Costituisce pubblicità ingannevole la commercializzazione di una acquavite,
prodotta e imbottigliata a San Marino, con la denominazione di “filu e ferru”, a
cui siano abbinati delle immagini che richiamano la terra di Sardegna e che sono
idonee a suggerire ingannevolmente al consumatore una provenienza diversa da
quella reale.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato
(d’ora in avanti AGCM) torna su questo prodotto tradizionale sardo, dopo
essersene già occupata con il provvedimento n. 14609 del 4 agosto 2005, per
tracciare i limiti di legittimità della etichettatura utilizzata nella
fattispecie.
Questa conteneva, oltre alla denominazione di vendita (liquore
“filu e ferru”), un corredo di immagini tipiche della storia e del folklore
sardo (lo stemma dei quattro mori, la presenza di un uomo vestito in costume
tipico che suona le “launeddas”, un nuraghe). Solo nella parte inferiore della
etichetta e in caratteri meno evidenti si indicava il luogo di produzione e di
imbottigliamento nella Repubblica di San Marino.
Nel corso della istruttoria
avviata dalla AGCM è stata acquisita una nota della Regione Sardegna, che ha
chiarito che il “filu e ferru” rispetta i requisiti di “prodotto tradizionale”,
qualifica data ai prodotti agroalimentari le cui procedure di lavorazione,
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e, comunque, per un
periodo non inferiore ai venticinque anni, come stabilito dal D.M. 350/1999.
Peraltro, la suddetta nota ha cura di precisare che tale denominazione non mira
a garantire la provenienza delle materie utilizzate nel processo produttivo, in
quanto solo la Comunità europea con il riconoscimento dei marchi d’origine (DOP
e IGP) può garantire l’origine di un prodotto. Con la conseguenza che il termine
adottato di per sé risulta indicativo soltanto della denominazione più generica
di “acquavite”.
Fin qui, dunque, nulla poteva essere rimproverato alla ditta
che commercializzava il prodotto.
L’AGCM ha, però, evidenziato che
l’etichetta sottoposta al suo vaglio si spingeva ben oltre nella evocazione di
richiami caratteristici della Sardegna e alle sue tradizioni, in modo da
assumere potenzialità decettiva della platea dei consumatori, che potevano
essere indotti all’acquisto credendo che quella acquavite fosse effettivamente
il “filu e ferru” tipicamente prodotto in Sardegna. Al contrario, la scheda
tecnica trasmessa dalla Regione evidenziava l’importanza fondamentale da
riconoscere al processo di distillazione del vero prodotto tradizionale, fase
produttiva avvenuta in tutt’altra zona geografica e con materie prime di diversa
origine da quella sarda.
Per contro, non poteva costituire sufficiente
segnale informativo la corretta indicazione del reale luogo di produzione e
imbottigliamento, in quanto riportata in caratteri che non saltavano
sufficientemente all’occhio del pubblico e, pertanto, non erano in grado di
correggerne il potenziale errore.
Il Garante emetteva, perciò, giudizio di
ingannevolezza del messaggio abbinato al prodotto, comminava una sanzione
pecuniaria e assegnava al commercializzatore un termine per adeguare
l’etichettatura ai principi di correttezza informativa enunciati.
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Pubblicità ingannevole, il caso dell’acquavite “Filu Ferru”
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento n. 16785 – P15468 del 26 aprile 2007 (riferimenti normativi: decreto legislativo 74/1992 e decreto ministeriale 350/1999)
Costituisce pubblicità ingannevole la commercializzazione di una acquavite,
prodotta e imbottigliata a San Marino, con la denominazione di “filu e ferru”, a
cui siano abbinati delle immagini che richiamano la terra di Sardegna e che sono
idonee a suggerire ingannevolmente al consumatore una provenienza diversa da
quella reale.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato
(d’ora in avanti AGCM) torna su questo prodotto tradizionale sardo, dopo
essersene già occupata con il provvedimento n. 14609 del 4 agosto 2005, per
tracciare i limiti di legittimità della etichettatura utilizzata nella
fattispecie.
Questa conteneva, oltre alla denominazione di vendita (liquore
“filu e ferru”), un corredo di immagini tipiche della storia e del folklore
sardo (lo stemma dei quattro mori, la presenza di un uomo vestito in costume
tipico che suona le “launeddas”, un nuraghe). Solo nella parte inferiore della
etichetta e in caratteri meno evidenti si indicava il luogo di produzione e di
imbottigliamento nella Repubblica di San Marino.
Nel corso della istruttoria
avviata dalla AGCM è stata acquisita una nota della Regione Sardegna, che ha
chiarito che il “filu e ferru” rispetta i requisiti di “prodotto tradizionale”,
qualifica data ai prodotti agroalimentari le cui procedure di lavorazione,
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e, comunque, per un
periodo non inferiore ai venticinque anni, come stabilito dal D.M. 350/1999.
Peraltro, la suddetta nota ha cura di precisare che tale denominazione non mira
a garantire la provenienza delle materie utilizzate nel processo produttivo, in
quanto solo la Comunità europea con il riconoscimento dei marchi d’origine (DOP
e IGP) può garantire l’origine di un prodotto. Con la conseguenza che il termine
adottato di per sé risulta indicativo soltanto della denominazione più generica
di “acquavite”.
Fin qui, dunque, nulla poteva essere rimproverato alla ditta
che commercializzava il prodotto.
L’AGCM ha, però, evidenziato che
l’etichetta sottoposta al suo vaglio si spingeva ben oltre nella evocazione di
richiami caratteristici della Sardegna e alle sue tradizioni, in modo da
assumere potenzialità decettiva della platea dei consumatori, che potevano
essere indotti all’acquisto credendo che quella acquavite fosse effettivamente
il “filu e ferru” tipicamente prodotto in Sardegna. Al contrario, la scheda
tecnica trasmessa dalla Regione evidenziava l’importanza fondamentale da
riconoscere al processo di distillazione del vero prodotto tradizionale, fase
produttiva avvenuta in tutt’altra zona geografica e con materie prime di diversa
origine da quella sarda.
Per contro, non poteva costituire sufficiente
segnale informativo la corretta indicazione del reale luogo di produzione e
imbottigliamento, in quanto riportata in caratteri che non saltavano
sufficientemente all’occhio del pubblico e, pertanto, non erano in grado di
correggerne il potenziale errore.
Il Garante emetteva, perciò, giudizio di
ingannevolezza del messaggio abbinato al prodotto, comminava una sanzione
pecuniaria e assegnava al commercializzatore un termine per adeguare
l’etichettatura ai principi di correttezza informativa enunciati.
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