La detenzione di sostanze alimentari nei locali sporchi di un ristorante e
la conservazione di derrate con chiazze di bruciature dovute a inadatte modalità
di congelamento integrano il reato di cui alle lett. a) e d) della legge
283/1962.
L’ispezione del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS)
in un ristorante di cucina giapponese portava ad accertare lo stato di assoluta
mancanza di igiene dei locali dell’esercizio, invasi da residui di lavorazione e
incrostazioni non rimosse da tempo. Inoltre, in due frigoriferi a pozzetto
venivano rinvenuti ben 80 kg di vari alimenti (carne bovina, ravioli, verdure,
dolciumi) invasi da brina e con evidenti segni di bruciature dovute, secondo
esperienza, al loro congelamento con modalità inadatte.
Il giudice davanti a
cui il titolare del ristorante era tratto a giudizio valutava le derrate in
cattivo stato di conservazione e non più idonee al consumo umano. Il giudice
censurava l’inosservanza di ogni più elementare regola igienica, nonché la
detenzione e la somministrazione al pubblico di alimenti privi di indicazioni
della data e del luogo di produzione, oltre che della data di scadenza.
È
noto che le mere violazioni di etichettatura costituiscono illecito
amministrativo e non ricadono di per sé nella violazione dell’art. 5, lett. b),
l. 283/1962 (cattivo stato di conservazione). Ma nella specie le condizioni
citate in cui versavano le sostanze alimentari sono state ritenute rilevanti
sotto quest’ultimo profilo come ulteriore connotazione di un complessivo stato
di degrado igienico-sanitario, unitamente allo svolgimento dell’attività in
locali sudici e al congelamento inappropriato. Nell’occasione è stato
correttamente ribadito che la prova del cattivo stato di conservazione è
apprezzabile a prescindere dall’effettuazione di analisi di laboratorio, poiché
essa consiste nelle condizioni igienicamente inadatte in cui vengono detenuti
gli alimenti, tali da comprometterne o anche solo da poterne compromettere la
“tenuta” igienica, in modo da poter favorire lo sviluppo di contaminazioni
batteriche, senza peraltro che tale ultima connotazione debba per forza
manifestarsi ed essere processualmente dimostrata. Tanto integrava, secondo il
giudice, la fattispecie della lettera b). In più è stata ravvisata la
fattispecie della lett. d), sotto il profilo dell’alterazione degli alimenti a
causa della brina da cui gli stessi erano avvolti (nel frigorifero) e delle
bruciature.
Quanto all’elemento psicologico del reato è stata ravvisata la
colpa come negligenza per l’inosservanza di regole igieniche
elementari.
Infine, la responsabilità del titolare del ristorante è stata
individuata per il ruolo direttivo dell’esercizio e per la fisica presenza del
gestore sul luogo al momento dell’accertamento, il che confermava oltre ogni
ragionevole dubbio la sua personale responsabilità per le violazioni
riscontrate.
Alla condanna è conseguita la confisca di tutta la merce
irregolare sequestrata dal NAS.
Home » Responsabilità del venditore, igiene dei locali e alimenti mal conservati
Responsabilità del venditore, igiene dei locali e alimenti mal conservati
Tribunale di Napoli, sentenza del 10 aprile 2010 (riferimenti normativi: art. 5, l. 283/1962)
La detenzione di sostanze alimentari nei locali sporchi di un ristorante e
la conservazione di derrate con chiazze di bruciature dovute a inadatte modalità
di congelamento integrano il reato di cui alle lett. a) e d) della legge
283/1962.
L’ispezione del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS)
in un ristorante di cucina giapponese portava ad accertare lo stato di assoluta
mancanza di igiene dei locali dell’esercizio, invasi da residui di lavorazione e
incrostazioni non rimosse da tempo. Inoltre, in due frigoriferi a pozzetto
venivano rinvenuti ben 80 kg di vari alimenti (carne bovina, ravioli, verdure,
dolciumi) invasi da brina e con evidenti segni di bruciature dovute, secondo
esperienza, al loro congelamento con modalità inadatte.
Il giudice davanti a
cui il titolare del ristorante era tratto a giudizio valutava le derrate in
cattivo stato di conservazione e non più idonee al consumo umano. Il giudice
censurava l’inosservanza di ogni più elementare regola igienica, nonché la
detenzione e la somministrazione al pubblico di alimenti privi di indicazioni
della data e del luogo di produzione, oltre che della data di scadenza.
È
noto che le mere violazioni di etichettatura costituiscono illecito
amministrativo e non ricadono di per sé nella violazione dell’art. 5, lett. b),
l. 283/1962 (cattivo stato di conservazione). Ma nella specie le condizioni
citate in cui versavano le sostanze alimentari sono state ritenute rilevanti
sotto quest’ultimo profilo come ulteriore connotazione di un complessivo stato
di degrado igienico-sanitario, unitamente allo svolgimento dell’attività in
locali sudici e al congelamento inappropriato. Nell’occasione è stato
correttamente ribadito che la prova del cattivo stato di conservazione è
apprezzabile a prescindere dall’effettuazione di analisi di laboratorio, poiché
essa consiste nelle condizioni igienicamente inadatte in cui vengono detenuti
gli alimenti, tali da comprometterne o anche solo da poterne compromettere la
“tenuta” igienica, in modo da poter favorire lo sviluppo di contaminazioni
batteriche, senza peraltro che tale ultima connotazione debba per forza
manifestarsi ed essere processualmente dimostrata. Tanto integrava, secondo il
giudice, la fattispecie della lettera b). In più è stata ravvisata la
fattispecie della lett. d), sotto il profilo dell’alterazione degli alimenti a
causa della brina da cui gli stessi erano avvolti (nel frigorifero) e delle
bruciature.
Quanto all’elemento psicologico del reato è stata ravvisata la
colpa come negligenza per l’inosservanza di regole igieniche
elementari.
Infine, la responsabilità del titolare del ristorante è stata
individuata per il ruolo direttivo dell’esercizio e per la fisica presenza del
gestore sul luogo al momento dell’accertamento, il che confermava oltre ogni
ragionevole dubbio la sua personale responsabilità per le violazioni
riscontrate.
Alla condanna è conseguita la confisca di tutta la merce
irregolare sequestrata dal NAS.
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