Secondo la Corte non c’è illecito amministrativo (ex legge 9
novembre 1988 n.475) l’omessa comunicazione annuale – a far data dal 1993 e fino
all’entrata in vigore della l. 11 novembre 1996, n. 575 – della qualità e
quantità del siero di latte smaltito nell’ambito dell’attività
lattiero-casearia. Nonostante tale siero sia classificabile come rifiuto, per
esso, così come per tutti i materiali quotati in borse merci o in listini e
mercuriali ufficiali presso le Camere di Commercio ed inseriti nell’elenco di
cui all’allegato 1 del DM 5 settembre 1994, il d.l. 9 novembre 1993, n. 443
aveva previsto l’esclusione dalla osservanza del regime all’epoca fissato per i
rifiuti dalla legge n. 475/1988. Tale decreto per quanto non convertito in
legge, è stato comunque reiterato in altri decreti-legge, i cui effetti furono
fatti salvi dall’art. 1 della citata legge n. 575 del 1996.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28430-2005 proposto da:
CASEIFICIO MALDERA DI
MALDERA VITO & C SNC in persona del legale rappresentante pro tempore; M.V.
in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SS APOSTOLI 81, presso lo
studio dell’avvocato FERMANELLI MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato
MUSCI MICHELE;
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA BARI, in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PREFETTI 17, presso lo studio dell’avvocato PANBISCIA CARLO, rappresentato e
difeso dagli avvocati DIPIERRO ROSA, MINUCCI SABATINO;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 124/2004 del TRIBUNALE DI TRANI SEDE DISTACCATA di
RUVO DI PUGLIA, depositata il 11/11/2004;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 16/06/2009 dai Consigliere Dott. MARIA ROSARIA
SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato DIPIERRO Rosa, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per
accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1.
– Con ricorso depositato in data 16 novembre 2002, il Caseificio Maldera di
Maldera Vito e C. s.n.c., in persona del suo legale rappresentante M.V., e lo
stesso M. in proprio, proposero opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione
emessa dalla Provincia di Bari per l’importo di Euro 5.164,00, in relazione alla
violazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, comma 3, per aver omesso di
effettuare la comunicazione annuale della quantità e qualità dei rifiuti
dell’attività lattiero-casearia esercitata in (OMISSIS).
La sanzione
amministrativa era stata irrogata a seguito della trasmissione degli atti
effettuata dal giudice penale alla luce della intervenuta
depenalizzazione.
Gli opponenti sostennero che la società in questione non
svolgeva attività di caseificio, trattandosi di un piccolo laboratorio
artigianale, e che le acque reflue erano smaltite in pubblica fognatura a
seguito di regolare autorizzazione comunale. Per tale ragione, non trovava
applicazione il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11.
Nell’atto di opposizione,
veniva, inoltre, richiamato il D.M. Ambiente 5 settembre 1994, nel cui allegato
1 il siero del latte era indicato tra i materiali sottratti agli obblighi
previsti dalla disciplina sui rifiuti.
La Provincia di Bari, costituitasi in
giudizio, sostenne che l’attività degli opponenti andava qualificata come
industria lattiero-casearia, come tale soggetta alla operatività della L. n. 475
del 1988 e del successivo D.Lgs. n. 22 del 1997.
Con sentenza depositata l’11
novembre 2004, il Tribunale di Trani – sez. distaccata di Ruvo di Puglia –
giudicò infondata la opposizione. Rilevò al riguardo che, non avendo il
ricorrente dimostrato di essere un piccolo imprenditore, ed essendo il siero di
latte un rifiuto non pericoloso derivante da lavorazione industriale ed
artigianale, ne derivava che l’opponente avrebbe dovuto comunicare annualmente,
con le modalità previste dalla legge n. 70 del 1994, le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e
smaltiti.
Osservò ancora il giudicante che il D.M. 5 settembre 1994, che
sottraeva il siero dalla disciplina dei rifiuti, riguardava un decreto non
convertito.
2. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il
Caseificio Maldera di Maldera Vito e C. s.n.c., in persona del suo legale
rappresentante M.V., e lo stesso M. in proprio, sulla base di due motivi. Ha
resistito con controricorso la Provincia di Bari, che ha anche depositato
memoria difensiva.
