L’organo apicale di una catena di supermercati non può essere ritenuto responsabile della violazione dell’art. 5, lett. b), l. 283/1962 (insalata insudiciata) commessa in una delle unità commerciali da sé dipendenti, in ragione del principio di delegabilità delle funzioni.
L’ho lamentato altre volte e non vorrei ripetermi, ma non si dovrebbero davvero leggere più sentenze di queste genere. Non perché erronea. Al contrario, perché fa applicazione di principi consolidati. È ben per questo che chi esercita l’azione penale dovrebbe fare attenzione alla corretta individuazione dell’imputato, seguendo quei principi.
Il caso non presenta nessuna particolare novità. I NAS effettuavano il prelievo di un campione di insalata insudiciata a marchio COOP. Venivano eseguite analisi di laboratorio ai sensi dell’art. 223, disp. att. c.p.p., che rendevano il referto utilizzabile in giudizio.
Già su questo punto s’avanza una perplessità. Il reato ipotizzato era l’art. 5, lett. b), l. 283/1962 (cattivo stato di conservazione). Forse più correttamente si sarebbe dovuta qualificare la violazione ai sensi della lett. d), che riguarda appunto l’insudiciamento di sostanze alimentari. Ma non è questo il punto.
Si tratta di reato detto di “pericolo presunto” in quanto la sua configurazione dipende semplicemente dalle condizioni irregolari esterne in cui si trova l’alimento prodotto e/o commercializzato, a dimostrare il quale è sufficiente la testimonianza dell’organo di controllo che ha rilevato il fatto. Certo, nulla vieta che si approfondisca l’accertamento tramite analisi di laboratorio, per esempio per ricercare eventuali germi patogeni. Altrettanto certamente, però, è alquanto inusuale procedere in tal modo in casi come quello oggetto della sentenza (con impegno probabilisticamente inutile di risorse pubbliche, tanto è vero che nella specie null’altro di particolare fu trovato che facesse cambiare la natura dell’addebito).
La questione vera è, però, un’altra. Non solo fu elevata l’imputazione a carico del legale rappresentante di una struttura aziendale di notevoli dimensioni (dieci unità, oltre a quella ove fu effettuato il prelevamento, come ricorda il Tribunale), ma in prima battuta questi fu condannato dal giudice per le indagini preliminari con decreto penale.
Il decreto penale è una forma di condanna che, a fronte di uno sconto di pena e dell’applicazione della sola pena pecuniaria, non richiede il preventivo contraddittorio con l’accusato. Viene utilizzato per reati di minore gravità quando gli elementi d’accusa raccolti sono ritenuti largamente sicuri della responsabilità dell’imputato. Il contraddittorio viene rinviato a una fase successiva. Se l’imputato si oppone al decreto può scegliere la strada del giudizio dibattimentale pieno, come avvenuto in questo caso. E il Tribunale gli ha dato ragione (ma per arrivare a questa soluzione si è messo in moto un meccanismo punitivo costoso e inappropriato).
Il Tribunale ha infatti richiamato e applicato la consolidata giurisprudenza della Cassazione in materia di delega delle funzioni nelle strutture aziendali di grandi dimensioni. Il tema è complesso, è stato affrontato sulla Rivista molte altre volte e non voglio indugiarvi. Ricordo soltanto, una volta di più, che secondo la giurisprudenza il legale rappresentante di un soggetto giuridico all’interno del quale sia stato commesso un determinato reato colposo non ne risponde automaticamente in ragione del principio, per altri versi e nei congrui casi assolutamente corretto, che egli ha un obbligo di vigilanza e di organizzazione aziendale tale da evitare la commissione di reati della specie che si è in concreto verificata. Si parla a tale proposito di “posizione di garanzia”.
Bisogna vedere, infatti, se il rappresentante legale dell’ente abbia rilasciato una valida delega – secondo i parametri che la giurisprudenza ha minuziosamente enucleato – a soggetto idoneo, sul quale quindi si trasferisce l’obbligo di prevenzione e la correlativa posizione di garanzia. La Cassazione ha anche precisato che non sempre è necessaria una specifica delega, quando si può escludere che il rappresentante legale, in relazione alla struttura e alle dimensioni aziendali, potesse avere il controllo su quella situazione che ha determinato l’emersione del reato.
Ora, nel caso in questione, è evidente che l’amministratore della COOP non ha e non poteva avere neanche lontanamente la possibilità di monitoraggio e di intervento sulla presenza di un campione di insalata insudiciata (gr. 250!) in una delle numerose unità commerciali della catena GDO. È proprio la natura per così dire puntiforme ed estemporanea del reato in questione che esclude la responsabilità, si badi, penale in capo all’organo di vertice.
Il Tribunale ha assolto per non avere commesso il fatto e giustamente ha rimesso gli atti alla Procura della Repubblica per “quanto eventualmente a praticarsi”. Formula anodina per intendere che altri va ricercato come responsabile (per esempio il responsabile degli acquisti, il responsabile di reparto). L’effetto di questo (grave) errore iniziale nell’individuazione del colpevole non è stato solo quello di portare a giudizio – anzi, di condannare in prima istanza – un innocente, ma anche quello, altrettanto grave, di rendere praticamente impossibile pervenire alla condanna del vero responsabile, stante l’incombere della prescrizione (si consideri che tra il fatto e la sentenza del Tribunale sono passati tre anni e che la prescrizione del reato è di quattro anni).
