Salmonella negli alimenti

Condividi

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 12572 del 31 marzo 2010 (udienza del 25 marzo 2010)

Integra il reato di cui all’art. 5, lett. d), l. 283/1862 la messa in vendita di fettine di tacchino con la presenza di Salmonella.

La Cassazione non ha potuto decidere sui fatti contestati poiché nel frattempo era maturata la prescrizione del reato e ha, perciò, dovuto annullare la sentenza di condanna del tribunale. Ciò nonostante, si può trarre spunto da quest’ultima, per come viene sintetizzata dalla Corte, per alcune riflessioni sul tipo di reato che viene commesso nel caso di commercializzazione di alimento contaminato da Salmonella.
Sappiamo che Salmonella è un germe patogeno, come anche la giurisprudenza ha talvolta espressamente riconosciuto. Se così è, ne deriva che l’ipotesi di reato di riferimento dovrebbe essere quella di cui all’art. 444 del codice penale, che vieta la messa in commercio di sostanze alimentari pericolose per la salute.
In proposito, dobbiamo rammentare che nei reati come l’art. 444 c.p. deve essere provata la pericolosità in concreto del prodotto per la salute umana. Non è necessario che vi sia stato un effettivo danno alla salute, cioè che sia stata contratta una “malattia”, come sarebbe una enterite e simili. Non è neppure richiesto che l’alimento sia stato effettivamente assunto da uno specifico consumatore, proprio perché parliamo di mero “pericolo”. Occorre, però, che venga data la prova processuale che l’alimento “incriminato” sia potenzialmente idoneo a determinare effetti negativi sulla salute. Tale condizione non sarebbe, per esempio, soddisfatta nel caso di commercializzazione di alimenti per i quali, per ragioni precauzionali, siano imposti limiti o anche divieti alla presenza di determinate sostanze. In questi casi, infatti, la restrizione non è imposta – o può non essere imposta – perché la sostanza è nociva, ma perché non è provatamente innocua. Si pensi alla disciplina degli additivi. Ne consegue che si è in presenza solo di uno stato di attenzione, che però non determina un sicuro pericolo, immediato e diretto, per la salute. Non è, però, questo il caso di Salmonella, per le ragioni che si sono dette. Al contrario, essa è in concreto pericolosa per la salute. Non sempre, per la verità, la giurisprudenza ne ha tratto le dovute conseguenze. Infatti, in molte occasioni – a mio avviso erroneamente – è stato imputato il meno grave reato di cui all’art. 5, lett. d), della legge 283/1962, come appunto nella sentenza citata nell’epigrafe. Dicevamo “erroneamente” perché, come ben sanno i lettori della Rivista, per l’integrazione di tale reato non occorre quel pericolo concreto per la salute, che caratterizza le più gravi fattispecie del codice penale (tra parentesi osserviamo che se fosse stato più esattamente contestato il reato di cui all’art. 444 del codice penale esso non si sarebbe prescritto al tempo della decisione della Cassazione). Detto questo, però, i problemi con Salmonella sono anche altri. Se si dialoga – come è imprescindibile – con il mondo veterinario, emergono alcune obiezioni di fondo. Si osserva, intanto, che sono diversi i ceppi di Salmonella, che non tutti hanno la medesima virulenza, che va valutata in concreto l’entità della contaminazione. Oppure che un discorso a parte dovrebbe essere fatto per gli alimenti che devono essere consumati previa cottura, in quanto il trattamento con il calore è in grado di bonificare completamente l’alimento. Per