Motivi della decisione
1. – Con il
primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dei D.L. n. 443 del 1993, D.L.
n. 12 del 1994, D.L. n. 69 del 1994, D.L. n. 279 del 1994, D.L. n. 438 del 1994,
D.L. n. 530 del 1994, D.L. n. 619 del 1995, D.L. n. 3 del 1995, D.L. n. 66 del
1995, D.L. n. 162 del 1995, D.L. n. 274 del 1995, D.L. n. 373 del 1995, D.L. n.
463 del 1995, del D.M. 5 settembre 1994, della L. n. 575 del 1996, del D.Lgs. n.
508 del 1992, nonchè illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia. Lamentano i ricorrenti la totale
obliterazione da parte del Tribunale della incidenza sulla sua condotta della
disciplina dettata dalla decretazione d’urgenza emanata nel periodo delle
contestazioni operate dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri in materia
di riutilizzo dei residui. Alla luce del D.L. n. 443 del 1993, non convertito in
legge ma reiterato da una serie di altri Decreti-Legge (a loro volta non
convertiti in legge, ma i cui effetti erano stati fatti salvi dalla L. n. 575
del 1996, art. 1), ai prodotti denominati “residui”, non si applicava la
disciplina sui rifiuti, ma un regime semplificato, che, tra l’altro, sottraeva a
qualsiasi obbligo tutti i materiali quotati in borse merci o in listini e
mercuriali ufficiali istituiti presso le Camere di commercio individuati
nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.M. Ambiente 5 settembre 1994, in cui è
ricompreso il siero del latte. In definitiva, secondo i ricorrenti, il prodotto
in questione non era, all’epoca delle contestazioni di cui si tratta,
inquadrabile come rifiuto, rientrando, invece, nel campo di applicazione della
disciplina speciale dettata dal D.Lgs. n. 508 del 1992 per i rifiuti di origine
animale non idonei al consumo umano. Nè esso era destinato all’abbandono,
venendo, invece, conferito ad aziende zootecniche per l’allevamento del
bestiame: ciò che escludeva comunque che potesse essere considerato rifiuto. La
richiamata ricostruzione della nozione di rifiuto alla stregua della
decretazione di urgenza trova conferma, secondo i ricorrenti, nella
giurisprudenza di legittimità, e, per quanto attiene specificamente alla
esclusione del siero del latte dalla disciplina dei rifiuti ai sensi della
predetta disciplina, nella giurisprudenza della Corte della Comunità
europea.
2.1. – La censura risulta meritevole di accoglimento nei termini che
seguono.
2.2. – Premessa la condivisione del principio, sostenuto nella
sentenza impugnata, dell’attuale configurabilità del siero da latte come
rifiuto, alla stregua del D.Lgs. n. 22 del 1997 (v., sul punto, Cass. pen.,
sentt. n. 16304 del 2006, n. 33205 del 2004), deve rilevarsi che, all’epoca
della contestazione al M. della infrazione che avrebbe poi dato luogo alla
ordinanza ingiunzione di pagamento, la disciplina vigente in materia di
smaltimento di rifiuti era caratterizzata da un regime disegnato alla stregua di
una serie di decreti-legge ciascuno dei quali, non convertito in legge, veniva
però reiterato in guisa da non consentire soluzione di continuità rispetto al
precedente. Il primo di tali decreti-legge, il D.L. n. 443, emanato il 9
novembre 1993, recante: “Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui
derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un
processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti”, come i
successivi, era ispirato al criterio della sottrazione dei prodotti denominati
“residui” alla disciplina sui rifiuti e ad una regolamentazione di tipo
semplificato di tali prodotti.
