È vietata la messa in vendita in un supermercato di mozzarella
sfusa. Tale condotta costituisce illecito amministrativo, punibile con sanzione
pecuniaria.
La notizia della pubblicazione di questa sentenza della
Cassazione civile ha suscitato un certo eco sulla stampa specialistica. Ma
bisogna subito dire che tanto clamore appare mal riposto, poiché i supremi
giudici non hanno fatto altro che richiamare l’applicazione di una ben precisa
norma di legge.
Il caso esaminato riguardava il titolare di un supermercato
all’interno del quale – e precisamente nel banco frigorifero – gli organi di
vigilanza avevano rilevato la detenzione per la vendita di una treccia di
mozzarella non preconfezionata. Ne era derivata l’irrogazione nella misura
minima della sanzione prevista dall’art. 18 del decreto sulla etichettatura e
pubblicità dei prodotti alimentari. Contro l’ordinanza-ingiunzione l’interessato
aveva proposto opposizione davanti al tribunale, citando il locale UPICA,
obiettando che la merce non era esposta per la vendita, ma era stata
momentaneamente appoggiata sul banco-frigo per essere subito portata in
laboratorio. Il negoziante, inoltre, eccepiva di avere avuto rassicurazione dai
rappresentanti di commercio da cui aveva acquistato il prodotto che la
mozzarella poteva essere venduta sfusa, come pure – a suo dire – sarebbe stato
confermato dalla USL competente.
Il giudice dell’opposizione aveva replicato
che la messa in vendita del prodotto era attestata nel verbale dell’ispettore
del servizio veterinario, atto di fede privilegiato non contestabile se non con
querela di falso. Inoltre, la telefonata alla USL vi era stata solo al momento
dell’accesso ispettivo, e non precedentemente; sicché la buona fede del
dettagliante in merito alle legittime modalità di vendita non poteva certo
fondarsi sulle presunte rassicurazioni dei piazzisti, sfornite di qualsiasi
autorevolezza.
In proposito va ricordato che anche per gli illeciti
amministrativi, come per quelli penali, la responsabilità del trasgressore non
può essere affermata se non in presenza dell’elemento psicologico del dolo o
della colpa.
Per contro non può avere valore scusante l’ignoranza della
norma che si è violata. Questo principio è espressamente codificato nel codice
penale (art. 5), mentre non vi è una analoga disposizione per gli illeciti
amministrativi. Ciò nonostante si ritiene che identico principio valga anche per
questi. In materia (penale) vi è stata, però, un’importante innovazione con la
sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, la quale ha ammesso la
rilevanza scusante dell’errore quando esso appare inevitabile.
Orbene, tra
le situazioni che – opportunamente vagliate nel caso concreto – possono avere
effetto liberatorio per il trasgressore vi sono anche quelle in cui egli sia
caduto in errore per via di assicurazioni erronee date da persone
istituzionalmente destinate a giudicare sulle condotte da tenere (come nella
specie potevano essere i funzionari della USL). D’altra parte, non solo si è
visto che nella specie la presunta rassicurazione non era stata anteriore alla
condotta, ma soprattutto vale l’insegnamento che l’ignoranza della legge non può
essere invocata da chi, per l’attività che svolge, deve possedere le specifiche
nozioni (anche normative) che regolano il settore in cui opera. In tal senso si
deve ammettere che chi professionalmente opera come commerciante di prodotti
alimentari non può non conoscere le disposizioni relative alle modalità di
vendita degli stessi.
Ebbene, l’art. 23, D.Lgs. 109/1992 nel riformulare il
d.l. 98/1986 (peraltro senza stravolgerlo) ha stabilito chiaramente che: “1. I
formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi,
possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati
all’origine. 2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei
caseifici di produzione preincartati”.
Il nostro negoziante, quindi, non
poteva non conoscere il divieto di vendita di mozzarella sfusa.
Va ricordato
che la nozione di prodotto “preconfezionato” si ricava dall’art. 1 del citato
decreto 109, in base al quale esso è “l’unità di vendita destinata ad essere
presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un
prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere
posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque
in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia
aperta o alterata”.
Diverso è, invece, il concetto di prodotto
“preincartato”, ossia “l’unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e
dall’involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di
vendita”.