quanto riguarda il primo punto, alla luce della giurisprudenza in materia sembra di dover concludere che, effettivamente, i giudici non si pongono il problema della tipizzazione o della carica batterica. Anzi, talvolta la Cassazione ha espressamente detto che ciò non rileva sul piano penalistico, poiché Salmonella è un germe riconosciuto come patogeno e, dunque, sempre potenzialmente dannoso per la salute. In ogni caso, quando si scelga di contestare l’art. 5 viene meno qualsiasi necessità di approfondimento scientifico sulla virulenza. Viceversa, una questione più seria, anche per le implicazioni di sistema, riguarda la (presunta) lecita vendibilità di alimenti contaminati da Salmonella per quei prodotti carnei destinati ad essere consumati cotti. Infatti, l’art. 6 del regolamento CE 2073/2005 impone al produrre, in questi casi, di apporre sulle partite immesse sul mercato la specificazione che il prodotto deve essere sottoposto a cottura prima del consumo. Il che potrebbe lasciare intendere che ciò sia garanzia sufficiente di tutela della salute del consumatore. In realtà, non ci sembra che sia affatto così. Prima, però, di entrare nel merito della questione, occorre una breve parentesi. Bisogna riconoscere che troppo spesso le discipline strettamente sanitarie in materia alimentare non sono coerenti rispetto alle previsioni penali, tanto meno come esse sono tradizionalmente interpretate dalla giurisprudenza. Così, per esempio, a tenore dell’art. 5 citato sarebbe incongruo ammettere la messa in commercio di un prodotto contaminato soltanto perché ne è prevista la cottura prima del consumo. Infatti, l’art. 5 non richiede neppure che il prodotto non conforme sia immesso sul mercato, posto che anche la semplice sua preparazione o detenzione per la vendita già costituisce reato. Senza dire, poi, di quale garanzia uniforme ed effettiva possa essere costituita dal demandare al consumatore l’operazione di sanificazione e del rischio di contaminazione crociata nel custodire nel frigorifero di casa prodotti contaminati. In ogni caso, a ben vedere, il regolamento non autorizza la messa in commercio di prodotti contaminati da Salmonella per il solo fatto di prevedere l’obbligo, aggiuntivo, di un’etichettatura, per così dire, precauzionale. Infatti, se si legge l’allegato si può verificare che Salmonella deve essere sempre assente per i prodotti immessi sul mercato. Viceversa, per Listeria monocytogenes è ammessa la presenza di una modesta contaminazione, purché si tratti di alimenti diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali. Ed è, allora, semmai qui, ma non per Salmonella, che si può manifestare una tensione con i precetti penalistici di tutela della salute. Troppo spesso, come si diceva, c’è una sorta di “incomprensione” o di indifferenza tra la pletora di disposizioni sanitarie sugli alimenti e le poche regole penali. Non si intende necessariamente invocare una primazia della disciplina penale, ma è un fatto che questo scollamento normativo crea sempre più problemi interpretativi e dovrebbe essere affrontato una buona volta dal legislatore in maniera sistematica.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ERNESTO LUPO
Dott. AGOSTINO CORDOV A
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
Dott. LUIGI MARINI
Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
l) [OMISSIS]avverso la sentenza n. 1750/2007 TRIBUNALE di PADOVA, del 28/05/2009
visti gli atti. la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

