Reato di fabbricazione o commercio di beni protetti da privativa industriale

Condividi

Cassazione penale, sentenza n. 7023 del 20 febbraio 2025 (udienza del 15 ottobre 2024 – riferimenti normativi: articolo 517 ter del Codice penale)

Affinché possa pervenirsi a condanna per il reato di fabbricazione o commercio di beni protetti da privativa industriale occorre che l’imputato sia stato in grado di riconoscere che il prodotto coinvolto fosse oggetto di protezione.

Un imprenditore agricolo veniva condannato sia in primo che in secondo grado per avere coltivato una varietà di pomodoro denominata “Snack”, essendo stato accertato che le sementi utilizzate erano tutelate da brevetto. La Cassazione ha annullato la decisione.
Occorre premettere che l’articolo 517 ter del Codice penale sanziona la condotta di chi produce o adopera industrialmente beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il Codice della Proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005) si applica anche alle “nuove varietà vegetali” (che, ovviamente, siano state oggetto di brevetto). Pertanto, la contestazione era legittima, nonostante l’attività dell’imputato fosse di tipo agricolo e non “industriale” in senso stretto. D’altra parte, date le dimensioni dell’impresa si poteva altrettanto affermare che egli avesse impiegato “industrialmente” le sementi in oggetto.
Viceversa, l’aspetto su cui si focalizza la censura della Corte riguarda il dolo del reato contestato e più precisamente la riconoscibilità di avere acquistato e poi utilizzato sementi tutelate dal brevetto ottenuto da un soggetto terzo. In estrema sintesi, per pervenire alla condanna i giudici di merito avevano valorizzato il fatto che l’imputato era un esperto del settore e quindi non poteva non essersi quantomeno accorto della tipologia delle sementi utilizzate. Altro elemento indiziario della malafede dell’imputato era stato considerato il fatto che questi non aveva esibito il “passaporto pianta” previsto dal regolamento (UE) 2019/2072.
La Cassazione ha ritenuto queste argomentazioni inconferenti a dimostrare l’esistenza del dolo del reato.
In primo luogo, si è osservato che per accertare la natura del vegetale era stata necessaria una expertise demandata ad un laboratorio ufficiale che opera nell’ambito del Ministero dell’Agricoltura. Segno questo, secondo la Corte, che la tipologia del vegetale non era immediatamente riconoscibile. D’altro canto, il fatto che l’imputato fosse un operatore esperto era un dato troppo generico per poterne ragionevolmente desumere che egli si fosse accorto della reale natura delle sementi al momento dell’acquisto o anche che avesse potuto riconoscerla nella successiva fase vegetativa.
Quanto poi alla mancanza del “passaporto” si nota che esso non è riferibile al consumatore finale delle sementi, trattandosi di documento che le deve accompagnare nei loro spostamenti all’interno dell’Unione europea.
L’imputato si era difeso sostenendo di avere creduto di acquistare la varietà di pomodoro “Pakyta”, non la varietà “Snack”. L’agenzia antifrode per la tutela dei diritti di proprietà industriale sulle piante, che si era costituita parte civile, aveva dedotto che anche la varietà “Pakyta” era tutelata. Tale indicazione era evidentemente tesa a dimostrare che in ogni caso l’agricoltore era consapevole di violare la privativa. La Corte ha obiettato che era irrilevante che il “Pakyta” fosse tutelato, circostanza peraltro non dimostrata, perché l’imputazione riguardava il pomodoro “Snack” e cioè un fatto diverso.

Edicola web

Ti potrebbero interessare