La differenza risiede nella esistenza o meno di una chiusura
ermetica di garanzia, che per ragioni igieniche rende il prodotto inaccessibile
o meno a manipolazioni esterne.
Proprio sotto il profilo del rispetto formale
e sostanziale della garanzia igienica dell’alimento è stata posta la questione
della legittimità della vendita di mozzarella in confezioni “forate”.
È
stato notato (vd articolo di C. Correra “Prodotti venduti allo stato sfuso. C’è
sempre l’obbligo del controllo.”, “Alimenti & Bevande” n.11/12 2004, ndr)
che il precedente testo del d.l. 98/1986 appariva inequivoco, per le espressioni
utilizzate, nell’escludere tale modalità di vendita. Per contro, la nuova
formulazione non contiene quei termini che in precedenza imponevano la suddetta
soluzione negativa.
Ciò nonostante si è fatto leva proprio sulla nozione di
prodotto preconfezionato per escludere, anche alla luce della nuova normativa,
la legittimità della vendita di mozzarella in confezioni “forate”, in quanto
esse – consentendo un continuo interscambio con l’ambiente circostante (con le
conseguenze negative di tipo igienico-sanitario che ne posso derivare) – non
sono ermeticamente chiuse.
Si è, anzi, aggiunto che una simile modalità di
conservazione del prodotto, essendo igienicamente scorretta e contraria a
precise disposizioni, integrerebbe il reato di messa in commercio di alimenti in
cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b, l. 283/1962).
Nel caso di
vendita dei formaggi a pasta filata nei caseifici non è necessario il
confezionamento in senso stretto, essendo sufficiente l’avvolgimento in un
incarto, che non ha funzione di garanzia igienica, ma serve più che altro per
agevolare il trasporto. Si può aggiungere che l’attuale normativa estende la
legittimità della vendita nell’incarto in tutti i caseifici senza distinzioni,
mentre quella precedente la limitava a quelli “artigianali” (con le conseguenti
difficoltà interpretative che potevano derivare dalla classificazione, a questo
fine, del caseificio dove era avvenuta la vendita).
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Sanzioni per la vendita di mozzarella sfusa nei supermercati
Cassazione civile, sentenza n. 4144 del 28 febbraio 2005 (riferimento normativo: artt. 18 e 23, decreto legislativo 109/1992)
È vietata la messa in vendita in un supermercato di mozzarella
sfusa. Tale condotta costituisce illecito amministrativo, punibile con sanzione
pecuniaria.
La notizia della pubblicazione di questa sentenza della
Cassazione civile ha suscitato un certo eco sulla stampa specialistica. Ma
bisogna subito dire che tanto clamore appare mal riposto, poiché i supremi
giudici non hanno fatto altro che richiamare l’applicazione di una ben precisa
norma di legge.
Il caso esaminato riguardava il titolare di un supermercato
all’interno del quale – e precisamente nel banco frigorifero – gli organi di
vigilanza avevano rilevato la detenzione per la vendita di una treccia di
mozzarella non preconfezionata. Ne era derivata l’irrogazione nella misura
minima della sanzione prevista dall’art. 18 del decreto sulla etichettatura e
pubblicità dei prodotti alimentari. Contro l’ordinanza-ingiunzione l’interessato
aveva proposto opposizione davanti al tribunale, citando il locale UPICA,
obiettando che la merce non era esposta per la vendita, ma era stata
momentaneamente appoggiata sul banco-frigo per essere subito portata in
laboratorio. Il negoziante, inoltre, eccepiva di avere avuto rassicurazione dai
rappresentanti di commercio da cui aveva acquistato il prodotto che la
mozzarella poteva essere venduta sfusa, come pure – a suo dire – sarebbe stato
confermato dalla USL competente.
Il giudice dell’opposizione aveva replicato
che la messa in vendita del prodotto era attestata nel verbale dell’ispettore
del servizio veterinario, atto di fede privilegiato non contestabile se non con
querela di falso. Inoltre, la telefonata alla USL vi era stata solo al momento
dell’accesso ispettivo, e non precedentemente; sicché la buona fede del
dettagliante in merito alle legittime modalità di vendita non poteva certo
fondarsi sulle presunte rassicurazioni dei piazzisti, sfornite di qualsiasi
autorevolezza.
