In tema di reati alimentari di cui all’art. 5 L. n. 283 del
1962, il principio della responsabilità penale personale di cui all’art. 27
Cost. impone che l’individuazione del soggetto responsabile avvenga non
attraverso criteri meramente formali, quali la legale rappresentanza o la
qualifica di «direttore generale», ma si fondi sul cosiddetto principio di
effettività, secondo il quale assume rilevanza la concreta titolarità del potere
il cui esercizio ha comportato la violazione della regola di condotta che viene
di volta in volta presa in considerazione (nella specie si è negato che il
direttore generale, benché destinatario di una «delega con pieni poteri anche di
spesa per quanto attiene all’igiene e alla sanità», di una catena di
supermercati con 38 punti vendita e 189 dipendenti, possa essere chiamato a
rispondere del comportamento di un responsabile di un singolo punto vendita che,
in difformità alle regole di buona conservazione del prodotto, era solito
togliere dal frigo tranci di formaggio grana per posizionarli, in piena estate,
in una cesta di vimini, al fine di renderli commercialmente più appetibili).
Anche in questo caso, come nel precedente, l’intervento, che ha dato luogo alla
notizia di reato, è stato compiuto dal NAS: in un supermercato di Riva del
Garda, appartenente a una grossa catena distributiva, veniva rinvenuto del
formaggio grana in cattivo stato di conservazione in quanto esposto alla
temperatura di 18°C, ben superiore al limite di 4°C indicato in etichetta.
L’attribuzione del fatto non avvenne nei confronti del gerente del supermercato,
bensì del legale rappresentante della società SAIT (già assolto a parte) e del
direttore generale. Il giudice ha avuto facile gioco ad osservare che nessun
addebito, neppure di carattere colposo, poteva essere rivolto a un soggetto con
posizione apicale rispetto a una violazione, per così dire minuta, che non
coinvolgeva direttamente i suoi compiti e la possibilità stessa di controllo a
fronte della dimensione complessiva dell’azienda (con 38 punti vendita e 189
dipendenti) e la conseguente frammentazione delle competenze gestionali facenti
capo a ciascun singolo gerente. Si è in proposito precisato che sarebbe
contrario al principio di personalità della responsabilità penale, fissato
dall’art. 27 della Costituzione, pretendere che un dirigente debba rispondere di
qualsivoglia condotta tenuta, per propria autonoma iniziativa, dai responsabili
dei singoli punti vendita. Infatti, nella individuazione della responsabilità
penale non è tanto la carica formale che conta, quanto l’effettiva riferibilità
della infrazione al soggetto. La conclusione è stata, pertanto, l’assoluzione
dell’imputato e la trasmissione degli atti al pubblico ministero per procedere a
carico del gerente. Così riassunto il percorso argomentativo del giudice
roveretano, diciamo subito che la decisione è completamente condivisibile, in
quanto fa applicazione di principi corretti e largamente accettati. Si può
aggiungere che la cosa che più sorprende nella impostazione accusatoria non è
tanto l’estensione dell’accusa all’amministratore della società e al suo
direttore generale, quanto piuttosto la “dimenticanza” di colui che, come
gestore del negozio, non poteva essere sottratto quanto meno a un rinvio a
giudizio, essendo stato il materiale autore del fatto per sua stessa ammissione.
