Il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega.
Sacrosanto annullamento da parte della Cassazione di una sentenza di condanna del tribunale, che non ha adeguatamente motivato la condanna dei rappresentanti legali di due società per violazione dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 (cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari), senza valutare la reale riferibilità a tali soggetti apicali della condotta inadempiente sul piano igienico-sanitario. Si può immaginare, sulla base dei dati fattuali riportati nella decisione e del principio di diritto fissato dalla Cassazione, che il nuovo giudizio non potrà che concludersi con un’assolutoria, in quanto la violazione doveva essere attribuita ad altri, cioè a dire a chi aveva il governo diretto della gestione in ordine a quel fatto puntuale.
All’interno del reparto macelleria (gestito dalla società A) di un supermercato (gestito dalla società B), nonché nel magazzino merci e nel locale gastronomia, veniva riscontrata dall’organo di controllo pubblico la presenza di “metri lineari” di tracce di feci di roditori. Tale situazione è stata fatta correttamente rientrare nella sfera del reato sopra indicato che, come ribadito nella decisione in commento, è illecito di “pericolo presunto”, nel senso che viene sanzionata l’esposizione degli alimenti al rischio di contaminazione igienica, senza necessità di prova positiva di un effettivo degrado o addirittura pericolosità degli stessi. Nella specie è, infatti, evidente che le deiezioni degli animali hanno plurime vie – per contatto, per dispersione aerea – per raggiungere gli alimenti che si trovano nei locali e che ivi sono sottoposti a manipolazione e/o lavorazione. Il caso si presentava tanto più grave in quanto il problema era già emerso in precedenza ma, sebbene affrontato, non risolto.
Fin qui tutto ineccepibile. Il punto critico è che prima l’organo ispettivo, poi il pubblico ministero, infine il giudice di primo grado si sono fatti trarre in inganno nell’identificazione dei responsabili (ossia gli amministratori delle due società A e B), dall’assenza di una formale delega, che conferisse ad altri ad essi sottoposti il rispetto delle regole igienico-sanitarie; pretermettendo le pertinenti deduzioni difensive in merito all’impossibilità oggettiva degli imputati, a capo di strutture aziendali complesse e articolate, di controllare un aspetto così minuto (anche se essenziale) come l’igiene di specifici locali di una singola unità commerciale.
In questa occasione, come in molte altre precedenti, la Corte ha chiarito che, dove non sia la legge a prevederlo espressamente, la delega non richiede la forma scritta. Inoltre, quando non è richiesta la delega formale, più che all’esistenza di una “delega”, si deve guardare all’effettiva attribuzione dei compiti e delle mansioni dei singoli attori coinvolti, che possono essere ricavati dall’organigramma aziendale e dallo stesso contratto di lavoro (ma anche da altre circostanze da cui si desumano le mansioni di fatto di un certo soggetto). Infatti, il contratto attribuisce al dirigente piuttosto che al lavoratore degli specifici compiti, per i quali questi è retribuito, con l’assunzione delle relative responsabilità. È in quest’ambito che deve essere ricercata la via che conduce all’individuazione dell’effettivo responsabile della violazione accertata.
La Corte ricapitola efficacemente nel modo seguente la verifica che il giudice (ma prima ancora il pubblico ministero, se non proprio la polizia giudiziaria) avrebbe dovuto compiere per determinare il responsabile in aziende, come quelle in esame, con più unità locali: “a) che la dimensione dell’impresa non impedisse comunque il monitoraggio dell’attività del direttore stesso da parte del titolare; b) la capacità ed idoneità tecnica del direttore o responsabile dello stabilimento medesimo; c) la conoscenza (ovvero la mancata conoscenza) – in capo ai vertici societari – della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del responsabile operativo della singola struttura; d) che, in ogni caso, il fatto ascritto non fosse derivato da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali di pertinenza esclusiva del titolare dell’impresa, quali, tra queste (e con riguardo specifico alla vicenda in esame), l’omessa adozione di procedure di autocontrollo igienico-sanitario”.
Sembra, quindi, logico pensare che nel nostro caso dovesse rispondere del reato il direttore del supermercato e/o l’eventuale preposto al reparto macelleria, magazzino e gastronomia.
