Riferimento in etichetta di rum cubano, non è pubblicità ingannevole

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, decisione n. 14469 del 30 giugno 2005 (riferimento normativo: art. 2, d.lgs. 74/1992)

Non costituisce pubblicità ingannevole il riferimento, contenuto nella
etichetta di un rum, alla tradizione ronera cubana, anche se il liquore non è
prodotto a Cuba, poiché esso impiega materie prime e un processo produttivo
tipici di Cuba.

L’AGCM era stata investita da una segnalazione relativa a
un rum prodotto (in Colombia) seguendo la “antigua tradicion ronera de Cuba”,
come recitava l’etichetta. Si lamentava, perciò, la decettività di tale
pubblicizzazione, in quanto il prodotto (importato in Italia) risultava privo
del vantato collegamento territoriale evocato dal nome di Cuba, Paese rinomato
per l’eccellenza del suo rum.
L’argomentazione sviluppata dall’AGCM per
giungere alla soluzione liberatoria per la ditta importatrice è cadenzata sulla
valorizzazione dell’origine della materia prima impiegata e sulle modalità
produttive.
Infatti, l’ingrediente essenziale che contraddistingue il rum
cubano è l’alcool crudo, che nella specie veniva fornito alla società
produttrice da una ditta cubana. Inoltre, il processo produttivo era quello
tipico della tradizione cubana ed era garantito da un contratto di assistenza
tecnica in virtù del quale esperti di una società cubana (maestri roneri),
seguivano presso gli stabilimenti produttivi il processo di trasformazione
dell’alcool crudo in rum: “Di conseguenza – conclude il Garante -, è opportuno
ritenere che, poiché sia le materie prime indispensabili per la produzione sia
il processo produttivo sono riconducibili ad uno specifico Paese, anche il
prodotto finale sia riconducibile alla spiccata tradizione di esso”.
La
decisione può destare qualche perplessità, specie se confrontata con il
ragionamento del TAR del Lazio nel caso più sopra illustrato.
Infatti, è vero
che – letteralmente parlando – l’etichetta del prodotto non pretende che si
tratti di un rum prodotto a Cuba, tanto più che l’effettivo luogo di produzione
(la Colombia) è indicato, sebbene in lingua spagnola.
Ma, come abbiamo visto
più sopra, l’ingannevolezza della presentazione di un prodotto è cosa ben
diversa dal mendacio delle indicazioni utilizzate, di modo che essa può
sussistere anche in presenza di “correttivi” veritieri (come, nella specie,
l’esatta indicazione del luogo di produzione), allorché il messaggio nel suo
complesso sia potenzialmente idoneo a sviare la consapevole e informata scelta
del consumatore, che potrebbe essere indotto a pensare di avere a che fare con
un vero rum cubano, cioè – prima di tutto – un rum prodotto a Cuba.
Peraltro
la soluzione adottata potrebbe riscuotere maggiore consenso, se si pensa
all’evoluzione della giurisprudenza a proposito della cosiddetta “subfornitura”,
ossia quel fenomeno imprenditoriale che legittima l’utilizzo del proprio marchio
su beni di consumo prodotti da terzi, ove il committente sia in grado di
garantire la qualità finale del prodotto attraverso la fornitura della materia
prima e il controllo del processo produttivo.
Da questo punto di vista appare
pertinente la sottolineatura, effettuata dal Garante, a proposito della
conduzione del processo produttivo con l’ausilio tecnico di maestri cubani e
l’utilizzo di ingredienti base d’origine cubana.

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