Costituisce pubblicità ingannevole la commercializzazione di “omogeneizzato
prosciutto” prodotto con cosce non stagionate di maiale, come indicato soltanto
sul retro della confezione in caratteri piccolissimi.
Doppio
intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) nella
stessa adunanza a proposito di due casi sostanzialmente identici in materia di
messaggio commerciale relativo a omogeneizzati per la prima infanzia, che ha
coinvolto due colossi della produzione alimentare come la Mellin (provvedimento
n. 18015) e la Nestlè (provvedimento 18021). È abbastanza sconcertante che due
soggetti economici di tale stazza, sicuramente dotati di uffici legali di
primaria professionalità, si siano lasciati trovare in difetto, scivolando su
una banale “buccia di banana”, che certo non ne favorisce l’estimazione
nell’opinione pubblica, che non può non sentirsi vittima quantomeno di una
notevole superficialità. È vero, come si vedrà in seguito, che non esiste una
precisa normativa sull’utilizzo del termine “prosciutto”, eppure maggiore
sensibilità commerciale e prudenza avrebbero potuto far riconoscere che
l’accezione comune della denominazione non corrisponde all’ingrediente usato nel
prodotto. Ancora una volta, si direbbe, ha prevalso l’interesse a catturare
l’attenzione istintiva del pubblico, con la finalità di spingere le vendite,
piuttosto che la scelta a favore di una trasparente informazione.
Nell’ambito di una attività coordinata di controllo ad opera del Nucleo
Antisofisticazioni dei Carabinieri di Milano, su iniziativa della Procura della
Repubblica, venivano individuate in esercizi della grande distribuzione
organizzata (GDO), confezioni di “omogeneizzati Prosciutto” delle due case
produttrici sopra citate, che in realtà non contenevano altro che “coscia di
maiale non stagionata”, come precisato sul retro dell’etichetta. Tale
accertamento determinava la segnalazione all’AGCM nel sospetto che il messaggio
pubblicitario fosse sviante per la clientela.
Veniamo allora a trattare del
caso Mellin, tenendo peraltro presente che il caso relativo al prodotto della
Nestlè ha determinato considerazioni e conclusioni in tutto analoghe. Quanto
rilevato dagli organi di controllo si può sintetizzare in questo modo. Nella
parte frontale della confezione compariva la raffigurazione di un suino e
l’indicazione “omogeneizzato Prosciutto” contrassegnata da un asterisco, a cui
corrispondeva sul retro della confezione, con caratteri grafici piccolissimi, la
dicitura “coscia di maiale non stagionata”.
Nell’istruttoria che ne seguiva,
l’azienda illustrava che gli omogeneizzati denominati “Prosciutto” erano
prodotti utilizzando come materia prima le cosce di maiale crude, sottoposte a
cottura, omogeneizzazione e miscelazione con gli altri ingredienti. L’utilizzo
della denominazione “prosciutto”, senza ulteriori aggettivazioni, era stata
considerata legittima in quanto essa indicherebbe comunemente la parte anatomica
del maiale costituita dalla coscia posteriore. Inoltre, l’azienda – così il
prosieguo delle deduzioni difensive – aveva ottemperato alle indicazioni del
ministero della Sanità, che al momento del rilascio dell’autorizzazione per la
produzione e commercializzazione del prodotto – avvenuta nel 1980 -, aveva
richiesto, per evitare possibili confusioni da parte dei consumatori con l’uso
di prosciutto crudo o cotto, che le confezioni riportassero la precisazione che
si trattava di carne non stagionata. Ci sia consentita una breve parentesi su
questo punto.
Apprendiamo, quindi, che il prodotto era in commercio con
quelle modalità – almeno questo è quello che si intende – da quasi trent’anni e
che già trent’anni fa, o poco meno, era stato sollevato il problema della
possibile ingannevolezza dell’etichettatura per effetto del riferimento al
“prosciutto”, a cui si era imposto di ovviare con un’apposita precisazione.
Sorprende, allora, che questo equivoco – o questa irregolarità -, se di questo
si tratta, come afferma la AGCM, si sia potuto protrarre per un così lungo
periodo di tempo senza interventi degli organi preposti al controllo. Anche
perché è vero che la normativa applicata nella specie è del 2005, ma essa è il
“precipitato” storico di norme precedenti alquanto affini (si pensi solo
all’art. 13, l. 283/1962).
