Quando una norma sopravvenuta e’ applicabile a fatti pregressi

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Cassazione penale, sentenza n. 37755 del 21 maggio 2014 (riferimenti normativi: art. 416, 515, 517-bis c.p.; art. 4, l. 4/2011)

La disposizione di cui all’art. 4 della l. 4/2011 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è norma extrapenale integratrice della norma penale (in particolare dei reati di frode in commercio) relativamente all’origine e provenienza di prodotti. Pertanto, essa – se favorevole – può applicarsi anche a fatti pregressi rispetto alla sua entrata in vigore.
Può essere ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un’intera azienda anche se soltanto alcuni dei beni che la compongono siano stati utilizzati per la consumazione del reato, ma il giudice, in ossequio al principio di proporzionalità, deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare con misure meno invasive, anche di natura interdittiva.

La Cassazione è stata investita dal ricorso del pubblico ministero di Napoli, che si era visto respingere tanto dal gip quanto dal tribunale del riesame la richiesta di cattura per 19 imprenditori del settore lattiero-caseario e di sequestro preventivo di 28 aziende per avere gli indagati costituito una associazione per delinquere, collegata ad ambienti camorristi, volta alla produzione e commercializzazione del prodotto Dop “Mozzarella di bufala campana” con l’utilizzo di latte di provenienza estera.
Le censure mosse all’ordinanza reiettiva del tribunale si appuntavano contro la asserita mancanza di gravi indizi di impiego della materia prima in violazione del disciplinare e sulla applicazione di una normativa sulla etichettatura (la l. 4/2011) non ancora in vigore all’epoca dei fatti, oltretutto interpretata in maniera erronea quanto alla rilevanza del luogo di origine o provenienza. Il punto controverso era il valore indiziario da attribuire al fatto che i caseifici incriminati avevano stoccato latte di provenienza estera (ed erano state fatte pressioni sul Ministero per modificare il disciplinare che vietata quel tipo di materia prima).
È noto che varie leggi speciali nel campo agroalimentare (per esempio, in materia vitivinicola) vietano prima ancora che l’impiego di determinate sostanze la stessa presenza nei locali di produzione o in quelli attigui. Ma l’elemento critico per l’accusa nella vicenda in questione era il fatto che tutti i caseifici interessati, accanto ad una produzione di Mozzarella di bufala Dop, ne curavano anche una non DOP, per la quale ovviamente il disciplinare non era applicabile.
D’altra parte, all’epoca non era neppure prevista la separazione dei locali di produzione a seconda del tipo di lavorazione. Ricorda, infatti, la Corte che solo con il d.m. 10 aprile 2013 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) sono state fissate le «Modalità per l’attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della Dop Mozzarella di bufala campana», disponendo che la produzione della Mozzarella di bufala campana Dop, nonché i sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, inclusa la ricotta, sia effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Con la conseguenza, conclude la Cassazione, che alla data del sequestro della materia prima (marzo 2010) non erano ancora operativi tali divieti, con conseguente liceità della condotta allora posta in essere.
Nel respingere la richiesta cautelare il tribunale del riesame aveva argomentato anche sul fatto che per i prodotti trasformati l’art. 4 della l. 4/2011 indica come luogo di origine o provenienza quello in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale del prodotto, svilendo quindi la rilevanza della provenienza della materia prima (nella specie il latte).
A questa motivazione il pubblico ministero ha opposto che il tribunale aveva fatto inammissibile applicazione di una norma entrata in vigore dopo i fatti di causa, mentre all’epoca era vigente il d.lgs. 109/1992, che impone(va) l’indicazione di origine o provenienza in ogni caso in cui l’omissione fosse tale da trarre in inganno i consumatori. Inoltre, secondo l’accusa, la l. 4/2011 era stata comunque interpretata in maniera erronea.
Quanto al primo punto, la Corte ha per contro affermato che una norma sopravvenuta è applicabile ai fatti pregressi quando ha natura extrapenale integratrice del precetto penale, come nella specie, sempre che sia più favorevole all’indagato. La Corte ha, invece, ritenuto corretta la seconda censura del pubblico ministero in quanto, in realtà, il citato art. 4, comma 2, l. 4/2011 specifica che l’indicazione della provenienza non va limitata alla sola trasformazione, ma deve riferirsi anche e soprattutto al luogo di coltivazione ed allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Da qui, quindi, l’astratta configurabilità dei reati alimentari contestati, poiché il latte utilizzato nella produzione della mozzarella di bufala non sarebbe stato solo latte casertano.
Tale premessa non ha, però, portato a dare ragione al pubblico ministero, in quanto la fondamentale rilevanza del luogo di produzione/allevamento della materia prima riguarda soltanto i prodotti alimentari a denominazione d’origine protetta, ma non i prodotti alimentari c.d. “generici”. Per questi ultimi occorre fare riferimento ai criteri dettati dal codice doganale europeo, la cui disciplina è attualmente contenuta nel reg. UE 952/2013 e, quindi, in definitiva al luogo dell’ultima trasformazione rilevante.
E allora la Corte osserva che, essendo operative solo dal 2013 le disposizioni che vietano la promiscuità di latte di diversa origine presso gli stabilimenti dedicati alla produzione di Mozzarella di bufala campana Dop, “deve ritenersi che la previsione normativa dettata dal citato art. 4, comma 2, legge 4/2011, oltre che ad essere successiva ai fatti (periodo di consumazione settembre 2010), non consente di ritenere configurabile “ora per allora” detti illeciti, in quanto, all’epoca dei fatti, era consentita all’interno degli stabilimenti interessati la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle lavorazioni Dop Mozzarella di bufala campana e ad esse esclusivamente dedicate (divieto, come detto, introdotto solo con l’art. 2, comma 2, d.m. 10 aprile 2013 dal 3 giugno 2013).
La Cassazione ha respinto il ricorso anche relativamente alla richiesta di sequestro delle aziende. In primo luogo, perché erano ormai passati anni dall’accertamento dei fatti ed era sopravvenuta una normativa (appunto il D.M. 10 aprile 2013) rispetto a quella allora vigente, che ha attribuito carattere di illiceità penale a condotte all’epoca del fatto non integranti le fattispecie penali ipotizzate. In secondo luogo, ha invocato il principio di “proporzionalità”, a cui deve sempre attenersi il giudice in materia cautelare. Così, può ritenersi legittimo il sequestro preventivo di un’intera azienda anche se soltanto alcuni dei beni che la compongono siano stati utilizzati per la consumazione del reato, a condizione però che il giudice motivi adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare con misure diverse, anche di natura interdittiva.

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