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Reati, responsabilità e delega di funzioni
Tribunale di Bari, 17 ottobre 2013 (riferimento normativo: art. 5, lett. b, l. 83/1962)
L’organo apicale di una catena di supermercati non può essere ritenuto responsabile della violazione dell’art. 5, lett. b), l. 283/1962 (insalata insudiciata) commessa in una delle unità commerciali da sé dipendenti, in ragione del principio di delegabilità delle funzioni.
L’ho lamentato altre volte e non vorrei ripetermi, ma non si dovrebbero davvero leggere più sentenze di queste genere. Non perché erronea. Al contrario, perché fa applicazione di principi consolidati. È ben per questo che chi esercita l’azione penale dovrebbe fare attenzione alla corretta individuazione dell’imputato, seguendo quei principi.
Il caso non presenta nessuna particolare novità. I NAS effettuavano il prelievo di un campione di insalata insudiciata a marchio COOP. Venivano eseguite analisi di laboratorio ai sensi dell’art. 223, disp. att. c.p.p., che rendevano il referto utilizzabile in giudizio.
Già su questo punto s’avanza una perplessità. Il reato ipotizzato era l’art. 5, lett. b), l. 283/1962 (cattivo stato di conservazione). Forse più correttamente si sarebbe dovuta qualificare la violazione ai sensi della lett. d), che riguarda appunto l’insudiciamento di sostanze alimentari. Ma non è questo il punto.
Si tratta di reato detto di “pericolo presunto” in quanto la sua configurazione dipende semplicemente dalle condizioni irregolari esterne in cui si trova l’alimento prodotto e/o commercializzato, a dimostrare il quale è sufficiente la testimonianza dell’organo di controllo che ha rilevato il fatto. Certo, nulla vieta che si approfondisca l’accertamento tramite analisi di laboratorio, per esempio per ricercare eventuali germi patogeni. Altrettanto certamente, però, è alquanto inusuale procedere in tal modo in casi come quello oggetto della sentenza (con impegno probabilisticamente inutile di risorse pubbliche, tanto è vero che nella specie null’altro di particolare fu trovato che facesse cambiare la natura dell’addebito).
La questione vera è, però, un’altra. Non solo fu elevata l’imputazione a carico del legale rappresentante di una struttura aziendale di notevoli dimensioni (dieci unità, oltre a quella ove fu effettuato il prelevamento, come ricorda il Tribunale), ma in prima battuta questi fu condannato dal giudice per le indagini preliminari con decreto penale.
Il decreto penale è una forma di condanna che, a fronte di uno sconto di pena e dell’applicazione della sola pena pecuniaria, non richiede il preventivo contraddittorio con l’accusato. Viene utilizzato per reati di minore gravità quando gli elementi d’accusa raccolti sono ritenuti largamente sicuri della responsabilità dell’imputato. Il contraddittorio viene rinviato a una fase successiva. Se l’imputato si oppone al decreto può scegliere la strada del giudizio dibattimentale pieno, come avvenuto in questo caso. E il Tribunale gli ha dato ragione (ma per arrivare a questa soluzione si è messo in moto un meccanismo punitivo costoso e inappropriato).
Il Tribunale ha infatti richiamato e applicato la consolidata giurisprudenza della Cassazione in materia di delega delle funzioni nelle strutture aziendali di grandi dimensioni. Il tema è complesso, è stato affrontato sulla Rivista molte altre volte e non voglio indugiarvi. Ricordo soltanto, una volta di più, che secondo la giurisprudenza il legale rappresentante di un soggetto giuridico all’interno del quale sia stato commesso un determinato reato colposo non ne risponde automaticamente in ragione del principio, per altri versi e nei congrui casi assolutamente corretto, che egli ha un obbligo di vigilanza e di organizzazione aziendale tale da evitare la commissione di reati della specie che si è in concreto verificata. Si parla a tale proposito di “posizione di garanzia”.
Bisogna vedere, infatti, se il rappresentante legale dell’ente abbia rilasciato una valida delega – secondo i parametri che la giurisprudenza ha minuziosamente enucleato – a soggetto idoneo, sul quale quindi si trasferisce l’obbligo di prevenzione e la correlativa posizione di garanzia. La Cassazione ha anche precisato che non sempre è necessaria una specifica delega, quando si può escludere che il rappresentante legale, in relazione alla struttura e alle dimensioni aziendali, potesse avere il controllo su quella situazione che ha determinato l’emersione del reato.
Ora, nel caso in questione, è evidente che l’amministratore della COOP non ha e non poteva avere neanche lontanamente la possibilità di monitoraggio e di intervento sulla presenza di un campione di insalata insudiciata (gr. 250!) in una delle numerose unità commerciali della catena GDO. È proprio la natura per così dire puntiforme ed estemporanea del reato in questione che esclude la responsabilità, si badi, penale in capo all’organo di vertice.
Il Tribunale ha assolto per non avere commesso il fatto e giustamente ha rimesso gli atti alla Procura della Repubblica per “quanto eventualmente a praticarsi”. Formula anodina per intendere che altri va ricercato come responsabile (per esempio il responsabile degli acquisti, il responsabile di reparto). L’effetto di questo (grave) errore iniziale nell’individuazione del colpevole non è stato solo quello di portare a giudizio – anzi, di condannare in prima istanza – un innocente, ma anche quello, altrettanto grave, di rendere praticamente impossibile pervenire alla condanna del vero responsabile, stante l’incombere della prescrizione (si consideri che tra il fatto e la sentenza del Tribunale sono passati tre anni e che la prescrizione del reato è di quattro anni).
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