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Responsabilità, quando la delega non richiede la forma scritta
Cassazione penale, sentenza n. 39432 del 3 settembre 2018 (udienza del 12 luglio 2018 – riferimenti normativi: articolo 6 della legge 283/1962)
Il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega.
Sacrosanto annullamento da parte della Cassazione di una sentenza di condanna del tribunale, che non ha adeguatamente motivato la condanna dei rappresentanti legali di due società per violazione dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 (cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari), senza valutare la reale riferibilità a tali soggetti apicali della condotta inadempiente sul piano igienico-sanitario. Si può immaginare, sulla base dei dati fattuali riportati nella decisione e del principio di diritto fissato dalla Cassazione, che il nuovo giudizio non potrà che concludersi con un’assolutoria, in quanto la violazione doveva essere attribuita ad altri, cioè a dire a chi aveva il governo diretto della gestione in ordine a quel fatto puntuale.
All’interno del reparto macelleria (gestito dalla società A) di un supermercato (gestito dalla società B), nonché nel magazzino merci e nel locale gastronomia, veniva riscontrata dall’organo di controllo pubblico la presenza di “metri lineari” di tracce di feci di roditori. Tale situazione è stata fatta correttamente rientrare nella sfera del reato sopra indicato che, come ribadito nella decisione in commento, è illecito di “pericolo presunto”, nel senso che viene sanzionata l’esposizione degli alimenti al rischio di contaminazione igienica, senza necessità di prova positiva di un effettivo degrado o addirittura pericolosità degli stessi. Nella specie è, infatti, evidente che le deiezioni degli animali hanno plurime vie – per contatto, per dispersione aerea – per raggiungere gli alimenti che si trovano nei locali e che ivi sono sottoposti a manipolazione e/o lavorazione. Il caso si presentava tanto più grave in quanto il problema era già emerso in precedenza ma, sebbene affrontato, non risolto.
Fin qui tutto ineccepibile. Il punto critico è che prima l’organo ispettivo, poi il pubblico ministero, infine il giudice di primo grado si sono fatti trarre in inganno nell’identificazione dei responsabili (ossia gli amministratori delle due società A e B), dall’assenza di una formale delega, che conferisse ad altri ad essi sottoposti il rispetto delle regole igienico-sanitarie; pretermettendo le pertinenti deduzioni difensive in merito all’impossibilità oggettiva degli imputati, a capo di strutture aziendali complesse e articolate, di controllare un aspetto così minuto (anche se essenziale) come l’igiene di specifici locali di una singola unità commerciale.
In questa occasione, come in molte altre precedenti, la Corte ha chiarito che, dove non sia la legge a prevederlo espressamente, la delega non richiede la forma scritta. Inoltre, quando non è richiesta la delega formale, più che all’esistenza di una “delega”, si deve guardare all’effettiva attribuzione dei compiti e delle mansioni dei singoli attori coinvolti, che possono essere ricavati dall’organigramma aziendale e dallo stesso contratto di lavoro (ma anche da altre circostanze da cui si desumano le mansioni di fatto di un certo soggetto). Infatti, il contratto attribuisce al dirigente piuttosto che al lavoratore degli specifici compiti, per i quali questi è retribuito, con l’assunzione delle relative responsabilità. È in quest’ambito che deve essere ricercata la via che conduce all’individuazione dell’effettivo responsabile della violazione accertata.
La Corte ricapitola efficacemente nel modo seguente la verifica che il giudice (ma prima ancora il pubblico ministero, se non proprio la polizia giudiziaria) avrebbe dovuto compiere per determinare il responsabile in aziende, come quelle in esame, con più unità locali: “a) che la dimensione dell’impresa non impedisse comunque il monitoraggio dell’attività del direttore stesso da parte del titolare; b) la capacità ed idoneità tecnica del direttore o responsabile dello stabilimento medesimo; c) la conoscenza (ovvero la mancata conoscenza) – in capo ai vertici societari – della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del responsabile operativo della singola struttura; d) che, in ogni caso, il fatto ascritto non fosse derivato da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali di pertinenza esclusiva del titolare dell’impresa, quali, tra queste (e con riguardo specifico alla vicenda in esame), l’omessa adozione di procedure di autocontrollo igienico-sanitario”.
Sembra, quindi, logico pensare che nel nostro caso dovesse rispondere del reato il direttore del supermercato e/o l’eventuale preposto al reparto macelleria, magazzino e gastronomia.
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