Somministrazione clandestina del vaccino anti-brucellosi: è maltrattamento di animali

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Cassazione penale, sentenza n. 19141 del 17 maggio 2021 (udienza del 6 novembre 2020 – riferimenti normativi: articolo 544-ter del codice penale)

La somministrazione clandestina a bovini di allevamento del vaccino anti-brucellosi integra il reato di maltrattamento di animali di cui al secondo comma dell’articolo 544-ter del codice penale, in quanto il vaccino può essere utilizzato soltanto nell’ambito dei controlli dell’autorità pubblica.

Il reato di cui all’articolo 544-ter del codice penale prevede due ipotesi distinte. Al primo comma sono punite le condotte tipiche di maltrattamento di animali, mentre il secondo comma sanziona la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate (ovvero la sottoposizione a trattamenti pregiudizievoli per la loro salute). Se la prima fattispecie mira a tutelare l’animale in quanto tale come essere vivente, il divieto di utilizzo di certe sostanze ha, sì, analogo scopo protettivo, ma almeno indirettamente tende pure a evitare ulteriori potenziali effetti negativi. Sicuramente è questo il caso rispetto alla salute del consumatore di prodotti di origine animale contaminati da sostanze nocive, ma anche altri interessi sono in gioco, come quello della correttezza delle competizioni sportive, specie equestri, pregiudicata dal fenomeno del doping animale (di cui la giurisprudenza si è più volte occupata, insieme al doping umano).
La vicenda in commento riguarda la somministrazione di un vaccino per il contrasto della brucellosi bovina in un allevamento di bufale, al di fuori di una campagna di vaccinazione praticata dall’autorità pubblica veterinaria o da professionisti convenzionati e perciò vietata (viene citato in proposito il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651).
D’altra parte, continua la Cassazione, l’inoculazione di una forma attenuata del ceppo del batterio determina che l’animale ne diviene portatore, così da poter contaminare il latte e, se maschio, infettare la femmina durante l’accoppiamento.
In capo all’allevatore esisteva poi lo specifico interesse economico ad occultare la vaccinazione per non precludersi il conseguimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne, ottenibile soltanto dopo un triennio di certificata assenza di vaccinazioni.
Un caso assimilabile è quello della somministrazione ad animali infetti di sostanze che alterano le prove tubercoliniche effettuate durate i controlli veterinari, in modo da evitare l’abbattimento dei capi, con il conseguente danno economico. Anche qui si rischia un danno alla salute umana una volta che tali capi siano macellati e le loro carni siano immesse al consumo.

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