Qualità acqua per consumo umano, stabilimenti vanno ubicati nel rispetto dei limiti fissati per legge dalle cave di derivazione

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Tar Puglia (Bari), Sezione III, sentenza n. 2108 dell’11 settembre 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari – Sez.
Terza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1484 del 2006, proposto dal geom. MASTRODONATO PIETRO,
titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Modugno e
dall’avv. Nicola Cornacchia, elettivamente domiciliato in Bari alla via Manzoni
n. 5, giusta procura a margine del ricorso;
CONTRO
– SPORTELLO UNICO DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) – PATTO TERRITORIALE SISTEMA MURGIANO, in persona
del Responsabile p.t. ing. Michele Martinelli, anche nella sua qualità di
Presidente della Conferenza di Servizi convocata per la pratica SUAP n. 968/05,
non costituito;
– COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, in persona del Sindaco p. t.,
non costituito;
– AZIENDA USL BARI 3, in persona del Direttore Generale p.
t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Benedetto, elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 143, giusta mandato a
margine dell’atto di costituzione;
per l’annullamento
previa sospensiva,
del verbale n. 3 del 23.5.2006 della Conferenza di Servizi indetta ex art. 4 DPR
n. 447/98, come modificato dal DPR n. 440/2000, nella parte in cui non approva
il progetto presentato dalla ditta Mastrodonato Pietro;
di tutti gli atti
comunque connessi, presupposti e consequenziali ed in particolare:
del parere
negativo formulato dal direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
del
parere negativo del dirigente dell’UTC;
della nota prot. n. 1704 del
30.4.2003 del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della USL BA 3
nella parte in cui si riserva “di valutare i nuovi limiti di confine perimetrali
tra l’attività di coltivazione mineraria e quella di cava estrattiva di inerti
nonché la compatibilità delle due attività; Visto il ricorso con i relativi
allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda USL Bari 3.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 6
luglio 2007, il dott. Roberto M. Bucchi.
Uditi, altresì, l’avv. Di Modugno
per il ricorrente e l’avv. Benedetto per l’Azienda USL BAI3.
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto
segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 24 luglio 2006
e depositato il successivo 5 settembre, il sig. Pietro Mastrodonato ha impugnato
gli atti in epigrafe specificati, per effetto dei quali la Conferenza di Servizi
indetta ex art. 4 DPR n. 447/98, come modificato dal DPR n. 440/2000, per
l’esame della domanda del ricorrente volta al rilascio dell’autorizzazione per
la realizzazione di uno stabilimento per imbottigliamento di acqua minerale da
ubicare a Gravina in Puglia in contrada Murgetta, non ha approvato il progetto
proposto dal ricorrente.
La ragione principale del suddetto diniego risiede
nel mancato rispetto della fascia dei 200 mt. prescritta dall’art. 21 comma 7
del D.L.vo n. 152/99 ripreso daIl’art. 94 comma 6 del D.L.vo n. 152/06.
A
sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Violazione
di legge (art. 12 n. i del DPR 380/01). Sviamento di potere.
Sono del tutto
estranei alla materia del rilascio del permesso di costruire i pareri rilasciati
dal Dipartimento di Prevenzione e dall’U.T.C..
Il) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 94 commi 3 e 4 del D.L.vo 3.4.2006 n. 152. Violazione
degli artt. 3 e 10 n. 1 lett. b) della L. 241/90. Eccesso di potere per difetto
di istruttoria, difetto ed incongruità di motivazione, carente considerazione
dei presupposti, falsità dei presupposti e travisamento dei
fatti.
L’impugnato atto di diniego di permesso di costruire è il frutto di un
errore di diritto in quanto l’art. 94 del D.L.vo 152/06 non vieta sic et
simpliciter l’attività di cava ma solo l’apertura delle cave che sono in
connessione con la falda.
Sulla base di un falso presupposto di diritto
I’AUSL BA/3 prima e il Comune di Gravina poi, hanno confuso la zona di rispetto
con quella di tutela assoluta con ciò stesso incorrendo in errore.
III)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 comma 5 del D.L.vo n. 152 del
3.4.2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazioni
manifesta, irragionevolezza e palese ingiustizia.
L’attività di cava è
preesistente rispetto alla captazione dell’acqua minerale, per cui alla luce
della norma richiamata, l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre la messa in
sicurezza dell’attività di cava e, solo nell’ipotesi in cui tale operazione si
fosse rilevata impossibile o inadeguata, ordinare l’allontanamento della
coltivazione della cava.
Con atto depositato il 19 settembre 2006 si è
costituita in giudizio l’Azienda USL Bari 3 eccependo l’inammissibilità del
ricorso per tardiva impugnazione del parere dell’AUSL BA/3 n. 1740/2003.
Alla
pubblica udienza del 6 luglio 2007 la causa è stata riservata per la
decisione.

DIRITTO

1) Il ricorso è infondato.
2)
Priva di pregio è la prima doglianza con cui si deduce la violazione
dell’art.12, n.1, del D.P.R. n. 380/01.
3) E’ evidente infatti che il
procedimento avviato dalla ricorrente con la domanda presentata in data 28.7.05,
riguardando la realizzazione di un impianto produttivo, è disciplinato dal
D.P.R. n. 447/98, che prevede l’accertamento della conformità del progetto non
solo al profilo urbanistico ed edilizio ma, anche, a quelli inerenti la
sicurezza degli impianti, la tutela sanitaria e quella ambientale.
4)
Parimenti infondati sono anche gli ulteriori motivi di ricorso.
5) L’art. 94
del D.L.vo n. 152 del 3.4.2006 (che riprende testualmente 1′ all’art. 21 del
D.L.vo 11.5.1999 n. 152) al comma i dispone: “Su proposta dell’Autorità
d’ambito, le regioni (…) individuano le aree di salvaguardia distinte in zone
di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché all’interno dei bacini imbriferi e
delle aree dì ricarica della falda, le zone di protezione”.
Il successivo
comma 6 precisa che “in assenza dell’individuazione da parte delle regioni o
delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima
ha una estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di
derivazione”.
6) Deduce 1’AUSL BA/3 nei propri scritti difensivi – e la
circostanza non è contestata dalla ricorrente – che l’accordo del 12.12.2002
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, dal titolo “Linee guida per la tutela della qualità delle
acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle
aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del D.L.vo
11.5.1999 n. 152”, ad oggi, non è stato recepito dalla Regione Puglia.
7) Ciò
premesso, è evidente che, in assenza dell’individuazione da parte della Regione
Puglia della zona di rispetto ai sensi del comma 1 dell’art. 94 D.L.vo 152/2006,
la medesima, in applicazione del successivo comma 6, ha una estensione di 200
metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
8) Tanto
basta a giustificare il diniego di autorizzazione impugnato con l’odierno
ricorso, che deve quindi essere respinto siccome destituito di giuridico
fondamento.
9) L’infondatezza del ricorso dispensa il Collegio dall’esame
dell’eccezione di inammissibilità dedotta dalla parte resistente.
10) Le
spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari – Sezione
III, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1484/06 in epigrafe, lo
rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio che
liquida in complessivi € 4.000 (quattromila) a favore dell’Azienda USL
BA/3.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 6
luglio 2007, con
l’intervento dei signori:
-omissis-

Pubblicata
mediante deposito
in Segreteria il 11 settembre 2007
(Art. 55, Legge 27
aprile 1982 n.186)

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