Reati, vendita di grano infestato da parassiti

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Cassazione penale, sentenza n. 391 del 9 gennaio 2009 (riferimenti normativi: art. 5, lett. d, l. 283/1962)

La vendita di grano invaso da coleotteri integra il reato di cui all’art. 5,
lett. d), l. 283/1962 e non l’illecito amministrativo di cui all’art. 44, l.
580/67 in materia di cereali, pane e sfarinati. Il reato in questione si
perfeziona con l’effettiva consegna della merce all’acquirente.

Una
ditta di Ravenna vendeva a una ditta situata in provincia di Cosenza un certo
quantitativo di grano tenero francese, che risultava infestato da insetti. Il
giudice di primo grado condannava il rappresentante legale della società
ravennate alla pena di € 3.000 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni
patiti dalla ditta cosentina, che si era costituita parte civile nel processo
(evento piuttosto inconsueto per casi di questo genere).
Il condannato
ricorreva in Cassazione, deducendo una serie di motivi tutti respinti dal
giudice di legittimità, che però si trovava costretto a pronunciare una sentenza
di prescrizione del reato, salva la conferma delle decisioni civili relative al
risarcimento del danno.
Se ci si permette un inciso, intendiamo stigmatizzare
la deprimente fine che ha fatto questo processo, come molti altri che non
riescono ad approdare a un esito meno inglorioso di quello della prescrizione
per decorso del tempo. L’accelerazione prescrizionale derivante dal fatto che il
reato di cui all’art. 5, l. 283/1962 è una contravvenzione (e non un delitto)
mette perennemente a repentaglio l’efficacia intimidatrice della disposizione
punitiva a causa delle lungaggini giudiziarie, per giunta in una materia – come
quella alimentare – in cui la tutela della salute è scopo primario della
repressione penale. Tornando al nostro caso, esso non presenta aspetti veramente
peculiari o controversi, salvo quanto si dirà appresso sul tema della competenza
territoriale; permette, però, una panoramica concentrata di svariati aspetti
ricorrenti nei processi per reati alimentari.
Ricordiamo che tra le varie
ipotesi sanzionate dalla lettera d) dell’art. 5, l. 283/1962 vi è la
produzione/commercializzazione di alimenti invasi da parassiti. Tra gli esempi
che ricorrono in giurisprudenza menzioniamo i prodotti ammuffiti e il pesce
invaso da parassiti (di cui ci siamo occupati ultimamente da queste
colonne).
Si tratta di una ipotesi di reato facilmente dimostrabile
attraverso l’accertamento visivo da parte degli organi di vigilanza, che
potranno testimoniarlo nel processo. Non occorrono analisi di laboratorio, anche
se nel nostro caso sono state effettuate, evidentemente per identificare la
specie del parassita, accertamento che però non sarebbe stato strettamente
necessario.
Ciò ha dato il destro a un motivo di ricorso da parte della
difesa, la quale ha lamentato che non fosse stata correttamente seguita la
procedura di cui all’art. 4, d.lgs. 123/1993 per omesso avviso all’interessato
dell’esito (sfavorevole) delle prime analisi.
La Corte ha rigettato
l’argomentazione, osservando che l’omissione dell’avviso non determina alcuna
nullità del procedimento, ma comporta soltanto lo spostamento del termine entro
il quale l’interessato può chiedere la revisione di analisi.
Qui si è fatta
probabilmente un po’ di confusione. Infatti, l’analisi sul campione di grano non
ha quei caratteri di irripetibilità che avrebbe richiesto l’adozione della
procedura del decreto citato. E ha avuto, quindi, ragione la Corte a respingere
il motivo di ricorso, richiamando la propria giurisprudenza sugli effetti
derivanti dal mancato rispetto dell’obbligo di avvisare l’interessato del
risultato sfavorevole della prima analisi al fine di consentirgli di richiedere
la revisione. Avrebbe, però, anche potuto rilevare, più semplicemente, che il
richiamo fatto dalla difesa al decreto 123 era inappropriato e non conferente.
È, invece, interessante un’altra questione affrontata dalla sentenza.
La
difesa pretendeva, infatti, che trovasse applicazione la norma speciale della
legge 580/1967 relativa alla lavorazione dei cereali, degli sfarinati e del
pane, la quale però contiene solo sanzioni amministrative, non penali. Ne
sarebbe derivata in radice la non punibilità del fatto commesso.
La Corte ha
nuovamente rintuzzato le richieste difensive, ma nuovamente – ci pare – senza
cogliere il punto essenziale. I giudici si sono limitati ad osservare, seguendo
l’argomentazione del tribunale, che il grano è pur sempre una sostanza
alimentare e come tale soggiace alla disciplina della l. 283/1962. Ma non è
questo il punto.
In linea generale, quando due diverse disposizioni si
attagliano al medesimo caso, ma una è speciale rispetto all’altra, cioè contiene
più elementi specializzanti dell’altra, è quest’ultima l’unica che va applicata
al fatto oggetto di giudizio. Qui abbiamo di fronte l’art. 5 della l. 283/1962,
che ha carattere generale in quanto si riferisce a qualsiasi sostanza
alimentare, e la disciplina della l. 580/1967, che ha carattere speciale poiché
si riferisce ad alcune tipologie di alimenti in particolare. Quindi, secondo la
regola generale dovrebbe trovare applicazione la legge del 1967. Così non è, ma
non per la ragione addotta dalla Cassazione. Va, invece, ricordato che l’art. 9,
l. 689/1981 in materia di illecito amministrativo stabilisce una deroga al
“principio di specialità” come sopra enunciato. Infatti, a causa dei preminenti
interessi di tutela della salute protetti dall’art. 5 della legge 283 del 1962,
viene stabilito che questa disposizione prevale sempre, anche se concorra con
altra disposizione speciale. È, dunque, questa la ragione per la quale non
poteva accogliersi l’argomento della difesa, che voleva dare la prevalenza
all’art. 44, l. 580/1967.
Un ultimo problema è stato oggetto di attenzione da
parte dei giudici di legittimità: quello della competenza territoriale. Infatti,
la difesa aveva osservato che il reato contestato doveva ritenersi perfezionato
(“consumato”, come si dice) nel luogo dove la merce era stata consegnata al
vettore, luogo diverso dalla sede dell’acquirente. La questione non è banale,
perché è importante determinare correttamente il luogo di consumazione del reato
in quanto vi è connessa l’individuazione del giudice competente (inteso come
ufficio giudiziario).
La giurisprudenza ha sempre affermato che il reato di
cui all’art. 5, l. 283/1962 si consuma nel luogo di produzione o
commercializzazione del prodotto. Ma quando il prodotto debba essere trasportato
da un luogo all’altro la soluzione è meno chiara e immediata. La difesa aveva
proposto una soluzione che ha trovato avallo in certa giurisprudenza, non però
riguardo all’art. 5, bensì all’art. 515 del codice penale (frode in commercio).
In effetti, si è talvolta affermato che quando il prodotto debba essere
trasferito da piazza a piazza la consegna al destinatario si ha per avvenuta fin
dal momento della dazione della merce al vettore. Ma non si tratta di principio
incontroverso. La soluzione accolta dalla sentenza in commento è stata diversa e
si è stabilito che il reato doveva considerarsi consumato solo con l’effettiva
consegna della merce all’acquirente, poiché solo in quel momento il destinatario
è in grado di verificarne le condizioni.

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