglianza è totalmente infondata perchè la
comunicazione dell’esito delle analisi non deve necessariamente contenere
l’indicazione relativa alla facoltà del trasgressore di procedere al pagamento
in misura ridotta, trattandosi ai facoltà prevista espressamente dalla legge (L.
n. 689 del 1981, art. 16) e, in ogni caso, perchè tale informazione non è
prevista nè prescritta nella disciplina della contestazione a seguito di
accertamenti mediante analisi, (cfr., in applicazione degli stessi principi,
Cass. 29/3/1989 n. 1494: “la comunicazione della positività dell’analisi,
prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15 integra contestazione della
violazione, senza che sia necessaria l’indicazione in essa, in relazione alla
facoltà de trasgressore di chiedere la revisione di tale analisi, dell’esborso
occorrente e del laboratorio all’uopo designato”).
In conclusione, questa
censura è totalmente infondata. La doglianza relativa alla motivazione del
rigetto dell’eccezione di prescrizione è inammissibile perchè non tiene neppure
specificato in cosa consisterebbe, in concreto, il vizio motivazionale o
l’errore di diritto a fronte di un apparato motivazionale che adeguatamente
considera la data del prelievo dei campioni di urina ((OMISSIS)), la
comunicazione degli esiti delle analisi ((OMISSIS)), il periodo dall’11/4/1997
al 22/6/2002 di interruzione del termine prescrizionale quinquennale: per la
pendenza del procedimento penale (fino alla definizione del procedimento penale
l’autorità amministrativa non avrebbe potuto emettere ordinanza ingiunzione) e
la notifica dell’ordinanza ingiunzione avvenuta il 23/2/2004, ossia a distanza
di neppure due armi dalla cessazione della causa di interruzione della
prescrizione il cui termine era stato interrotto dopo neppure un mese da quando
aveva iniziato a decorrere la prescrizione.
La censura della sentenza con
riferimento al riconoscimento (contestato dal ricorrente) della correttezza
delle modalità di esecuzione delle analisi ai laboratorio è inammissibile perchè
contiene semplicemente l’espressione di una non condivisione della motivazione
del giudice a quo senza una specifica censura; nè può considerarsi tale
l’affermazione per la quale i laboratori che le avevano effettuate non erano
accreditati SINAL (acronimo del Sistema Nazionale per l’Accreditamento del
laboratorio l’accreditamento attesta semplicemente la competenza tecnica del
laboratorio e garantisce gli utenti, attraverso verifiche tecniche periodiche,
sulla competenza ed imparzialità dei Laboratori nella effettuazione delle prove
accreditate; l’accreditamento riguarda il laboratorio e non la consulenza; non
costituisce urici garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni del
Laboratorio e la mancanza di accreditamento non esclude la correttezza delle
modalità di esecuzione delle analisi.
2.2 Il terzo motivo, riguardante la
valutazione delle prove e la motivazione in merito alla responsabilità è
inammissibile perchè diretto ad ottenere una diversa valutazione delle
risultanze istruttorie senza indicare m quali vizi motivazionali sarebbe incorso
il giudice a quo; il ricorrente, infatti, si limita ad affermare che il giudice
non avrebbe tenuto conto delle prove orali assunte, della prassi e della
consuetudine, ma, quanto alla valutazione delle prove testimoniali e smentite
per tabulas dalla motivazione della sentenza che accuratamente riporta e valuta
tutte le testimonianze e, quanto alla prassi e alla consuetudine, non indica nè
in cosa queste concretamente consistano, nè gli elementi per verificarne la
sussistenza.
E’ appena il caso di aggiungere che il giudice non ha motivato
sul presupposto di una pretesa inversione dell’onere probatorio in merito alla
responsabilità,, onore che, pacificamente grava sull’autorità amministrativa, ma
ha valutato i plurimi eLementi presuntivi (interesse all’aumento ponderale dei
bovini, custodia, cura e alimentazione degli animali da parte nel soccidario)
che, secondo la sua valutazione (immune da censure) consentivano di ritenere
raggiunta la prova della cooperazione del C. nella condotta contestata.
Il
ricorso deve pertanto essere rigettato e, in applicazione dell’art. 385 c.p.c.
il ricorrente deve essere condannato a pagare all’Azienda Sanitaria Locale n.
(OMISSIS) di. Savigliano le spese del giudizio di cassazione liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese dei giudizio di cassazione che liquida in Euro 2000,00 di cui Euro 200,00
per esborsi oltre accessori di legge.

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