È ingannevole, ai sensi della normativa del “codice di consumo”, il
messaggio pubblicitario “yogurt Alta Qualità” in quanto, anche se nella
fabbricazione del prodotto sia stato effettivamente utilizzato del latte di alta
qualità, il prodotto finito (yogurt) non conserva le caratteristiche attributive
della “alta qualità”.
La vicenda sottoposta all’Autorità Garante
della Concorrenza e del mercato (AGCM) è stata segnalata dal Comando Carabinieri
per la Tutela della Salute (N.A.S.) di Parma, a seguito di un accertamento
compiuto su tre prodotti di una importante società produttrice – yogurt, budino
e mascarpone – denominati di Alta Qualità.
Veniva nella specie sostenuta la
ingannevolezza del messaggio relativo allo yogurt, pubblicizzato come yogurt
Alta Qualità, utilizzando locuzioni del tipo:
“lo yogurt Alta Qualità ti
offre ogni giorno il gusto di uno yogurt cremoso e fatto con ingredienti genuini
e controllati”,
“lo yogurt cremoso […] Alta Qualità è fatto con latte
fresco pastorizzato di Alta Qualità (in conformità al D.M. 185/91) al 100%
italiano e che ha ottenuto le certificazioni di rintracciabilità di filiera e di
filiera controllata rilasciata dal CSQA”.
Tali espressioni apparivano
all’organo di controllo come ingannevoli perché potevano indurre il consumatore
ad attribuire al prodotto caratteristiche inesistenti, facendo credere che lo
yogurt – anche se ottenuto effettivamente con l’impiego di latte di alta qualità
– avesse le medesime caratteristiche del latte così denominato, circostanza
viceversa non corrispondente alla realtà a seguito del processo di termizzazione
a cui il latte veniva sottoposto nella preparazione del prodotto finito
(yogurt).
Per quanto riguarda il budino, i messaggi riportati in etichetta
erano del seguente tenore:
“budino crème caramel prodotto con latte
fresco pastorizzato di Alta Qualità”,
e ancora:
“questo budino al
crème caramel è preparato con tanto buon latte fresco di Alta Qualità e
ingredienti selezionati”.
Per quanto riguarda, infine, il mascarpone, la
relativa confezione riportava la dicitura:
“con latte fresco
pastorizzato di Alta Qualità”.
Occorre ricordare che l’ingannevolezza del
messaggio che accompagna la distribuzione di un prodotto alimentare non coincide
affatto con la falsa attribuzione di una sua particolare composizione, nel senso
di caratteristiche essenziali che esso non possiede. Se così fosse, saremmo ben
oltre il tema della pubblicità ingannevole per sconfinare nella vera e propria
frode in commercio, punita come delitto dal codice penale all’art. 515. Se, per
esempio, si indicasse lo yogurt tra gli ingredienti di prodotti da forno quando
invece tale sostanza non fosse stata per nulla adoperata nella preparazione, si
sarebbe nel campo della frode. Se, viceversa, fatto salvo il reale utilizzo
dello yogurt nella fabbricazione del biscotto, si enfatizzasse questo aspetto –
come avvenuto in un caso di parecchi anni fa – per suggerire subdolamente
all’acquirente che, consumando il biscotto, egli assapora contemporaneamente
anche lo yogurt, si avrebbe (soltanto) pubblicità ingannevole, poiché lo yogurt
non è più tale dopo avere subito il processo termico di cottura del biscotto.
Tornando al nostro caso, l’AGCM ha escluso la illegittimità della etichettatura
del budino e del mascarpone in quanto essa si limitava a dar conto
dell’effettivo uso di un ingrediente (latte di Alta Qualità di cui al D.M.
185/1991), senza ulteriori allusioni.