La Mellin apportava ulteriori elementi a sostegno
della propria correttezza, citando definizioni di dizionari della lingua
italiana nonché i pareri pro-veritate di eminenti professori
universitari.
L’AGCM richiedeva un parere tecnico all’Inran – Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione -, che rispondeva che non
ci sono particolari normative che definiscono il significato del termine
prosciutto riferito al muscolo della coscia di suino. Esistono, però, i
disciplinari di produzione del prosciutto “crudo” e del prosciutto “cotto”,
sicché il termine “prosciutto” nel linguaggio corrente viene usato per indicare
il prodotto salato e stagionato a partire dalla coscia fresca di suino, mentre è
da ritenere secondaria e/o inusuale la dizione “prosciutto” per indicare la
coscia fresca di suino, anche se sottoposta a cottura.
A questo punto bisogna
ricordare che l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario è cosa certamente
diversa dall’informazione fraudolenta. Quest’ultima ipotesi ricorrerà quando
l’indicazione, per esempio, della composizione del prodotto sia falsa, come
potrebbe essere il caso, per rimanere al nostro esempio, in cui l’omogeneizzato
al prosciutto non contenga in nessuna forma carne di maiale. Il messaggio
ingannevole, viceversa, non è falso in senso sostanziale (nel nostro caso la
carne di maiale era effettivamente utilizzata come ingrediente), ma è
oggettivamente e indebitamente suggestivo, nel senso di essere idoneo a far
credere al consumatore di avere a che fare con un ingrediente in definitiva
diverso da quello prospettato (cioè a dire, nella specie, prosciutto nel senso
comune del termine, anziché, come in realtà, solo maiale cotto).
Il Garante
ne ha tratto allora le seguenti conclusioni:
“le modalità di
presentazione al pubblico del prodotto, in particolare la confezione in cui esso
è racchiuso – principale fattore di attrazione per il consumatore che con essa
ha il primo impatto in sede di acquisto – non dà a quest’ultimo l’immediata
percezione della reale composizione dell’omogeneizzato dal momento che,
raffigurando e menzionando soltanto il prosciutto come alimento in esso
contenuto, lo induce a ritenere che questo sia composto a base di carne di
coscia di maiale stagionata. In realtà, la presenza della carne non stagionata
determina una differenza sostanziale non solo avuto riguardo alla composizione
del prodotto alimentare, ma anche in relazione alle sue caratteristiche ed
identità, ed è in grado di indurre in errore l’acquirente”.
Certamente,
la confezione recava la precisazione sul reale ingrediente utilizzato. Ma questa
non è stata ritenuta esaustiva per ragioni che appaiono ovvie a chiunque abbia
un minimo di dimestichezza con la giurisprudenza sulla ingannevolezza della
pubblicità degli alimenti. Anzi, si può dire addirittura che le modalità della
precisazione utilizzate nella specie sono un “classico” della insufficienza
informativa. E ciò per un duplice ordine di motivi, ben esposti dalla decisione
della AGCM: da una parte, la grafica estremamente minuscola della dicitura e,
dall’altra, la collocazione sul retro della confezione, entrambi fattori
congiuranti contro l’immediata evidenza che dovrebbe permettere di guidare il
consumatore in una corretta “lettura” della etichetta.
Per finire, c‘è un
ultimo fatto che ci ha sorpreso: la modestia della sanzione, appena 11.100 euro,
rispetto a un massimo edittale che può raggiungere i 100.000 euro. E ci
sorprende soprattutto rispetto alla premessa del Garante, che ha messo in luce
la gravità della violazione in ragione dell’ampiezza (nazionale) e della
capillarità diffusiva del messaggio, nonché la durata della violazione per un
lungo periodo di tempo. Stessa sanzione anche per la Nestlè (e obbligo per
entrambe le aziende di cambiare l’etichettatura per renderla adeguata al
provvedimento), responsabile della medesima violazione con modalità pressoché
identiche.