È stata soprattutto la giurisprudenza formatasi sugli infortuni sul lavoro che
ha declinato i principi a cui attenersi per discernere le singole responsabilità
nell’ambito delle strutture aziendali complesse, arrivando a conclusioni che
agevolmente possono tradursi anche nel campo alimentare. Bisogna partire dalla
constatazione che ciascuno risponde della propria condotta. Peraltro,
nell’attività d’impresa il suo titolare non può pretendere di essere
automaticamente esonerato da ogni responsabilità penale per il solo fatto di non
avere commesso materialmente la violazione, in quanto egli viene posto dalle
varie discipline settoriali (alimenti, infortunistica, inquinamento ecc.) in
“posizione di garanzia” rispetto a quanto avviene nella sua azienda. Sicché egli
è tenuto a fare tutto quanto necessario per evitare che dei reati vengano
commessi nell’ambito dell’attività. In altri termini il “responsabile
dell’industria alimentare” – per usare l’espressione del D.Lgs. 155/1997 – deve
organizzare l’azienda, intesa come complesso articolato e coordinato di mezzi
meccanici e di risorse umane, in modo tale da evitare violazioni della normativa
vigente. Inoltre, non basta che l’imprenditore detti una volta per tutte le
regole di sicurezza e conformità a cui attenersi, ma dovrà costantemente
vigilare affinché esse siano rispettate, i macchinari siano idonei e sicuri e
così via. Questa estensione di responsabilità oltre i casi in cui il titolare
dell’impresa abbia agito direttamente in violazione di legge o abbia dato
istruzioni ai propri sottoposti non conformi alla normativa, dipende dalla
copiosa esistenza in materia alimentare di reati di natura colposa, nei quali si
imputa al colpevole non una condotta volontariamente irrispettosa della legge,
ma anche soltanto una negligenza, una imperizia o una imprudenza da cui sia
derivata la commissione del reato. Da ciò consegue che l’imprenditore può essere
chiamato a rispondere penalmente anche del fatto commesso dal proprio
sottoposto, quando gli si possa addebitare una qualche colpa nella gestione
aziendale, che abbia quantomeno favorito l’illecito. Le conclusioni non possono,
però, più essere le stesse quando venga in considerazione non una più o meno
piccola impresa individuale – in cui il titolare ha, e deve avere, tutto sotto
controllo – ma un’azienda stratificata in un organigramma che comprenda vari
livelli e settori di competenza. La giurisprudenza ha così ammesso che, a
determinate condizioni, la delega di funzioni ad altri soggetti venga ad
escludere la responsabilità penale (per quella civile il discorso è differente)
in capo al delegante. Le condizioni alle quali si è ritenuta valida e operante
la delega possono essere così sintetizzate:
1) le dimensioni dell’impresa,
che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e
responsabilità;
2) l’effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato
con l’attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con
piena disponibilità economica;
3) l’esistenza di precise ed ineludibili
norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il conferimento della
delega ed adeguata pubblicità della medesima;
4) uno specifico e puntuale
contenuto della delega;
5) la capacità e l’idoneità tecnica del soggetto
delegato;
6) il divieto di ingerenza da parte del delegante
nell’espletamento dell’attività del delegato;
7) l’insussistenza di una
richiesta d’intervento da parte del delegato;
8) la mancata conoscenza della
negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato (Cass. 23.4.1996,
Zanoni). In merito alla forma che deve avere la delega si registra una disparità
di opinioni tra chi ritiene necessaria la forma scritta e chi no. Non c’è
dubbio, comunque, che l’esistenza di un documento scritto (preferibilmente se di
data certificata da un notaio o dal deposito dell’atto in camera di commercio)
costituirà la migliore e più attendibile prova della delega e della sua portata.
Ritornando alla sentenza commentata possiamo notare che nella specie il giudice
non ha avuto neppure bisogno di scomodare tutti i punti del “decalogo” di cui
sopra. Anzi, si può dire che egli non si sia neppure richiamato all’istituto
della delega come tale, essendogli bastato fondare la decisione sulla duplice
considerazione, da una parte, della stessa articolazione aziendale, che
richiedeva uno specifico responsabile del punto vendita, e dall’altra del tipo
di infrazione commessa, che non implicava interventi degli organi apicali. E
infatti, il giudice ha correttamente osservato che ben diverse sarebbero state
le sue conclusioni ove la violazione di temperatura fosse stata imputabile non
all’iniziativa personale e incontrollata (oltre che incontrollabile) del gestore
del punto vendita, bensì alla carenza degli strumenti idonei per la corretta
conservazione del prodotto (leggi: frigoriferi), che non avrebbe potuto non
coinvolgere il titolare dei poteri di spesa individuato proprio nella persona
del direttore generale.
