Cassazione penale, sentenza n. 3106 del 14 marzo 2000 (riferimenti normativi: art. 21, l. 319/76; art. 59, d.lgs. 152/99)
Allorché l’adozione di misure antinquinamento comporta la
realizzazione di opere complesse e tali da esigere un forte impegno finanziario
e la delega rilasciata dal direttore centrale di uno stabilimento ad altro
soggetto, nominato responsabile per le questioni ambientali, non contempli
l’autonomia finanziaria necessaria al riguardo, la delega non può essere
ritenuta efficace e quindi escludere la responsabilità del delegante al quale il
delegato abbia rappresentato la necessità di intervenire, presentando il
progetto di un impianto di depurazione. L’istituto della delega di funzioni non
è espressamente disciplinato nel nostro ordinamento, ma l’elaborazione
dottrinaria e giurisprudenziale al riguardo è talmente ampia che può dirsi che i
requisiti necessari affinché la delega sia giudicata efficace sono ormai
tradizionalmente e comunemente individuati. Tra questi requisiti è essenziale
quello per cui al delegato deve essere rimessa l’autonomia finanziaria
necessaria per attuare, di propria iniziativa, tutti gli interventi occorrenti;
in particolare, nella materia ambientale la delega, per essere efficace, deve
consentire al delegato di autodeterminarsi nell’individuazione delle misure
antinquinamento da adottare, anche qualora le stesse consistano in costosi
impianti. Quando il delegato debba comunque fare capo al delegante per attuare
le misure ritenute necessarie, la responsabilità del delegante per i reati che
conseguono alla mancata adozione di tali misure appare ineludibile.
A tale responsabilità potrà aggiungersi quella del delegato,
il quale non abbia tempestivamente segnalato l’esigenza di intervenire e non si
sia attivato al riguardo per assolvere direttamente a tutti i compiti che
rientravano nelle sue prerogative. Nella specie il responsabile per le questioni
ambientali in uno stabilimento industriale aveva rappresentato al direttore
centrale l’esigenza di realizzare un costoso impianto di depurazione
-realizzazione che travalicava l’autonomia finanziaria di detto responsabile – e
nelle more della decisione che il direttore centrale doveva assumere ha avuto
luogo da parte dell’organo di controllo un campionamento dei reflui che ha
riscontrato il superamento dei limiti tabellari. In forza delle considerazioni
di cui sopra la Corte ha escluso la punibilità del responsabile per le questioni
ambientali.
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Reato di scarico con superamento dei limiti tabellari
Cassazione penale, sentenza n. 3106 del 14 marzo 2000 (riferimenti normativi: art. 21, l. 319/76; art. 59, d.lgs. 152/99)
Allorché l’adozione di misure antinquinamento comporta la
realizzazione di opere complesse e tali da esigere un forte impegno finanziario
e la delega rilasciata dal direttore centrale di uno stabilimento ad altro
soggetto, nominato responsabile per le questioni ambientali, non contempli
l’autonomia finanziaria necessaria al riguardo, la delega non può essere
ritenuta efficace e quindi escludere la responsabilità del delegante al quale il
delegato abbia rappresentato la necessità di intervenire, presentando il
progetto di un impianto di depurazione. L’istituto della delega di funzioni non
è espressamente disciplinato nel nostro ordinamento, ma l’elaborazione
dottrinaria e giurisprudenziale al riguardo è talmente ampia che può dirsi che i
requisiti necessari affinché la delega sia giudicata efficace sono ormai
tradizionalmente e comunemente individuati. Tra questi requisiti è essenziale
quello per cui al delegato deve essere rimessa l’autonomia finanziaria
necessaria per attuare, di propria iniziativa, tutti gli interventi occorrenti;
in particolare, nella materia ambientale la delega, per essere efficace, deve
consentire al delegato di autodeterminarsi nell’individuazione delle misure
antinquinamento da adottare, anche qualora le stesse consistano in costosi
impianti. Quando il delegato debba comunque fare capo al delegante per attuare
le misure ritenute necessarie, la responsabilità del delegante per i reati che
conseguono alla mancata adozione di tali misure appare ineludibile.
A tale responsabilità potrà aggiungersi quella del delegato,
il quale non abbia tempestivamente segnalato l’esigenza di intervenire e non si
sia attivato al riguardo per assolvere direttamente a tutti i compiti che
rientravano nelle sue prerogative. Nella specie il responsabile per le questioni
ambientali in uno stabilimento industriale aveva rappresentato al direttore
centrale l’esigenza di realizzare un costoso impianto di depurazione
-realizzazione che travalicava l’autonomia finanziaria di detto responsabile – e
nelle more della decisione che il direttore centrale doveva assumere ha avuto
luogo da parte dell’organo di controllo un campionamento dei reflui che ha
riscontrato il superamento dei limiti tabellari. In forza delle considerazioni
di cui sopra la Corte ha escluso la punibilità del responsabile per le questioni
ambientali.
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