Cassazione penale, sentenza n. 17549 del 7 maggio 2010 (riferimenti normativi: articolo 5, legge 283/1962)
Poiché il reato di cui all’art. 5 della legge 283/1962 si perfeziona fin
dalla preparazione e dalla distribuzione per il consumo dell’alimento,
l’eventuale ritiro dal commercio del prodotto irregolare da parte dell’azienda
può incidere soltanto sulla determinazione della pena, ma non sulla esistenza
del reato.
Il caso in questione, in sé banale, diventa però
interessante per la ragione che la Cassazione si pronuncia sulla rilevanza da
attribuire al ritiro del prodotto non conforme dopo che questo sia stato
distribuito alla clientela.
Il rappresentante legale di una ditta campana
veniva condannato alla pena dell’ammenda per violazione dell’art. 5, lett. d)
della legge 283/1962 per avere prodotto per la vendita delle confezioni di tonno
all’olio di oliva con presenza di istamina in quantità superiore al limite
consentito dalla normativa in vigore. Si era pertanto ritenuto che il prodotto
fosse nocivo per la salute, in quanto effettivamente l’istamina è una sostanza
che, specie a valori elevati, può avere effetti negativi sulla salute (e
talvolta la contestazione è stata mossa ai sensi dell’art. 444 del codice
penale). Il fatto avrebbe potuto essere addebitato anche ai sensi della lettera
a) dell’art. 5 citato, poiché la presenza di istamina oltre i limiti determina
una variazione della composizione che l’alimento deve possedere secondo la
legislazione vigente per poter essere lecitamente commercializzato.
Ma
veniamo al punto che più interessa. La tesi difensiva poggiava
sull’affermazione, apparentemente convalidata da alcuni testi, che le confezioni
di prodotto su cui era stato effettuato il campionamento non erano destinate
alla vendita e che l’azienda aveva proceduto al ritiro del prodotto presso i
clienti ben prima dell’intervento della Asl, concentrandolo in apposita area
dello stabilimento in attesa della distruzione. La Cassazione non ha dato
credito a questa ricostruzione, considerando correttamente motivata la decisione
impugnata e ribadendo che il rinvenimento presso l’azienda di appena 1.776
confezioni sul totale di 3.000 appartenenti allo stesso lotto confermava che,
evidentemente, la differenza era stata venduta e non ritirata. Del resto, ha
osservato la Corte, anche qualora la ricostruzione difensiva fosse stata provata
in fatto, sarebbe risultata irrilevante sul piano del diritto. Infatti, il reato
di cui all’art. 5 della legge 283/1962 è integrato già con la preparazione della
merce non conforme e con la sua messa in commercio. Pertanto, una volta che le
confezioni di tonno erano non solo state prodotte, ma addirittura vendute, il
ritiro presso la clientela non poteva eliminare un reato già commesso, ma al
massimo essere valutato positivamente nella determinazione della pena da
infliggere.
Ricordiamo, peraltro, che l’art. 19 del regolamento CE 178/2002
impone all’operatore che ha importato, prodotto, trasformato, lavorato o
distribuito un prodotto ritenuto o da ritenere non conforme ai requisiti di
sicurezza degli alimenti, e che si trova più sotto il suo controllo immediato,
di avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità
competenti. A sua volta, l’art. 1 del decreto legislativo 190/2006 prevede
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000
euro per l’operatore che non avvia le suddette procedure. Sicché appare
discutibile che possa operare anche solo sulla pena il rispetto di un obbligo di
legge, quale il ritiro del prodotto irregolare.
Home » Ritiro dal commercio di prodotti irregolari
Ritiro dal commercio di prodotti irregolari
Cassazione penale, sentenza n. 17549 del 7 maggio 2010 (riferimenti normativi: articolo 5, legge 283/1962)
Poiché il reato di cui all’art. 5 della legge 283/1962 si perfeziona fin
dalla preparazione e dalla distribuzione per il consumo dell’alimento,
l’eventuale ritiro dal commercio del prodotto irregolare da parte dell’azienda
può incidere soltanto sulla determinazione della pena, ma non sulla esistenza
del reato.
Il caso in questione, in sé banale, diventa però
interessante per la ragione che la Cassazione si pronuncia sulla rilevanza da
attribuire al ritiro del prodotto non conforme dopo che questo sia stato
distribuito alla clientela.
Il rappresentante legale di una ditta campana
veniva condannato alla pena dell’ammenda per violazione dell’art. 5, lett. d)
della legge 283/1962 per avere prodotto per la vendita delle confezioni di tonno
all’olio di oliva con presenza di istamina in quantità superiore al limite
consentito dalla normativa in vigore. Si era pertanto ritenuto che il prodotto
fosse nocivo per la salute, in quanto effettivamente l’istamina è una sostanza
che, specie a valori elevati, può avere effetti negativi sulla salute (e
talvolta la contestazione è stata mossa ai sensi dell’art. 444 del codice
penale). Il fatto avrebbe potuto essere addebitato anche ai sensi della lettera
a) dell’art. 5 citato, poiché la presenza di istamina oltre i limiti determina
una variazione della composizione che l’alimento deve possedere secondo la
legislazione vigente per poter essere lecitamente commercializzato.
Ma
veniamo al punto che più interessa. La tesi difensiva poggiava
sull’affermazione, apparentemente convalidata da alcuni testi, che le confezioni
di prodotto su cui era stato effettuato il campionamento non erano destinate
alla vendita e che l’azienda aveva proceduto al ritiro del prodotto presso i
clienti ben prima dell’intervento della Asl, concentrandolo in apposita area
dello stabilimento in attesa della distruzione. La Cassazione non ha dato
credito a questa ricostruzione, considerando correttamente motivata la decisione
impugnata e ribadendo che il rinvenimento presso l’azienda di appena 1.776
confezioni sul totale di 3.000 appartenenti allo stesso lotto confermava che,
evidentemente, la differenza era stata venduta e non ritirata. Del resto, ha
osservato la Corte, anche qualora la ricostruzione difensiva fosse stata provata
in fatto, sarebbe risultata irrilevante sul piano del diritto. Infatti, il reato
di cui all’art. 5 della legge 283/1962 è integrato già con la preparazione della
merce non conforme e con la sua messa in commercio. Pertanto, una volta che le
confezioni di tonno erano non solo state prodotte, ma addirittura vendute, il
ritiro presso la clientela non poteva eliminare un reato già commesso, ma al
massimo essere valutato positivamente nella determinazione della pena da
infliggere.
Ricordiamo, peraltro, che l’art. 19 del regolamento CE 178/2002
impone all’operatore che ha importato, prodotto, trasformato, lavorato o
distribuito un prodotto ritenuto o da ritenere non conforme ai requisiti di
sicurezza degli alimenti, e che si trova più sotto il suo controllo immediato,
di avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità
competenti. A sua volta, l’art. 1 del decreto legislativo 190/2006 prevede
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000
euro per l’operatore che non avvia le suddette procedure. Sicché appare
discutibile che possa operare anche solo sulla pena il rispetto di un obbligo di
legge, quale il ritiro del prodotto irregolare.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’