Per quanto riguarda, invece, lo yogurt
si è osserva che la dicitura “Alta Qualità” è utilizzata senza specificazioni
nella parte illustrativa del messaggio, mentre i chiarimenti relativi
all’utilizzo di latte di alta qualità nella fabbricazione del prodotto sono
forniti soltanto nella parte posteriore della confezione, in modo che il
consumatore può essere tratto in inganno nell’attribuire allo yogurt le
caratteristiche proprie del latte Alta Qualità senza considerare quest’ultimo
come un mero ingrediente dello yogurt. È vero, infatti, che lo yogurt in
questione era prodotto con latte di Alta Qualità, ma è ingannevole l’estensione
della denominazione pregiativa anche al prodotto finito, poiché i trattamenti
termici cui è sottoposta la materia prima fanno sì che essa viene a perdere
quelle caratteristiche attributive della qualifica di “alta qualità”, rendendo
pertanto il prodotto finito assimilabile ad altri prodotti appartenenti alla
stessa categoria merceologica.
D’altra parte, l’unico prodotto per cui la
normativa di settore prevede la qualificazione di “Alta Qualità” è il latte
fresco pastorizzato e la circolare ministeriale n. 24/1991, che ribadisce che
“il latte fresco pastorizzato di alta qualità può essere messo in
commercio solamente nel tipo “intero”.
In conclusione, la società
produttrice ha diritto di fornire al consumatore l’informazione circa l’utilizzo
del “latte di Alta Qualità” come materia prima del proprio yogurt. Non è
legittimata, però, a far intendere che sia lo yogurt stesso un prodotto di “Alta
Qualità” (che era ciò a cui mirava il produttore).
L’AGCM ha valutato il
fatto di particolare gravità, in ragione della capacità di penetrazione sul
mercato da parte di tale importante industria nazionale e della durata dello
stesso (alcuni mesi). Per contro, non è stato dato peso attenuativo alla
circostanza che già prima della decisione la ditta si fosse adoperata per
cambiare l’etichettatura, in quanto ciò era avvenuto a seguito di precedente
pronuncia del Giurì di autodisciplina.
Home » Pubblicità ingannevole, il caso dello yogurt ‘Alta Qualità’
Pubblicità ingannevole, il caso dello yogurt ‘Alta Qualità’
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento n. 16557 del 28 febbraio 2007 (riferimenti normativi: articoli 19, 20, 21, decreto legislativo 206/2005; decreto ministeriale 185/1991)
È ingannevole, ai sensi della normativa del “codice di consumo”, il
messaggio pubblicitario “yogurt Alta Qualità” in quanto, anche se nella
fabbricazione del prodotto sia stato effettivamente utilizzato del latte di alta
qualità, il prodotto finito (yogurt) non conserva le caratteristiche attributive
della “alta qualità”.
La vicenda sottoposta all’Autorità Garante
della Concorrenza e del mercato (AGCM) è stata segnalata dal Comando Carabinieri
per la Tutela della Salute (N.A.S.) di Parma, a seguito di un accertamento
compiuto su tre prodotti di una importante società produttrice – yogurt, budino
e mascarpone – denominati di Alta Qualità.
Veniva nella specie sostenuta la
ingannevolezza del messaggio relativo allo yogurt, pubblicizzato come yogurt
Alta Qualità, utilizzando locuzioni del tipo:
“lo yogurt Alta Qualità ti
offre ogni giorno il gusto di uno yogurt cremoso e fatto con ingredienti genuini
e controllati”,
“lo yogurt cremoso […] Alta Qualità è fatto con latte
fresco pastorizzato di Alta Qualità (in conformità al D.M. 185/91) al 100%
italiano e che ha ottenuto le certificazioni di rintracciabilità di filiera e di
filiera controllata rilasciata dal CSQA”.
Tali espressioni apparivano
all’organo di controllo come ingannevoli perché potevano indurre il consumatore
ad attribuire al prodotto caratteristiche inesistenti, facendo credere che lo
yogurt – anche se ottenuto effettivamente con l’impiego di latte di alta qualità
– avesse le medesime caratteristiche del latte così denominato, circostanza
viceversa non corrispondente alla realtà a seguito del processo di termizzazione
a cui il latte veniva sottoposto nella preparazione del prodotto finito
(yogurt).