F.G., direttore responsabile in materia di igiene del supermercato [omissis] di Padova, è stato condannato dal tribunale di quella città, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, alla pena dell’ ammenda per la contravvenzione prevista dall’articolo 5 letto d) legge 30 aprile 1962 n. 283 per avere posto in vendita in data 3.2.2005 delle fettine di tacchino impanate con la presenza di salmonella gruppo B.
Il fatto risulta accertato alla data del 3.2.2005.
Avverso la decisione indicata propone ricorso in questa sede l’imputato. Con il primo motivo il ricorrente fa presente di avere eccepito nel corso del dibattimento la violazione delle norme che disciplinano il prelievo e l’analisi dei campioni, posto che i prodotti prelevati, sarebbero stati analizzati otto giorni dopo il prelievo stesso e che al momento dell’apertura, presentavano un odore anomalo determinato dall’intervenuta scadenza del prodotto. Ciò premesso censura la motivazione con la quale il tribunale ha disatteso l’eccezione di cui sopra affermando che il dettato legislativo non impone il termine di 24 – 48 ore per l’esecuzione delle analisi e che la difesa avrebbe dovuto fornire la prova che il prodotto prelevato non era stato custodito a norma di legge.
Con il secondo motivo si contesta l’individuazione del responsabile nella persona dell’attuale imputato.
Con il terzo motivo si contesta invece l’affermazione del tribunale che ha ritenuto non sufficiente che il supermercato fosse dotato di procedure standard di autocontrollo per impedire eventi del genere di quello che si era verificato.
Il ricorrente ha fatto successivamente pervenire una memoria contenente nuovi motivi di ricorso con i quali si eccepisce l’avvenuta prescrizione del reato e l’abrogazione della legge contenente il reato in esame.
Su quest’ultimo aspetto, in particolare, fa rilevare che il decreto legislativo l dicembre 2009 n. 179, recante “disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005 numero 246”, non contiene nell’elenco delle leggi salvate l’indicazione della legge 30 aprile 1962 numero 283. E dunque tale legge secondo il ricorrente dovrebbe ritenersi attualmente abrogata.
Motivi della decisione
Nell’ordine logico si impone anzitutto l’esame della questione avente ad oggetto la dedotta abrogazione della L. 283/62 la cui violazione viene nella specie contestata per effetto dell’applicazione della procedura del “taglia-leggi” contemplata in origine dall’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Si tratta di un meccanismo complesso funzionale al riordino del panorama legislativo la cui attuazione prevede l’emanazione di una serie di provvedimenti normativi scaglionati nel tempo.
L’art. 14, infatti, nella sua stesura originaria, ai commi 12 e 14, stabiliva che: “12 . .. entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (il Governo, n.d.r.) individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.”
“14 Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente allo gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi … (omissis).” Medio tempore risultano emanati i decreti legge 27 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 abrogativi di disposizioni vigenti.
In analogia a quanto previsto per i citati decreti-legge , la legge 18 giugno 2009, n. 69, ~ come si legge nella relazione di accompagnamento ~ nel novellare l’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, “ha spostato l’effetto dell’abrogazione in avanti rispetto all’emanazione del decreto legislativo di “saivezza” degli atti normativi primari ante 1970 …. , consentendo un opportuno lasso di tempo idoneo a correggere eventuali errori ed omissioni, prima che si produca l’effetto abrogativo.”
In particolare l’art. 4 della L. n. 69 del 2009 ha inciso, modificandolo, sulI’ art. 14 della L. 246/2005 ed ha introdotto, tra l’altro, il comma 14 ter che recita: “Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17 (disposizioni dei codici civile, penale, di procedura e della navigazione), decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.”
E’ in questo contesto normativo che si innesta dunque il DLgs 179/2009 – citato dal ricorrente – con il quale si prevede all’art. 1 che “1. Ai fini e per gli effetti dell’articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell’Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore.”; “2. Sono sottratte all’effetto abrogativo di cui all’articolo 2 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell’Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. “
Per effetto di quanto dispone il comma 14 ter della legge n. 246/2005, introdotto dalla L. n. 69/2009, e tenuto conto della data di entrata in vigore della legge n. 246/05, si deve necessariamente concludere, quindi, che il termine di un anno ivi indicato scada nel dicembre 2010 e che, pertanto, ad oggi, nessun effetto abrogativo possa ritenersi comunque verificato rispetto alla L. 283/62.
Ciò posto si deve rilevare che alla data odierna il reato è prescritto.
Poiché non è dato ravvisare cause di inammissibilità del ricorso e poiché alla luce delle motivazioni della decisione del tribunale non si ravvisano le condizioni indicate dall’art. 129 cpp, deve procedersi in questa sede all’annullamento senza rinvio della decisione impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 25.2.2010.
Depositata in cancelleria il 31.03.2010

Edicola web

Ti potrebbero interessare