Come dianzi chiarito, la disciplina di cui al
citato decreto-legge, non convertito in legge, fu riproposta nella successiva
catena di decreti-legge (dal D.L. n. 12 del 1994 al D.L. n. 462 del 1996), che,
tra l’altro, escludevano dalla osservanza del regime all’epoca fissato per i
rifiuti dalla L. 9 novembre 1988, n. 475 (seguita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22), i materiali quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali
istituiti presso le Camere di Commercio ed inseriti nell’elenco di cui
all’allegato 1 al D.M. 5 settembre 1994 (solo nel 1998 abrogato per effetto del
D.M. 5 febbraio): in tale elenco era incluso il siero del latte. E’ pur vero
che, come rilevato nella sentenza impugnata, il citato decreto ministeriale era
riferibile ad un decreto-legge non convertito: ma, come dianzi precisato, detto
provvedimento fu seguito da altri decreti-legge aventi il medesimo contenuto,
tutti decaduti per mancata conversione in legge, ma i cui effetti furono
espressamente fatti salvi dalla L. 11 novembre 1996, n. 575, art. 1. 2.3. – Ciò
posto, ha errato la sentenza impugnata nel non considerare che, ratione
temporis, trovava, nella specie, applicazione la disciplina di cui ai
decreti-legge, non convertiti in legge, succedutisi fino alla entrata in vigore
della citata L. n. 575, e, in particolare, la esclusione dalla osservanza del
regime all’epoca fissato per i rifiuti dalla L. n. 475 del 1988 dei prodotti
inclusi nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.M. Ambiente 5 settembre 1994, tra
i quali il siero del latte.
3.- Con la seconda censura si deduce omesso esame
di documenti e risultanze processuali, omessa, illogica, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Dalla
documentazione prodotta in giudizio, non valutata dal giudice di merito, sarebbe
risultato in modo chiaro ed inequivocabile che il siero di cui si tratta non era
stato abbandonato nell’ambiente, ma conferito, alla stregua di autorizzazione
del Comune di (OMISSIS), ad allevatori di bestiame i quali lo utilizzavano per
usi zootecnici nell’alimentazione dello stesso: circostanza, codesta, di cui si
avrebbe conferma nello stesso verbale redatto in data (OMISSIS) dal Nucleo
operativo ecologico dei Carabinieri, a seguito della ispezione che aveva dato
luogo alla irrogazione della sanzione amministrativa de qua.
4.1. – La
censura non coglie nel segno.
4.2. – Deve, al riguardo, anzitutto,
sottolinearsi che l’autorizzazione allo smaltimento di acque reflue di
lavorazione fatta valere dai ricorrenti – che, peraltro, come rilevato nella
sentenza impugnata, non risulta menzionato nel verbale di contestazione – non
rileva ai fini che interessano nella presente sede, in cui è in contestazione la
omessa comunicazione delle quantità e qualità del siero da latte.
4.3. –
Quanto alla mancata considerazione, imputata dai ricorrenti alla sentenza
censurata, della documentazione dalla quale sarebbe risultato che, nella specie,
il siero non veniva abbandonato nell’ambiente, ma conferito ad allevatori di
bestiame che lo utilizzavano per usi zootecnici, deve osservarsi che l’argomento
risultante dalla documentazione asseritamente obliterata dal giudice di merito
non assumeva, nella economia della decisione impugnata, alcun rilievo, alla luce
della considerazione che i ricorrenti si erano comunque disfatti del siero, non
riutilizzandolo nel proprio ciclo produttivo lattiero-caseario, e trasferendolo
ad altra azienda, per il riutilizzo in un diverso ciclo produttivo.
5. –
Conclusivamente, mentre il secondo motivo del ricorso deve essere rigettato, ne
va accolto il primo motivo. Cassata la sentenza in relazione a tale censura, la
causa va rinviata ad altro giudice – che viene designato nel Tribunale di Trani
in persona di diverso giudicante, cui viene demandato altresì il regolamento
delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la opposizione ad ordinanza
ingiunzione proposta dal M. alla luce del principio di diritto secondo il quale,
con riguardo a condotte poste in essere nel vigore del D.L. n. 443 del 1993 e
dei successivi decreti-legge dello stesso tenore, non convertiti in legge,
succedutisi sino alla L. n. 575 del 1996, trova applicazione la disciplina negli
stessi contenuti, ivi compresa la esclusione dalla osservanza del regime
all’epoca fissato per i rifiuti dalla L. 9 novembre 1988, n. 475 dei materiali
quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le
Camere di Commercio ed inclusi nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.M.