Home » Reati alimentari
Reati alimentari
Tribunale Rovereto 21.11.2000, imp. Beccari (riferimento normativo art. 5, l. 283/1962)
In tema di reati alimentari di cui all’art. 5 L. n. 283 del
1962, il principio della responsabilità penale personale di cui all’art. 27
Cost. impone che l’individuazione del soggetto responsabile avvenga non
attraverso criteri meramente formali, quali la legale rappresentanza o la
qualifica di «direttore generale», ma si fondi sul cosiddetto principio di
effettività, secondo il quale assume rilevanza la concreta titolarità del potere
il cui esercizio ha comportato la violazione della regola di condotta che viene
di volta in volta presa in considerazione (nella specie si è negato che il
direttore generale, benché destinatario di una «delega con pieni poteri anche di
spesa per quanto attiene all’igiene e alla sanità», di una catena di
supermercati con 38 punti vendita e 189 dipendenti, possa essere chiamato a
rispondere del comportamento di un responsabile di un singolo punto vendita che,
in difformità alle regole di buona conservazione del prodotto, era solito
togliere dal frigo tranci di formaggio grana per posizionarli, in piena estate,
in una cesta di vimini, al fine di renderli commercialmente più appetibili).
Anche in questo caso, come nel precedente, l’intervento, che ha dato luogo alla
notizia di reato, è stato compiuto dal NAS: in un supermercato di Riva del
Garda, appartenente a una grossa catena distributiva, veniva rinvenuto del
formaggio grana in cattivo stato di conservazione in quanto esposto alla
temperatura di 18°C, ben superiore al limite di 4°C indicato in etichetta.
L’attribuzione del fatto non avvenne nei confronti del gerente del supermercato,
bensì del legale rappresentante della società SAIT (già assolto a parte) e del
direttore generale. Il giudice ha avuto facile gioco ad osservare che nessun
addebito, neppure di carattere colposo, poteva essere rivolto a un soggetto con
posizione apicale rispetto a una violazione, per così dire minuta, che non
coinvolgeva direttamente i suoi compiti e la possibilità stessa di controllo a
fronte della dimensione complessiva dell’azienda (con 38 punti vendita e 189
dipendenti) e la conseguente frammentazione delle competenze gestionali facenti
capo a ciascun singolo gerente. Si è in proposito precisato che sarebbe
contrario al principio di personalità della responsabilità penale, fissato
dall’art. 27 della Costituzione, pretendere che un dirigente debba rispondere di
qualsivoglia condotta tenuta, per propria autonoma iniziativa, dai responsabili
dei singoli punti vendita. Infatti, nella individuazione della responsabilità
penale non è tanto la carica formale che conta, quanto l’effettiva riferibilità
della infrazione al soggetto. La conclusione è stata, pertanto, l’assoluzione
dell’imputato e la trasmissione degli atti al pubblico ministero per procedere a
carico del gerente. Così riassunto il percorso argomentativo del giudice
roveretano, diciamo subito che la decisione è completamente condivisibile, in
quanto fa applicazione di principi corretti e largamente accettati. Si può
aggiungere che la cosa che più sorprende nella impostazione accusatoria non è
tanto l’estensione dell’accusa all’amministratore della società e al suo
direttore generale, quanto piuttosto la “dimenticanza” di colui che, come
gestore del negozio, non poteva essere sottratto quanto meno a un rinvio a
giudizio, essendo stato il materiale autore del fatto per sua stessa ammissione.
