Perché un messaggio pubblicitario sia considerato “ingannevole” ai sensi del
D.Lgs. 74/1992 occorre che da questo derivi un pericolo di induzione in errore
del pubblico di consumatori in maniera da poterne pregiudicare il comportamento
economico o ledere un concorrente.
Il messaggio pubblicitario dovrà essere
considerato ingannevole quando non risulti sufficientemente dimostrato che le
reali caratteristiche del prodotto corrispondono a quelle prospettate.
Con
questa sentenza il Tar del Lazio ha respinto il ricorso promosso contro la
decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la quale
aveva inibito l’ulteriore diffusione di un messaggio – giudicato ingannevole –
che pubblicizzava un certo prodotto come capace di combattere la fame nervosa e
di aiutare il dimagrimento.
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Pubblicità, quando è ingannevole?
Tar Lazio, sentenza n. 2520 dell’8 marzo 2006 (riferimento normativo: art. 2, d.lgs. 74/1992)
Perché un messaggio pubblicitario sia considerato “ingannevole” ai sensi del
D.Lgs. 74/1992 occorre che da questo derivi un pericolo di induzione in errore
del pubblico di consumatori in maniera da poterne pregiudicare il comportamento
economico o ledere un concorrente.
Il messaggio pubblicitario dovrà essere
considerato ingannevole quando non risulti sufficientemente dimostrato che le
reali caratteristiche del prodotto corrispondono a quelle prospettate.
Con
questa sentenza il Tar del Lazio ha respinto il ricorso promosso contro la
decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la quale
aveva inibito l’ulteriore diffusione di un messaggio – giudicato ingannevole –
che pubblicizzava un certo prodotto come capace di combattere la fame nervosa e
di aiutare il dimagrimento.
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