Ambiente 5 settembre 1994, nel quale era ricompreso il siero del latte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il
secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Trani in persona di
altro giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Seconda Sezione civile, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 9
marzo 2010
Home » Siero di latte e qualificazione come rifiuto
Siero di latte e qualificazione come rifiuto
Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 5724 del 9 marzo 2010
Secondo la Corte non c’è illecito amministrativo (ex legge 9
novembre 1988 n.475) l’omessa comunicazione annuale – a far data dal 1993 e fino
all’entrata in vigore della l. 11 novembre 1996, n. 575 – della qualità e
quantità del siero di latte smaltito nell’ambito dell’attività
lattiero-casearia. Nonostante tale siero sia classificabile come rifiuto, per
esso, così come per tutti i materiali quotati in borse merci o in listini e
mercuriali ufficiali presso le Camere di Commercio ed inseriti nell’elenco di
cui all’allegato 1 del DM 5 settembre 1994, il d.l. 9 novembre 1993, n. 443
aveva previsto l’esclusione dalla osservanza del regime all’epoca fissato per i
rifiuti dalla legge n. 475/1988. Tale decreto per quanto non convertito in
legge, è stato comunque reiterato in altri decreti-legge, i cui effetti furono
fatti salvi dall’art. 1 della citata legge n. 575 del 1996.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28430-2005 proposto da:
CASEIFICIO MALDERA DI
MALDERA VITO & C SNC in persona del legale rappresentante pro tempore; M.V.
in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SS APOSTOLI 81, presso lo
studio dell’avvocato FERMANELLI MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato
MUSCI MICHELE;
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA BARI, in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PREFETTI 17, presso lo studio dell’avvocato PANBISCIA CARLO, rappresentato e
difeso dagli avvocati DIPIERRO ROSA, MINUCCI SABATINO;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 124/2004 del TRIBUNALE DI TRANI SEDE DISTACCATA di
RUVO DI PUGLIA, depositata il 11/11/2004;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 16/06/2009 dai Consigliere Dott. MARIA ROSARIA
SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato DIPIERRO Rosa, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per
accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1.
– Con ricorso depositato in data 16 novembre 2002, il Caseificio Maldera di
Maldera Vito e C. s.n.c., in persona del suo legale rappresentante M.V., e lo
stesso M. in proprio, proposero opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione
emessa dalla Provincia di Bari per l’importo di Euro 5.164,00, in relazione alla
violazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, comma 3, per aver omesso di
effettuare la comunicazione annuale della quantità e qualità dei rifiuti
dell’attività lattiero-casearia esercitata in (OMISSIS).
La sanzione
amministrativa era stata irrogata a seguito della trasmissione degli atti
effettuata dal giudice penale alla luce della intervenuta
depenalizzazione.
Gli opponenti sostennero che la società in questione non
svolgeva attività di caseificio, trattandosi di un piccolo laboratorio
artigianale, e che le acque reflue erano smaltite in pubblica fognatura a
seguito di regolare autorizzazione comunale. Per tale ragione, non trovava
applicazione il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11.
Nell’atto di opposizione,
veniva, inoltre, richiamato il D.M. Ambiente 5 settembre 1994, nel cui allegato
1 il siero del latte era indicato tra i materiali sottratti agli obblighi
previsti dalla disciplina sui rifiuti.
La Provincia di Bari, costituitasi in
giudizio, sostenne che l’attività degli opponenti andava qualificata come
industria lattiero-casearia, come tale soggetta alla operatività della L. n. 475
del 1988 e del successivo D.Lgs. n. 22 del 1997.
Con sentenza depositata l’11
novembre 2004, il Tribunale di Trani – sez. distaccata di Ruvo di Puglia –
giudicò infondata la opposizione. Rilevò al riguardo che, non avendo il
ricorrente dimostrato di essere un piccolo imprenditore, ed essendo il siero di
latte un rifiuto non pericoloso derivante da lavorazione industriale ed
artigianale, ne derivava che l’opponente avrebbe dovuto comunicare annualmente,
con le modalità previste dalla legge n. 70 del 1994, le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e
smaltiti.
Osservò ancora il giudicante che il D.M. 5 settembre 1994, che
sottraeva il siero dalla disciplina dei rifiuti, riguardava un decreto non
convertito.
2. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il
Caseificio Maldera di Maldera Vito e C. s.n.c., in persona del suo legale
rappresentante M.V., e lo stesso M. in proprio, sulla base di due motivi. Ha
resistito con controricorso la Provincia di Bari, che ha anche depositato
memoria difensiva.
