Pubblicità, quando il messaggio non è ingannevole

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Agcm, provvedimento n. 17959 del 31 gennaio 2008 (riferimenti normativi: d.lgs. 206/2005, artt. 19, 20, 21 e 24)

Non costituisce messaggio pubblicitario ingannevole
l’etichettatura del prodotto “Sojasun Burger alla soia” ove è riportata la
dicitura “senza glutine”, poiché il valore di glutine è inferiore al limite
massimo di tolleranza ed esso non induce i consumatori a ritenere che il
prodotto sia destinato ad un’alimentazione particolare.

È sicuramente un
rilevante aspetto del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo)
quello di consentire la proposizione del ricorso alla Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) da parte di soggetti non istituzionali,
permettendo un controllo diffuso – si potrebbe dire democratico – sulla
pubblicità dei prodotti da parte della generica platea dei consumatori. Semmai,
il rischio può essere quello di facilitare talmente l’accesso al Garante da
“ingolfarlo” con una pletora di richieste non pertinenti. È un po’ quello che è
avvenuto nel caso di specie.
Un’associazione di consumatori ha adito l’AGCM
prospettando l’ingannevolezza della comunicazione pubblicitaria relativa al
prodotto “Sojasun Burger di Soia gusto Classico” in vendita presso la grande
distribuzione, consistente in affermazioni quali “il benessere 100% vegetale”,
“deliziosamente leggero e sano”, “Pronto in cinque minuti”, “Fonte di fibre e
proteine vegetali”, “Senza glutine” e “Senza colesterolo”. La segnalazione del
ricorrente si appuntava principalmente sulla indicazione inerente la mancanza di
glutine, in quanto potenzialmente idonea a sviare il consumatore, inducendolo a
credere di trovarsi in presenza di un prodotto destinato ad una dieta
particolare, fino al punto di poter incidere negativamente sulla sua
salute.
Nel corso dell’istruttoria, l’AGCM ha acquisito le seguenti
informazioni, fornite dall’operatore pubblicitario: il prodotto è fabbricato (in
Francia) in uno stabilimento in cui vengono trattati esclusivamente ingredienti
privi di glutine; il prodotto rientra tra quelli di largo consumo; il produttore
della fibra di frumento accompagna la merce con una dichiarazione “gluten-free”,
dalla quale si evince che il prodotto rispetta il Codex alimentarius e la
direttiva comunitaria sugli allergeni, che fissa il limite soglia di glutine in
20 mg/k; è stata effettuata analisi da parte di un laboratorio tedesco, da cui
risulta che il quantitativo di glutine presente nella fibra di frumento
impiegata nel prodotto è inferiore ai 10 mg/kg.
Di fronte a questi dati,
chiari e documentati, il Garante ha concluso per la non ingannevolezza del
messaggio. In particolare, ha osservato che il prodotto non rientra tra quelli
destinati ad un’alimentazione particolare e, pertanto, non necessitava della
(altrimenti prescritta) autorizzazione ministeriale. Era, poi, corretta
l’indicazione “senza glutine” in quanto la presenza di tale sostanza era
inferiore al limite di tolleranza. Infine, il riferimento all’assenza di glutine
non era oggetto di particolare enfasi, bensì era inserito in un contesto
pubblicitario-informativo, volto a promuovere il prodotto vegetale come
sostitutivo della carne attraverso un complesso di espressioni, che ruotavano
intorno al concetto che l’alimento vegetale è sano e leggero.

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