Salsicce, irripetibili le analisi per la ricerca di anidride solforosa

Condividi

Tribunale di Bari, sentenza del 9 ottobre 2013
(riferimenti normativi: art. 5, lett. g, l. 283/1962; art. 223, disp. att., c.p.p.)

Le analisi di campioni di salsiccia per la ricerca di anidride solforosa devono essere considerate irripetibili e perciò sottoposte alla disciplina di cui all’art. 4, d.lgs. 123/1993.

Tutto il caso in questione si concentra sul tema della prova costituita dalle analisi di laboratorio su di un campione di salsiccia, nel quale fu rinvenuta una certa percentuale di anidride solforosa.
In primo grado il giudice aveva condannato l’imputato per additivazione non consentita del prodotto (art. 5, lett. g, l. 283/1962), ritenendo valido e utilizzabile il referto analitico. La Cassazione, però, annullò la sentenza in quanto l’interessato non era stato avvisato del compimento delle analisi ed era, perciò, stato leso nel suo diritto di difesa.
Ritornati gli atti in primo grado, il nuovo giudice ha assolto l’imputato considerando processualmente inutilizzabili le analisi, così come aveva statuito la Cassazione, non essendoci altri elementi di prova a carico.
In verità, il ragionamento seguito non è perfettamente chiaro. Soprattutto non è inequivoco il principio di diritto che se ne può ricavare al di là della decisione del caso specifico. Il che sarebbe, invece, importante anche perché l’orientamento che sembra emergere non è indiscusso e, anzi, contrasta con il tenore letterale della normativa di riferimento.
Dobbiamo ricordare che l’art. 223 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale consente l’utilizzo in giudizio delle analisi di laboratorio alla condizione che, trattandosi di analisi irripetibili, l’interessato sia stato avvisato dell’esecuzione delle prime (e uniche) analisi, mentre se le analisi sono ripetibili è utilizzabile l’analisi di revisione, sempre che questa sia stata richiesta dall’interessato. Le analisi irripetibili sono quelle di carattere microbiologico aventi ad oggetto alimenti deteriorabili ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 123/1993 e del d.m. 16 dicembre 1993.
Nel nostro caso sembra che il giudice abbia ritenuto sottoposta al regime dell’art. 4 citato l’analisi di un alimento (salsiccia) deperibile, ma relativamente alla ricerca di parametri chimici (anidride solforosa), in ragione del fatto che essa sarebbe sostanza volatile e, quindi, si arguisce, non suscettibile di ripetizione di analisi in sede di revisione.
Come si diceva, però, non costituisce orientamento comune della giurisprudenza l’estensibilità alle analisi chimiche delle procedure previste per le analisi irripetibili, pur essendoci precedenti in tal senso. E non si può dire che, almeno dal suo punto di vista, il laboratorio abbia sbagliato a non avvisare l’interessato, ritenendo che l’art. 4 non trovasse applicazione. Continuerà così ad esservi confusione e incertezza se i laboratori continueranno ad applicare letteralmente l’art. 4 e i giudici – o meglio taluni di essi – persevereranno nel ritenere che anche le analisi chimiche debbano dar luogo all’avviso. La soluzione più congeniale, ma anche la meno probabile a breve, sarebbe quella di un intervento legislativo chiarificatore. In mancanza assisteremo ancora a paradossali equivoci, come quello della sentenza in oggetto.

Edicola web

Ti potrebbero interessare