Scarsa igiene nella mensa scolastica. Di chi è la responsabilità?

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Cassazione civile, sentenza n. 21010 del 27 settembre 2006 (riferimenti normativi: artt. 29, d.p.r. 327/1980; 17, l. 283/1962; 51, l. 142/1990)

Nel caso di carenze igieniche dei locali di scuole materne ed elementari
dove si svolge la refezione scolastica, il conseguente illecito amministrativo
non è sanzionabile a carico dell’assessore ai lavori pubblici del Comune, in
quanto organo di mero indirizzo politico, bensì dei dirigente amministrativo
competente.

La Cassazione civile interviene in materia di igiene
degli ambienti di una mensa scolastica facendo il punto sulla ripartizione di
responsabilità tra organi comunali di natura politica e burocratica secondo la
legge n. 142/1990 sugli enti locali territoriali.
A seguito di ispezione
effettuata dalla ASL presso alcuni locali dove si esercitava attività di
refezione scolastica, venivano riscontrate alcune irregolarità di carattere
igienico (scrostature e annerimenti delle pareti, difetto di idonea
tinteggiatura, lavelli da sostituire, assenza di alcune piastrelle nei
rivestimenti), sanzionabili ai sensi del combinato disposto degli art. 29 D.P.R.
327/1980 (norma prescrittiva) e 17 L. 283/1962 (norma sanzionatoria) con una
modesta sanzione pecuniaria. Il responsabile della violazione veniva individuato
dall’organo di vigilanza nell’assessore ai lavori pubblici di un Comune
piemontese capoluogo di provincia, in quanto i locali erano pubblici, anche se
il servizio di mensa scolastica era stato appaltato a una ditta privata.

Contro l’ordinanza-ingiunzione che irrogava la sanzione al predetto soggetto
veniva frapposta opposizione al Tribunale locale, il quale confermava
l’ordinanza osservando che il citato art. 29 prescriveva non soltanto obblighi
generici di pulizia (come preteso dall’opponente), ma anche la corretta
manutenzione strutturale degli ambienti. Nel contempo, si ribadiva che tale
competenza gravava sull’assessore ai lavori pubblici e non su quello alla
pubblica istruzione, in quanto la violazione era attinente a profili
igienico-edilizi.
L’interessato ricorreva allora in Cassazione, facendo
valere una serie di motivi, tra cui l’assenza soggettiva di responsabilità per
difetto di competenza sul punto oggetto di rilievo. È stato proprio questo il
motivo che la Cassazione ha accolto, ritenendolo assorbente su ogni altro. È
bene, dunque, soffermarsi sulla ricostruzione normativa effettuata per le
importanti implicazioni di ordine generale che se ne possono trarre.
I
giudici di legittimità hanno ricordato come la giurisprudenza penale – ma
analogo discorso, si è affermato, vale anche per gli illeciti amministrativi –
ha ripetutamente insegnato che, a seguito della entrata in vigore della legge n.
142/1990, e segnatamente del suo art. 51, all’interno degli enti locali
territoriali esiste una divisione di competenze (e, conseguentemente, di
responsabilità) tra organi elettivi ed organi dell’apparato burocratico. I primi
hanno essenzialmente compiti di indirizzo politico-amministrativo e di controllo
sui risultati di gestione, mentre ai secondi spetta direttamente la gestione
amministrativa, attuata tramite l’organizzazione delle risorse umane, materiali
e finanziarie, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dagli organi
politici dell’ente. A tal fine, i dirigenti dei vari comparti amministrativi
godono di autonomia gestionale e di spesa (nei limiti di bilancio) e rispondono
del loro operato ai vertici elettivi, ma anche – ove incorrano in violazioni di
legge – sul piano amministrativo o penale.
Tale ripartizione di competenza è
poi stata ribadita e precisata dalla legislazione successiva, in particolare dal
D.Lgs. 29/1993 e dal D.Lgs. 80/1998, fino ad essere definitivamente recepita
nell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che è il testo unico sull’ordinamento degli
enti locali (peraltro non ancora in vigore al momento dei fatti, ma citato dai
giudici a conferma di un indirizzo normativo che si è replicato nel tempo in
maniera conforme al dettato della originaria L. 142/1990, vigente all’epoca).

Fatta questa premessa di inquadramento generale, la Corte ne ha tratto
condivisibili conseguenze sul piano della attribuzione delle responsabilità. Ha
così affermato che, in caso di violazioni di natura amministrativa o penale,
queste non possono essere acriticamente e automaticamente ascritte agli organi
politici del Comune, anche se di piccole o medie dimensioni (e a fortiori se più
grandi, come era il caso di specie), laddove esistano articolazioni
amministrativo-burocratiche capeggiate dal dirigente preposto a quel determinato
settore di competenza.
In tali casi, è a quest’ultimo che deve essere fatta
risalire la responsabilità per quelle manchevolezze che ricadono nella sua sfera
di competenza, in applicazione del principio che è responsabile chi ha mancato
di adempiere a un obbligo che specificamente gli incombeva.
Peraltro,
richiamando la giurisprudenza penale formatasi sul problema della validità delle
deleghe aziendali e sui limiti delle stesse, la sentenza ha precisato che una
diretta responsabilità dell’organo politico dell’ente può riemergere a
determinate condizioni. In particolare, quando la violazione riguardi profili
strutturali che non possono prescindere dal primario intervento degli organi di
vertice politico, o quando questi siano stati espressamente sollecitati a
intervenire in situazioni oggettivamente non fronteggiabili da parte
dell’apparato amministrativo-burocratico (per esempio per impedimenti di spesa
valicabili solo per effetto di decisioni degli organi di indirizzo politico), o,
ancora, quando il soggetto politico sia stato comunque a conoscenza della
situazione antigiuridica e abbia omesso negligentemente di porvi rimedio.

Ritornando al caso oggetto del ricorso, la Corte ha, infine, osservato che i
vizi riscontrati nella specie consistevano in modeste irregolarità non
riconducibili a difetti strutturali e, pertanto, ricadenti in pieno nella
competenza e responsabilità del dirigente di settore, con esclusione del
soggetto politico attinto dalla sanzione, che perciò veniva annullata.

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