È stata soprattutto la giurisprudenza formatasi sugli infortuni sul lavoro che
ha declinato i principi a cui attenersi per discernere le singole responsabilità
nell’ambito delle strutture aziendali complesse, arrivando a conclusioni che
agevolmente possono tradursi anche nel campo alimentare. Bisogna partire dalla
constatazione che ciascuno risponde della propria condotta. Peraltro,
nell’attività d’impresa il suo titolare non può pretendere di essere
automaticamente esonerato da ogni responsabilità penale per il solo fatto di non
avere commesso materialmente la violazione, in quanto egli viene posto dalle
varie discipline settoriali (alimenti, infortunistica, inquinamento ecc.) in
“posizione di garanzia” rispetto a quanto avviene nella sua azienda. Sicché egli
è tenuto a fare tutto quanto necessario per evitare che dei reati vengano
commessi nell’ambito dell’attività. In altri termini il “responsabile
dell’industria alimentare” – per usare l’espressione del D.Lgs. 155/1997 – deve
organizzare l’azienda, intesa come complesso articolato e coordinato di mezzi
meccanici e di risorse umane, in modo tale da evitare violazioni della normativa
vigente. Inoltre, non basta che l’imprenditore detti una volta per tutte le
regole di sicurezza e conformità a cui attenersi, ma dovrà costantemente
vigilare affinché esse siano rispettate, i macchinari siano idonei e sicuri e
così via. Questa estensione di responsabilità oltre i casi in cui il titolare
dell’impresa abbia agito direttamente in violazione di legge o abbia dato
istruzioni ai propri sottoposti non conformi alla normativa, dipende dalla
copiosa esistenza in materia alimentare di reati di natura colposa, nei quali si
imputa al colpevole non una condotta volontariamente irrispettosa della legge,
ma anche soltanto una negligenza, una imperizia o una imprudenza da cui sia
derivata la commissione del reato. Da ciò consegue che l’imprenditore può essere
chiamato a rispondere penalmente anche del fatto commesso dal proprio
sottoposto, quando gli si possa addebitare una qualche colpa nella gestione
aziendale, che abbia quantomeno favorito l’illecito. Le conclusioni non possono,
però, più essere le stesse quando venga in considerazione non una più o meno
piccola impresa individuale – in cui il titolare ha, e deve avere, tutto sotto
controllo – ma un’azienda stratificata in un organigramma che comprenda vari
livelli e settori di competenza. La giurisprudenza ha così ammesso che, a
determinate condizioni, la delega di funzioni ad altri soggetti venga ad
escludere la responsabilità penale (per quella civile il discorso è differente)
in capo al delegante. Le condizioni alle quali si è ritenuta valida e operante
la delega possono essere così sintetizzate:
1) le dimensioni dell’impresa,
che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e
responsabilità;
2) l’effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato
con l’attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con
piena disponibilità economica;
3) l’esistenza di precise ed ineludibili
norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il conferimento della
delega ed adeguata pubblicità della medesima;
4) uno specifico e puntuale
contenuto della delega;
5) la capacità e l’idoneità tecnica del soggetto
delegato;
6) il divieto di ingerenza da parte del delegante
nell’espletamento dell’attività del delegato;
7) l’insussistenza di una
richiesta d’intervento da parte del delegato;
8) la mancata conoscenza della
negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato (Cass. 23.4.1996,
Zanoni). In merito alla forma che deve avere la delega si registra una disparità
di opinioni tra chi ritiene necessaria la forma scritta e chi no. Non c’è
dubbio, comunque, che l’esistenza di un documento scritto (preferibilmente se di
data certificata da un notaio o dal deposito dell’atto in camera di commercio)
costituirà la migliore e più attendibile prova della delega e della sua portata.
Ritornando alla sentenza commentata possiamo notare che nella specie il giudice
non ha avuto neppure bisogno di scomodare tutti i punti del “decalogo” di cui
sopra. Anzi, si può dire che egli non si sia neppure richiamato all’istituto
della delega come tale, essendogli bastato fondare la decisione sulla duplice
considerazione, da una parte, della stessa articolazione aziendale, che
richiedeva uno specifico responsabile del punto vendita, e dall’altra del tipo
di infrazione commessa, che non implicava interventi degli organi apicali. E
infatti, il giudice ha correttamente osservato che ben diverse sarebbero state
le sue conclusioni ove la violazione di temperatura fosse stata imputabile non
all’iniziativa personale e incontrollata (oltre che incontrollabile) del gestore
del punto vendita, bensì alla carenza degli strumenti idonei per la corretta
conservazione del prodotto (leggi: frigoriferi), che non avrebbe potuto non
coinvolgere il titolare dei poteri di spesa individuato proprio nella persona
del direttore generale.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Normativa, la “controversa vita” del regio decreto legge 2033/1925
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi