Cassazione penale, sentenza n. 41599 del 16 novembre 2021 (udienza del 10 settembre 2021 – riferimenti normativi: articoli 635, 648 del Codice penale)
Integra il delitto di ricettazione la condotta dell’acquirente di specie ittiche catturate mediante danneggiamento delle risorse marine, qualora detto soggetto proceda a tale acquisto nella consapevolezza della provenienza del pescato dal delitto di cui all’articolo 635 del codice penale
Quando si pensa ai reati aventi per oggetto sostanze alimentari vengono in mente quelli specifici previsti dal Codice penale a tutela della salute pubblica e quelli previsti dalla legge 283/1962. In realtà, come ci richiama alla memoria la decisione in commento, in tali casi possono profilarsi anche altri delitti “comuni”, pure dotati di un’elevata caratura sanzionatoria, con il rischio dell’applicazione di misure cautelari privative della libertà personale.
Nel nostro caso è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari un tale che, di “mestiere”, faceva il mediatore di specie marine protette tra i pescatori di frodo e plurimi esercizi commerciali (perlopiù pescherie e ristoranti) da lui riforniti della preziosa merce. In particolare, gli è stato addebitato di avere acquistato per rivenderli notevoli quantitativi di molluschi gasteropodi della specie protetta Lithopaga lithopaga, comunemente denominati “datteri di mare”, provenienti da delitto perché procurati mediante i reati di inquinamento ambientale (articolo 452-bis del Codice penale), disastro ambientale (articolo 452-quater del Codice penale) e danneggiamento (articolo 635 del Codice penale).
Occorre ricordare che la ricettazione (articolo 648 del Codice penale) è integrata a condizione che il reato da cui provengono i beni ricettati sia un “delitto”. Diventava, quindi, importante la qualificazione giuridica del reato consumato da chi aveva procurato i datteri di mare. Non per nulla il difensore aveva contestato che sussistessero i delitti-presupposto contestati dall’accusa, dovendosi semmai fare riferimento alle “contravvenzioni” a tutela delle specie selvatiche protette (articolo 727-bis del Codice penale) e dell’habitat di un sito protetto (articolo 733-bis del Codice penale).
Nel respingere l’impostazione difensiva la Cassazione ha puntato tutto sull’esistenza del delitto di danneggiamento, senza impegnarsi – per così dire prudenzialmente – sulle altre fattispecie di inquinamento e disastro ambientale, di prova assai più incerta. Ha così richiamato la giurisprudenza precedente secondo cui il fondale marino è bene destinato a pubblica utilità e in cui si annoverano pronunce che hanno ritenuto configurabile il delitto di danneggiamento nel comportamento di chi frantumi gli scogli sotterranei per pescare le specie marine che vivono al loro interno, come i cosiddetti “datteri di mare”, che infatti si scavano un rifugio all’interno della roccia calcarea. Si è aggiunto che il fondo e il sottofondo marini, che costituiscono la cosiddetta “piattaforma continentale”, sono beni comuni protetti dal diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958) e che spetta agli Stati conservarne l’integrità. Inoltre, i datteri di mare sono oggetto di un divieto assoluto di pesca, stabilito sia a livello internazionale (Convenzione di Berna del 1982, Convenzione CITES del 1983, Direttiva “Habitat” 92/43/EEC, Convenzione di Barcellona del 1982, regolamento (CE) 1967/2006) sia da leggi italiane (articolo 7 del decreto legislativo 4/2012 e decreto ministeriale 16 ottobre 1998).
Conseguentemente la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame, che aveva confermato l’ordinanza cautelare sia in punto di qualificazione giuridica del fatto sia di ragioni cautelari connesse alla pericolosità del soggetto.
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Rivendita di datteri di mare: è ricettazione
Cassazione penale, sentenza n. 41599 del 16 novembre 2021 (udienza del 10 settembre 2021 – riferimenti normativi: articoli 635, 648 del Codice penale)
Integra il delitto di ricettazione la condotta dell’acquirente di specie ittiche catturate mediante danneggiamento delle risorse marine, qualora detto soggetto proceda a tale acquisto nella consapevolezza della provenienza del pescato dal delitto di cui all’articolo 635 del codice penale
Quando si pensa ai reati aventi per oggetto sostanze alimentari vengono in mente quelli specifici previsti dal Codice penale a tutela della salute pubblica e quelli previsti dalla legge 283/1962. In realtà, come ci richiama alla memoria la decisione in commento, in tali casi possono profilarsi anche altri delitti “comuni”, pure dotati di un’elevata caratura sanzionatoria, con il rischio dell’applicazione di misure cautelari privative della libertà personale.
Nel nostro caso è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari un tale che, di “mestiere”, faceva il mediatore di specie marine protette tra i pescatori di frodo e plurimi esercizi commerciali (perlopiù pescherie e ristoranti) da lui riforniti della preziosa merce. In particolare, gli è stato addebitato di avere acquistato per rivenderli notevoli quantitativi di molluschi gasteropodi della specie protetta Lithopaga lithopaga, comunemente denominati “datteri di mare”, provenienti da delitto perché procurati mediante i reati di inquinamento ambientale (articolo 452-bis del Codice penale), disastro ambientale (articolo 452-quater del Codice penale) e danneggiamento (articolo 635 del Codice penale).
Occorre ricordare che la ricettazione (articolo 648 del Codice penale) è integrata a condizione che il reato da cui provengono i beni ricettati sia un “delitto”. Diventava, quindi, importante la qualificazione giuridica del reato consumato da chi aveva procurato i datteri di mare. Non per nulla il difensore aveva contestato che sussistessero i delitti-presupposto contestati dall’accusa, dovendosi semmai fare riferimento alle “contravvenzioni” a tutela delle specie selvatiche protette (articolo 727-bis del Codice penale) e dell’habitat di un sito protetto (articolo 733-bis del Codice penale).
Nel respingere l’impostazione difensiva la Cassazione ha puntato tutto sull’esistenza del delitto di danneggiamento, senza impegnarsi – per così dire prudenzialmente – sulle altre fattispecie di inquinamento e disastro ambientale, di prova assai più incerta. Ha così richiamato la giurisprudenza precedente secondo cui il fondale marino è bene destinato a pubblica utilità e in cui si annoverano pronunce che hanno ritenuto configurabile il delitto di danneggiamento nel comportamento di chi frantumi gli scogli sotterranei per pescare le specie marine che vivono al loro interno, come i cosiddetti “datteri di mare”, che infatti si scavano un rifugio all’interno della roccia calcarea. Si è aggiunto che il fondo e il sottofondo marini, che costituiscono la cosiddetta “piattaforma continentale”, sono beni comuni protetti dal diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958) e che spetta agli Stati conservarne l’integrità. Inoltre, i datteri di mare sono oggetto di un divieto assoluto di pesca, stabilito sia a livello internazionale (Convenzione di Berna del 1982, Convenzione CITES del 1983, Direttiva “Habitat” 92/43/EEC, Convenzione di Barcellona del 1982, regolamento (CE) 1967/2006) sia da leggi italiane (articolo 7 del decreto legislativo 4/2012 e decreto ministeriale 16 ottobre 1998).
Conseguentemente la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame, che aveva confermato l’ordinanza cautelare sia in punto di qualificazione giuridica del fatto sia di ragioni cautelari connesse alla pericolosità del soggetto.
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