In proposito va ricordato che anche per gli illeciti
amministrativi, come per quelli penali, la responsabilità del trasgressore non
può essere affermata se non in presenza dell’elemento psicologico del dolo o
della colpa.
Per contro non può avere valore scusante l’ignoranza della
norma che si è violata. Questo principio è espressamente codificato nel codice
penale (art. 5), mentre non vi è una analoga disposizione per gli illeciti
amministrativi. Ciò nonostante si ritiene che identico principio valga anche per
questi. In materia (penale) vi è stata, però, un’importante innovazione con la
sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, la quale ha ammesso la
rilevanza scusante dell’errore quando esso appare inevitabile.
Orbene, tra
le situazioni che – opportunamente vagliate nel caso concreto – possono avere
effetto liberatorio per il trasgressore vi sono anche quelle in cui egli sia
caduto in errore per via di assicurazioni erronee date da persone
istituzionalmente destinate a giudicare sulle condotte da tenere (come nella
specie potevano essere i funzionari della USL). D’altra parte, non solo si è
visto che nella specie la presunta rassicurazione non era stata anteriore alla
condotta, ma soprattutto vale l’insegnamento che l’ignoranza della legge non può
essere invocata da chi, per l’attività che svolge, deve possedere le specifiche
nozioni (anche normative) che regolano il settore in cui opera. In tal senso si
deve ammettere che chi professionalmente opera come commerciante di prodotti
alimentari non può non conoscere le disposizioni relative alle modalità di
vendita degli stessi.
Ebbene, l’art. 23, D.Lgs. 109/1992 nel riformulare il
d.l. 98/1986 (peraltro senza stravolgerlo) ha stabilito chiaramente che: “1. I
formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi,
possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati
all’origine. 2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei
caseifici di produzione preincartati”.
Il nostro negoziante, quindi, non
poteva non conoscere il divieto di vendita di mozzarella sfusa.
Va ricordato
che la nozione di prodotto “preconfezionato” si ricava dall’art. 1 del citato
decreto 109, in base al quale esso è “l’unità di vendita destinata ad essere
presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un
prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere
posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque
in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia
aperta o alterata”.
Diverso è, invece, il concetto di prodotto
“preincartato”, ossia “l’unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e
dall’involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di
vendita”.
La differenza risiede nella esistenza o meno di una chiusura
ermetica di garanzia, che per ragioni igieniche rende il prodotto inaccessibile
o meno a manipolazioni esterne.
Proprio sotto il profilo del rispetto formale
e sostanziale della garanzia igienica dell’alimento è stata posta la questione
della legittimità della vendita di mozzarella in confezioni “forate”.
È
stato notato (vd articolo di C. Correra “Prodotti venduti allo stato sfuso. C’è
sempre l’obbligo del controllo.”, “Alimenti & Bevande” n.11/12 2004, ndr)
che il precedente testo del d.l. 98/1986 appariva inequivoco, per le espressioni
utilizzate, nell’escludere tale modalità di vendita. Per contro, la nuova
formulazione non contiene quei termini che in precedenza imponevano la suddetta
soluzione negativa.
Ciò nonostante si è fatto leva proprio sulla nozione di
prodotto preconfezionato per escludere, anche alla luce della nuova normativa,
la legittimità della vendita di mozzarella in confezioni “forate”, in quanto
esse – consentendo un continuo interscambio con l’ambiente circostante (con le
conseguenze negative di tipo igienico-sanitario che ne posso derivare) – non
sono ermeticamente chiuse.
Si è, anzi, aggiunto che una simile modalità di
conservazione del prodotto, essendo igienicamente scorretta e contraria a
precise disposizioni, integrerebbe il reato di messa in commercio di alimenti in
cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b, l. 283/1962).
Nel caso di
vendita dei formaggi a pasta filata nei caseifici non è necessario il
confezionamento in senso stretto, essendo sufficiente l’avvolgimento in un
incarto, che non ha funzione di garanzia igienica, ma serve più che altro per
agevolare il trasporto. Si può aggiungere che l’attuale normativa estende la
legittimità della vendita nell’incarto in tutti i caseifici senza distinzioni,
mentre quella precedente la limitava a quelli “artigianali” (con le conseguenti
difficoltà interpretative che potevano derivare dalla classificazione, a questo
fine, del caseificio dove era avvenuta la vendita).
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