Quando si configura il cattivo stato di conservazione

Condividi

Cassazione penale, sentenza n. 22632 del 17 giugno 2025 (udienza del 15 maggio 2025 – riferimenti normativi: articolo 5 l. 283/1962)

Il fine primario della normativa in materia di alimenti (il cosiddetto “bene-fine”) è la tutela della “salute pubblica”, in relazione al quale la violazione di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 si pone come reato di pericolo presunto; essa si ottiene attraverso la tutela della “sicurezza alimentare” (cosiddetto “bene-mezzo”, o bene “strumentale”), a presidio della quale è posta, a carico di coloro che intervengono professionalmente in tutta la filiera alimentare (produzione, distribuzione e vendita), una serie di obblighi tali da garantire la sussistenza dei requisiti di igiene, in relazione al quale la violazione di cui sopra si pone come reato di danno; la presenza di alimenti in cattivo stato di conservazione all’interno del complesso dell’esercizio commerciale viola l’affidamento del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura, cui corrisponde, sul versante del soggetto attivo del reato, una posizione di garanzia circa la sussistenza, in tutta la filiera alimentare, dei requisiti di igiene e ciò indipendentemente dalla concreta messa in vendita dell’alimento.

La sentenza in commento si occupa del ben noto “cattivo stato di conservazione” dell’alimento. Il caso portato a giudizio non presenta caratteristiche particolari tali da suggerire di dilungarsi su una fattispecie di reato di cui ci siamo già più volte occupati (del resto, la stragrande maggioranza delle sentenze penali in materia agroalimentare trattano casi di questo genere). Tuttavia, la sentenza merita attenzione perché enuncia un articolato principio che mette ordine nella giurisprudenza sul punto.
Il tribunale aveva assolto dall’imputazione di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 il titolare di un esercizio di somministrazione presso cui era stato rinvenuto un frigo con alimenti in cattivo stato di conservazione posto in locale diverso da quello di vendita, dove al contrario l’accertamento ispettivo non aveva rilevato irregolarità. Il procuratore generale ha presentato ricorso e la Corte gli dato ragione, poiché, come è noto, per l’integrazione del reato è sufficiente che il prodotto non conforme sia presumibilmente destinato alla vendita (anche se detenuto in un deposito, nel locale cucina ecc.), salvo prova contraria.
Nulla di nuovo, quindi. Però, opportunamente la sentenza dissipa un apparente contrasto tra la giurisprudenza che ritiene la contravvenzione in oggetto di pericolo (presunto, cioè non concreto) e quella che la definisce di danno. Traducendo dal “giuridichese”, tale diversità si spiega osservando che il fine della norma incriminatrice è quello della salute dei consumatori, evitando il pericolo di attentati alla stessa. Per ottenere tale risultato, il mezzo è quello che sia garantita l’igiene dell’alimento, Quando il prodotto non è conforme alle regole igieniche il bene-igiene è direttamente aggredito (quindi, oggetto di danno). Ma i due aspetti non si contrappongono, stanno invece insieme, proprio perché l’igiene alimentare indirettamente garantisce la salute del consumatore. Ecco chiarita l’apparente aporia (che, per inciso, si sarebbe potuta evitare se i giudici non si lasciassero talvolta prendere dal sacro fuoco delle categorizzazioni formali, che creano più confusione di quella che vorrebbero, forse, eliminare).

Edicola web

Ti potrebbero interessare