Per quanto riguarda il budino, i messaggi riportati in etichetta
erano del seguente tenore:
“budino crème caramel prodotto con latte
fresco pastorizzato di Alta Qualità”,
e ancora:
“questo budino al
crème caramel è preparato con tanto buon latte fresco di Alta Qualità e
ingredienti selezionati”.
Per quanto riguarda, infine, il mascarpone, la
relativa confezione riportava la dicitura:
“con latte fresco
pastorizzato di Alta Qualità”.
Occorre ricordare che l’ingannevolezza del
messaggio che accompagna la distribuzione di un prodotto alimentare non coincide
affatto con la falsa attribuzione di una sua particolare composizione, nel senso
di caratteristiche essenziali che esso non possiede. Se così fosse, saremmo ben
oltre il tema della pubblicità ingannevole per sconfinare nella vera e propria
frode in commercio, punita come delitto dal codice penale all’art. 515. Se, per
esempio, si indicasse lo yogurt tra gli ingredienti di prodotti da forno quando
invece tale sostanza non fosse stata per nulla adoperata nella preparazione, si
sarebbe nel campo della frode. Se, viceversa, fatto salvo il reale utilizzo
dello yogurt nella fabbricazione del biscotto, si enfatizzasse questo aspetto –
come avvenuto in un caso di parecchi anni fa – per suggerire subdolamente
all’acquirente che, consumando il biscotto, egli assapora contemporaneamente
anche lo yogurt, si avrebbe (soltanto) pubblicità ingannevole, poiché lo yogurt
non è più tale dopo avere subito il processo termico di cottura del biscotto.
Tornando al nostro caso, l’AGCM ha escluso la illegittimità della etichettatura
del budino e del mascarpone in quanto essa si limitava a dar conto
dell’effettivo uso di un ingrediente (latte di Alta Qualità di cui al D.M.
185/1991), senza ulteriori allusioni.
Per quanto riguarda, invece, lo yogurt
si è osserva che la dicitura “Alta Qualità” è utilizzata senza specificazioni
nella parte illustrativa del messaggio, mentre i chiarimenti relativi
all’utilizzo di latte di alta qualità nella fabbricazione del prodotto sono
forniti soltanto nella parte posteriore della confezione, in modo che il
consumatore può essere tratto in inganno nell’attribuire allo yogurt le
caratteristiche proprie del latte Alta Qualità senza considerare quest’ultimo
come un mero ingrediente dello yogurt. È vero, infatti, che lo yogurt in
questione era prodotto con latte di Alta Qualità, ma è ingannevole l’estensione
della denominazione pregiativa anche al prodotto finito, poiché i trattamenti
termici cui è sottoposta la materia prima fanno sì che essa viene a perdere
quelle caratteristiche attributive della qualifica di “alta qualità”, rendendo
pertanto il prodotto finito assimilabile ad altri prodotti appartenenti alla
stessa categoria merceologica.
D’altra parte, l’unico prodotto per cui la
normativa di settore prevede la qualificazione di “Alta Qualità” è il latte
fresco pastorizzato e la circolare ministeriale n. 24/1991, che ribadisce che
“il latte fresco pastorizzato di alta qualità può essere messo in
commercio solamente nel tipo “intero”.
In conclusione, la società
produttrice ha diritto di fornire al consumatore l’informazione circa l’utilizzo
del “latte di Alta Qualità” come materia prima del proprio yogurt. Non è
legittimata, però, a far intendere che sia lo yogurt stesso un prodotto di “Alta
Qualità” (che era ciò a cui mirava il produttore).
L’AGCM ha valutato il
fatto di particolare gravità, in ragione della capacità di penetrazione sul
mercato da parte di tale importante industria nazionale e della durata dello
stesso (alcuni mesi). Per contro, non è stato dato peso attenuativo alla
circostanza che già prima della decisione la ditta si fosse adoperata per
cambiare l’etichettatura, in quanto ciò era avvenuto a seguito di precedente
pronuncia del Giurì di autodisciplina.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’