Home » Pubblicità ingannevole, sanzionate Mellin e Nestlè
Pubblicità ingannevole, sanzionate Mellin e Nestlè
Agcm, provvedimento n. 18015 del 13 febbraio 2008 e AGCM, provvedimento n. 18021 del 13 febbraio 2008 (riferimenti normativi: d.lgs. 206/2005, artt. 19, 20 e 21)
Costituisce pubblicità ingannevole la commercializzazione di “omogeneizzato
prosciutto” prodotto con cosce non stagionate di maiale, come indicato soltanto
sul retro della confezione in caratteri piccolissimi.
Doppio
intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) nella
stessa adunanza a proposito di due casi sostanzialmente identici in materia di
messaggio commerciale relativo a omogeneizzati per la prima infanzia, che ha
coinvolto due colossi della produzione alimentare come la Mellin (provvedimento
n. 18015) e la Nestlè (provvedimento 18021). È abbastanza sconcertante che due
soggetti economici di tale stazza, sicuramente dotati di uffici legali di
primaria professionalità, si siano lasciati trovare in difetto, scivolando su
una banale “buccia di banana”, che certo non ne favorisce l’estimazione
nell’opinione pubblica, che non può non sentirsi vittima quantomeno di una
notevole superficialità. È vero, come si vedrà in seguito, che non esiste una
precisa normativa sull’utilizzo del termine “prosciutto”, eppure maggiore
sensibilità commerciale e prudenza avrebbero potuto far riconoscere che
l’accezione comune della denominazione non corrisponde all’ingrediente usato nel
prodotto. Ancora una volta, si direbbe, ha prevalso l’interesse a catturare
l’attenzione istintiva del pubblico, con la finalità di spingere le vendite,
piuttosto che la scelta a favore di una trasparente informazione.
Nell’ambito di una attività coordinata di controllo ad opera del Nucleo
Antisofisticazioni dei Carabinieri di Milano, su iniziativa della Procura della
Repubblica, venivano individuate in esercizi della grande distribuzione
organizzata (GDO), confezioni di “omogeneizzati Prosciutto” delle due case
produttrici sopra citate, che in realtà non contenevano altro che “coscia di
maiale non stagionata”, come precisato sul retro dell’etichetta. Tale
accertamento determinava la segnalazione all’AGCM nel sospetto che il messaggio
pubblicitario fosse sviante per la clientela.
Veniamo allora a trattare del
caso Mellin, tenendo peraltro presente che il caso relativo al prodotto della
Nestlè ha determinato considerazioni e conclusioni in tutto analoghe. Quanto
rilevato dagli organi di controllo si può sintetizzare in questo modo. Nella
parte frontale della confezione compariva la raffigurazione di un suino e
l’indicazione “omogeneizzato Prosciutto” contrassegnata da un asterisco, a cui
corrispondeva sul retro della confezione, con caratteri grafici piccolissimi, la
dicitura “coscia di maiale non stagionata”.
Nell’istruttoria che ne seguiva,
l’azienda illustrava che gli omogeneizzati denominati “Prosciutto” erano
prodotti utilizzando come materia prima le cosce di maiale crude, sottoposte a
cottura, omogeneizzazione e miscelazione con gli altri ingredienti. L’utilizzo
della denominazione “prosciutto”, senza ulteriori aggettivazioni, era stata
considerata legittima in quanto essa indicherebbe comunemente la parte anatomica
del maiale costituita dalla coscia posteriore. Inoltre, l’azienda – così il
prosieguo delle deduzioni difensive – aveva ottemperato alle indicazioni del
ministero della Sanità, che al momento del rilascio dell’autorizzazione per la
produzione e commercializzazione del prodotto – avvenuta nel 1980 -, aveva
richiesto, per evitare possibili confusioni da parte dei consumatori con l’uso
di prosciutto crudo o cotto, che le confezioni riportassero la precisazione che
si trattava di carne non stagionata. Ci sia consentita una breve parentesi su
questo punto.
Apprendiamo, quindi, che il prodotto era in commercio con
quelle modalità – almeno questo è quello che si intende – da quasi trent’anni e
che già trent’anni fa, o poco meno, era stato sollevato il problema della
possibile ingannevolezza dell’etichettatura per effetto del riferimento al
“prosciutto”, a cui si era imposto di ovviare con un’apposita precisazione.
