Cassazione penale, sentenza n. 14824 del 4 aprile 2018 (udienza del 21 febbraio 2018 – riferimento normativo: articolo 5, lettera d), della legge 283/1962)
La somministrazione di un alimento che presenta corpi estranei integra il reato di cui all’articolo 5, lett. d), della legge 283/1962 e non è necessaria la prova della sua capacità di provocare lesioni.
La condanna alla pena dell’ammenda veniva comminata a carico di un ristoratore accusato di avere somministrato in due occasioni alimenti adulterati per presenza di corpi estranei.
La difesa impugnava la sentenza osservando che i pezzi di conchiglia rinvenuti non erano in grado di causare alcuna lesione né al cavo orale né al tratto gastroenterico. La Cassazione ha risolto l’impugnazione in chiave processuale; ciò nonostante il caso consente qualche breve considerazione.
L’addebito mosso appare corretto. Infatti, la giurisprudenza riconduce alla disposizione citata l'”inquinamento” del cibo da corpo estraneo. Tale non conformità, peraltro, appare propria di una forma di insudiciamento piuttosto che di adulterazione, con la quale si intende cosa diversa, cioè la modificazione peggiorativa e spontanea della salubrità dell’alimento.
D’altra parte, le considerazioni difensive sulla non nocività del corpo estraneo erano fuori bersaglio perché la norma non richiede che l’insudiciamento o l’adulterazione siano effettivamente pericolosi per la salute. Senza dire che masticare un pezzo di conchiglia potrebbe realmente comportare un danneggiamento dei denti e/o un taglio alla bocca.
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Somministrazione di alimenti con corpi estranei, non serve provare la loro capacità di provocare lesioni
Cassazione penale, sentenza n. 14824 del 4 aprile 2018 (udienza del 21 febbraio 2018 – riferimento normativo: articolo 5, lettera d), della legge 283/1962)
La somministrazione di un alimento che presenta corpi estranei integra il reato di cui all’articolo 5, lett. d), della legge 283/1962 e non è necessaria la prova della sua capacità di provocare lesioni.
La condanna alla pena dell’ammenda veniva comminata a carico di un ristoratore accusato di avere somministrato in due occasioni alimenti adulterati per presenza di corpi estranei.
La difesa impugnava la sentenza osservando che i pezzi di conchiglia rinvenuti non erano in grado di causare alcuna lesione né al cavo orale né al tratto gastroenterico. La Cassazione ha risolto l’impugnazione in chiave processuale; ciò nonostante il caso consente qualche breve considerazione.
L’addebito mosso appare corretto. Infatti, la giurisprudenza riconduce alla disposizione citata l'”inquinamento” del cibo da corpo estraneo. Tale non conformità, peraltro, appare propria di una forma di insudiciamento piuttosto che di adulterazione, con la quale si intende cosa diversa, cioè la modificazione peggiorativa e spontanea della salubrità dell’alimento.
D’altra parte, le considerazioni difensive sulla non nocività del corpo estraneo erano fuori bersaglio perché la norma non richiede che l’insudiciamento o l’adulterazione siano effettivamente pericolosi per la salute. Senza dire che masticare un pezzo di conchiglia potrebbe realmente comportare un danneggiamento dei denti e/o un taglio alla bocca.
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