Motivi della decisione
1. – Con il
primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dei D.L. n. 443 del 1993, D.L.
n. 12 del 1994, D.L. n. 69 del 1994, D.L. n. 279 del 1994, D.L. n. 438 del 1994,
D.L. n. 530 del 1994, D.L. n. 619 del 1995, D.L. n. 3 del 1995, D.L. n. 66 del
1995, D.L. n. 162 del 1995, D.L. n. 274 del 1995, D.L. n. 373 del 1995, D.L. n.
463 del 1995, del D.M. 5 settembre 1994, della L. n. 575 del 1996, del D.Lgs. n.
508 del 1992, nonchè illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia. Lamentano i ricorrenti la totale
obliterazione da parte del Tribunale della incidenza sulla sua condotta della
disciplina dettata dalla decretazione d’urgenza emanata nel periodo delle
contestazioni operate dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri in materia
di riutilizzo dei residui. Alla luce del D.L. n. 443 del 1993, non convertito in
legge ma reiterato da una serie di altri Decreti-Legge (a loro volta non
convertiti in legge, ma i cui effetti erano stati fatti salvi dalla L. n. 575
del 1996, art. 1), ai prodotti denominati “residui”, non si applicava la
disciplina sui rifiuti, ma un regime semplificato, che, tra l’altro, sottraeva a
qualsiasi obbligo tutti i materiali quotati in borse merci o in listini e
mercuriali ufficiali istituiti presso le Camere di commercio individuati
nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.M. Ambiente 5 settembre 1994, in cui è
ricompreso il siero del latte. In definitiva, secondo i ricorrenti, il prodotto
in questione non era, all’epoca delle contestazioni di cui si tratta,
inquadrabile come rifiuto, rientrando, invece, nel campo di applicazione della
disciplina speciale dettata dal D.Lgs. n. 508 del 1992 per i rifiuti di origine
animale non idonei al consumo umano. Nè esso era destinato all’abbandono,
venendo, invece, conferito ad aziende zootecniche per l’allevamento del
bestiame: ciò che escludeva comunque che potesse essere considerato rifiuto. La
richiamata ricostruzione della nozione di rifiuto alla stregua della
decretazione di urgenza trova conferma, secondo i ricorrenti, nella
giurisprudenza di legittimità, e, per quanto attiene specificamente alla
esclusione del siero del latte dalla disciplina dei rifiuti ai sensi della
predetta disciplina, nella giurisprudenza della Corte della Comunità
europea.
2.1. – La censura risulta meritevole di accoglimento nei termini che
seguono.
2.2. – Premessa la condivisione del principio, sostenuto nella
sentenza impugnata, dell’attuale configurabilità del siero da latte come
rifiuto, alla stregua del D.Lgs. n. 22 del 1997 (v., sul punto, Cass. pen.,
sentt. n. 16304 del 2006, n. 33205 del 2004), deve rilevarsi che, all’epoca
della contestazione al M. della infrazione che avrebbe poi dato luogo alla
ordinanza ingiunzione di pagamento, la disciplina vigente in materia di
smaltimento di rifiuti era caratterizzata da un regime disegnato alla stregua di
una serie di decreti-legge ciascuno dei quali, non convertito in legge, veniva
però reiterato in guisa da non consentire soluzione di continuità rispetto al
precedente. Il primo di tali decreti-legge, il D.L. n. 443, emanato il 9
novembre 1993, recante: “Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui
derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un
processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti”, come i
successivi, era ispirato al criterio della sottrazione dei prodotti denominati
“residui” alla disciplina sui rifiuti e ad una regolamentazione di tipo
semplificato di tali prodotti.