Sorprende, allora, che questo equivoco – o questa irregolarità -, se di questo
si tratta, come afferma la AGCM, si sia potuto protrarre per un così lungo
periodo di tempo senza interventi degli organi preposti al controllo. Anche
perché è vero che la normativa applicata nella specie è del 2005, ma essa è il
“precipitato” storico di norme precedenti alquanto affini (si pensi solo
all’art. 13, l. 283/1962).
La Mellin apportava ulteriori elementi a sostegno
della propria correttezza, citando definizioni di dizionari della lingua
italiana nonché i pareri pro-veritate di eminenti professori
universitari.
L’AGCM richiedeva un parere tecnico all’Inran – Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione -, che rispondeva che non
ci sono particolari normative che definiscono il significato del termine
prosciutto riferito al muscolo della coscia di suino. Esistono, però, i
disciplinari di produzione del prosciutto “crudo” e del prosciutto “cotto”,
sicché il termine “prosciutto” nel linguaggio corrente viene usato per indicare
il prodotto salato e stagionato a partire dalla coscia fresca di suino, mentre è
da ritenere secondaria e/o inusuale la dizione “prosciutto” per indicare la
coscia fresca di suino, anche se sottoposta a cottura.
A questo punto bisogna
ricordare che l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario è cosa certamente
diversa dall’informazione fraudolenta. Quest’ultima ipotesi ricorrerà quando
l’indicazione, per esempio, della composizione del prodotto sia falsa, come
potrebbe essere il caso, per rimanere al nostro esempio, in cui l’omogeneizzato
al prosciutto non contenga in nessuna forma carne di maiale. Il messaggio
ingannevole, viceversa, non è falso in senso sostanziale (nel nostro caso la
carne di maiale era effettivamente utilizzata come ingrediente), ma è
oggettivamente e indebitamente suggestivo, nel senso di essere idoneo a far
credere al consumatore di avere a che fare con un ingrediente in definitiva
diverso da quello prospettato (cioè a dire, nella specie, prosciutto nel senso
comune del termine, anziché, come in realtà, solo maiale cotto).
Il Garante
ne ha tratto allora le seguenti conclusioni:
“le modalità di
presentazione al pubblico del prodotto, in particolare la confezione in cui esso
è racchiuso – principale fattore di attrazione per il consumatore che con essa
ha il primo impatto in sede di acquisto – non dà a quest’ultimo l’immediata
percezione della reale composizione dell’omogeneizzato dal momento che,
raffigurando e menzionando soltanto il prosciutto come alimento in esso
contenuto, lo induce a ritenere che questo sia composto a base di carne di
coscia di maiale stagionata. In realtà, la presenza della carne non stagionata
determina una differenza sostanziale non solo avuto riguardo alla composizione
del prodotto alimentare, ma anche in relazione alle sue caratteristiche ed
identità, ed è in grado di indurre in errore l’acquirente”.
Certamente,
la confezione recava la precisazione sul reale ingrediente utilizzato. Ma questa
non è stata ritenuta esaustiva per ragioni che appaiono ovvie a chiunque abbia
un minimo di dimestichezza con la giurisprudenza sulla ingannevolezza della
pubblicità degli alimenti. Anzi, si può dire addirittura che le modalità della
precisazione utilizzate nella specie sono un “classico” della insufficienza
informativa. E ciò per un duplice ordine di motivi, ben esposti dalla decisione
della AGCM: da una parte, la grafica estremamente minuscola della dicitura e,
dall’altra, la collocazione sul retro della confezione, entrambi fattori
congiuranti contro l’immediata evidenza che dovrebbe permettere di guidare il
consumatore in una corretta “lettura” della etichetta.
Per finire, c‘è un
ultimo fatto che ci ha sorpreso: la modestia della sanzione, appena 11.100 euro,
rispetto a un massimo edittale che può raggiungere i 100.000 euro. E ci
sorprende soprattutto rispetto alla premessa del Garante, che ha messo in luce
la gravità della violazione in ragione dell’ampiezza (nazionale) e della
capillarità diffusiva del messaggio, nonché la durata della violazione per un
lungo periodo di tempo. Stessa sanzione anche per la Nestlè (e obbligo per
entrambe le aziende di cambiare l’etichettatura per renderla adeguata al
provvedimento), responsabile della medesima violazione con modalità pressoché
identiche.
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