Salmonella altera l’alimento anche qualora i limiti di accettabilità non siano stati superati

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Cassazione penale, sentenza n. 11246 del 2 aprile 2020 (udienza del 13 dicembre 2019 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera d), e articolo 6 della legge 283/1962)

Nel caso in cui in un prodotto alimentare campionato in una macelleria sia accertata con analisi di laboratorio una contaminazione da Salmonella, ma non siano superati i limiti di accettabilità a cui rinvia l’articolo 5, lettera c), legge 283/1962, il fatto integra comunque la fattispecie di cui alla successiva lettera d).
Peraltro, deve sempre essere accertata positivamente anche la colpa dell’esercente nella detenzione per la vendita del prodotto contaminato.

Nell’ambito di attività amministrativa di controllo presso una macelleria fu prelevato un campione di salsiccia fresca di suino, che alle analisi risultò presentare batteri del genere Salmonella. Per l’effetto, l’imputato fu condannato dal tribunale all’ammenda di € 10.000 per violazione dell’articolo 5, lettera d), e articolo 6 della legge 283/1962. Con il ricorso in Cassazione il difensore sferrò il suo attacco, invocando il proscioglimento con una panoplia di motivi di ordine sia sostanziale che processuale.
Fu contestato che non erano superati i limiti legali di contaminazione da Salmonella, che del resto era del tipo “minore” e perciò inadatta a determinare la nocività dell’alimento, tanto più in ragione del minimo quantitativo del germe e della destinazione dell’alimento alla cottura anteriormente al suo consumo. Né ricorrevano le altre ipotesi descritte dalla lettera d) dell’articolo 5 (invasione di parassiti, insudiciamento, alterazione). Inoltre, fu eccepita la violazione della disciplina del campionamento e delle successive modalità di analisi, come previste dal decreto legislativo 123/1993 (per le analisi microbiologiche di prodotti deperibili) e dell’articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. E ancora, fu contestata la mancata prova del nesso tra il fatto accertato e la colpevolezza del ricorrente.
Per contro, la Cassazione ha eretto una solida barriera al vasto fronte dei motivi lanciati dalla difesa, anche se in definitiva – come si vedrà – quest’ultima conquistò la vittoria nella causa, sebbene non nei termini auspicati.
In primo luogo, la Corte ha obiettato che la presenza nell’alimento di microrganismi estranei alla sua composizione naturale, pur diversi da quelli per i quali il regolamento di esecuzione prevede limiti di accettabilità, non determina l’irrilevanza penale della condotta oggetto del giudizio. Infatti, la contaminazione da Salmonella – si afferma – rileva di per sé, quale che ne sia la specie, comportando l’alterazione della sostanza alimentare. Ciò anche in considerazione del fatto che Salmonella del tipo spp. è batterio idoneo a cagionare danni alla salute (come, per esempio, infezioni gastro-intestinali), senza che la sottoposizione a cottura possa escludere tale pericolo.
Quanto poi alle eccezioni procedurali, si è osservato che qualora il campione prelevato non consenta, per sua natura, la ripetizione delle analisi e non sia frazionabile secondo la metodica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, e dell’articolo 2 del decreto ministeriale del 16 dicembre 1993, soccorre la disciplina “garantita” dall’articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che richiede – come avvenuto nella specie – l’avviso delle operazioni alle persone interessate affinché queste possano presenziare, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico, all’esecuzione delle operazioni stesse.
Sull’ultimo appunto difensivo la Cassazione ha, viceversa, riconosciuto la debolezza della motivazione di condanna relativamente al profilo della colpa dell’operatore del settore alimentare, essendosi limitato il tribunale a supporre, secondo un ragionamento puramente soggetto, non suffragato da dati di fatto, che la contaminazione fosse senz’altro da ascrivere al macellaio per avere egli manipolato la carne, acquistata da un terzo fornitore. Per contro, l’organo di controllo non aveva accertato carenze igienico-sanitarie del laboratorio e delle attrezzature e, inoltre, difettava la determinazione dell’origine della carne, fornita da altri. Il giudizio avrebbe, dunque, dovuto essere ripetuto dal tribunale sotto quest’ultimo aspetto; ma dal momento che nel frattempo il reato era caduto in prescrizione, tale approfondimento diventava inutile e il giudizio non poteva che chiudersi con la relativa formula di proscioglimento.
Breve chiosa di commento. Sebbene la decisione ci sembri complessivamente corretta e condivisibile anche nei suoi passaggi argomentativi, notiamo un uso un po’ disinvolto di categorie diverse estrapolate random dall’articolo 5, quando si cita la variazione della composizione dell’alimento (che appartiene alla lettera a), ma anche la sua alterazione (che è compresa nella lettera d). Inoltre, la giurisprudenza ha di regola ricondotto la contaminazione da Salmonella alla lettera c) o alla lettera d) sotto il profilo della nocività (a prescindere se ciò sia corretto o meno) o anche all’articolo 444 del codice penale, mentre non mi risulta – salvo errore – il richiamo all’alterazione (che normalmente si attribuisce a casi diversi).
La sentenza, inoltre, non valorizza il fatto che, trattandosi di prodotto sfuso, in linea di principio anche il rivenditore risponde della contaminazione, a prescindere dalla sua effettiva origine (quasi mai accertabile), salva l’esistenza di connotati del fatto che portino da escludere o a dubitare della sua colpa (condizioni che, peraltro, nella specie potevano forse anche ammettersi). Né la sentenza si confronta, in chiave difensiva questa volta, con il tema della cottura dell’alimento, che è in grado di inattivare il germe, pur dovendosi in tal caso pretendere che sia fornita al consumatore una chiara informazione della necessità di cuocere il prodotto prima del consumo (informazione che qui, per la verità, pare mancasse).

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