Come dianzi chiarito, la disciplina di cui al
citato decreto-legge, non convertito in legge, fu riproposta nella successiva
catena di decreti-legge (dal D.L. n. 12 del 1994 al D.L. n. 462 del 1996), che,
tra l’altro, escludevano dalla osservanza del regime all’epoca fissato per i
rifiuti dalla L. 9 novembre 1988, n. 475 (seguita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22), i materiali quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali
istituiti presso le Camere di Commercio ed inseriti nell’elenco di cui
all’allegato 1 al D.M. 5 settembre 1994 (solo nel 1998 abrogato per effetto del
D.M. 5 febbraio): in tale elenco era incluso il siero del latte. E’ pur vero
che, come rilevato nella sentenza impugnata, il citato decreto ministeriale era
riferibile ad un decreto-legge non convertito: ma, come dianzi precisato, detto
provvedimento fu seguito da altri decreti-legge aventi il medesimo contenuto,
tutti decaduti per mancata conversione in legge, ma i cui effetti furono
espressamente fatti salvi dalla L. 11 novembre 1996, n. 575, art. 1. 2.3. – Ciò
posto, ha errato la sentenza impugnata nel non considerare che, ratione
temporis, trovava, nella specie, applicazione la disciplina di cui ai
decreti-legge, non convertiti in legge, succedutisi fino alla entrata in vigore
della citata L. n. 575, e, in particolare, la esclusione dalla osservanza del
regime all’epoca fissato per i rifiuti dalla L. n. 475 del 1988 dei prodotti
inclusi nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.M. Ambiente 5 settembre 1994, tra
i quali il siero del latte.
3.- Con la seconda censura si deduce omesso esame
di documenti e risultanze processuali, omessa, illogica, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Dalla
documentazione prodotta in giudizio, non valutata dal giudice di merito, sarebbe
risultato in modo chiaro ed inequivocabile che il siero di cui si tratta non era
stato abbandonato nell’ambiente, ma conferito, alla stregua di autorizzazione
del Comune di (OMISSIS), ad allevatori di bestiame i quali lo utilizzavano per
usi zootecnici nell’alimentazione dello stesso: circostanza, codesta, di cui si
avrebbe conferma nello stesso verbale redatto in data (OMISSIS) dal Nucleo
operativo ecologico dei Carabinieri, a seguito della ispezione che aveva dato
luogo alla irrogazione della sanzione amministrativa de qua.
4.1. – La
censura non coglie nel segno.
4.2. – Deve, al riguardo, anzitutto,
sottolinearsi che l’autorizzazione allo smaltimento di acque reflue di
lavorazione fatta valere dai ricorrenti – che, peraltro, come rilevato nella
sentenza impugnata, non risulta menzionato nel verbale di contestazione – non
rileva ai fini che interessano nella presente sede, in cui è in contestazione la
omessa comunicazione delle quantità e qualità del siero da latte.
4.3. –
Quanto alla mancata considerazione, imputata dai ricorrenti alla sentenza
censurata, della documentazione dalla quale sarebbe risultato che, nella specie,
il siero non veniva abbandonato nell’ambiente, ma conferito ad allevatori di
bestiame che lo utilizzavano per usi zootecnici, deve osservarsi che l’argomento
risultante dalla documentazione asseritamente obliterata dal giudice di merito
non assumeva, nella economia della decisione impugnata, alcun rilievo, alla luce
della considerazione che i ricorrenti si erano comunque disfatti del siero, non
riutilizzandolo nel proprio ciclo produttivo lattiero-caseario, e trasferendolo
ad altra azienda, per il riutilizzo in un diverso ciclo produttivo.
5. –
Conclusivamente, mentre il secondo motivo del ricorso deve essere rigettato, ne
va accolto il primo motivo. Cassata la sentenza in relazione a tale censura, la
causa va rinviata ad altro giudice – che viene designato nel Tribunale di Trani
in persona di diverso giudicante, cui viene demandato altresì il regolamento
delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la opposizione ad ordinanza
ingiunzione proposta dal M. alla luce del principio di diritto secondo il quale,
con riguardo a condotte poste in essere nel vigore del D.L. n. 443 del 1993 e
dei successivi decreti-legge dello stesso tenore, non convertiti in legge,
succedutisi sino alla L. n. 575 del 1996, trova applicazione la disciplina negli
stessi contenuti, ivi compresa la esclusione dalla osservanza del regime
all’epoca fissato per i rifiuti dalla L. 9 novembre 1988, n. 475 dei materiali
quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le
Camere di Commercio ed inclusi nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.M.
Ambiente 5 settembre 1994, nel quale era ricompreso il siero del latte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il
secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Trani in persona di
altro giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Seconda Sezione civile, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 9
marzo 2010
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