Pubblicità ingannevole, il caso della bevanda Etil-Nox

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento n. 15537 del 24 maggio 2006 (riferimenti normativi: artt. 19, 20, 21 e 24, d.lgs. 206/2005)

È ingannevole il messaggio pubblicitario della bevanda Etil-nox, che ne
propaganda la capacità di ridurre gli effetti indesiderati dell’alcol in tempi
brevi, non essendovi evidenza scientifica delle informazioni fornite al
consumatore.

Nel dicembre 2005 su Internet comparve per una
settimana un messaggio promozionale della bevanda denominata Etil-nox, il quale,
tra l’altro, affermava:

“Da oggi puoi scegliere. Il rivoluzionario drink
che aiuta ad eliminare l’alcool in eccesso. Naturale e sicuro al 100%… riduce
a pochi minuti il naturale processo di eliminazione dell’alcool e di conseguenza
abbassa di molto il tasso alcolico nel sangue favorendo un miglioramento dello
stato fisico della persona… favorisce una guida più sicura… mantiene
l’organismo più sano… contrasta la naturale formazione del tessuto adiposo
quando si assumono alcolici… contribuisce a mantenere in ordine il fegato…”.

L’intervento della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCOM) fu propiziata dalle lamentele di un consumatore, che ravvisava
l’ingannevolezza della propaganda della bevanda.
Come di prassi,
l’istruttoria del Garante si è articolata innanzitutto nella richiesta
all’operatore di documentazione di supporto alle affermazioni contenute nel
messaggio, oltre alla indicazione della composizione chimica del prodotto.
L’operatore spiegava che Etil-nox non era un farmaco, ma un prodotto erboristico
con funzioni diuretiche e che, proprio per questo, favoriva la depurazione
dell’organismo in caso di assunzione di alcolici. Si aggiungeva che il prodotto
conteneva altresì alcune sostanze (come il Guaranà, il Cardo mariano, l’Uva
ursina e altre) dotate di proprietà drenanti e antissodanti.
Il parere
espresso dall’Istituto Nazionale di Ricerca sull’Alimentazione e la Nutrizione
(INRAN) sottolineava come la bevanda in oggetto avesse una componente prevalente
di fruttosio, ma che la letteratura scientifica non forniva evidenze degli
effetti benefici di tale sostanza, come pure delle altre contenute
nell’Etil-nox, sugli stati di ubriachezza o più in generale sugli stati di
malessere generati dall’alcol. Al contrario, l’assunzione massiva di fruttosio
che la bevanda comportava doveva indurre a cautela per ragioni sanitarie.

Dopo avere raccolto anche il parere (negativo) dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, l’AGCOM era pronta a decidere.
Il giudizio è stato,
come è immaginabile, volto al riconoscimento netto della ingannevolezza del
messaggio. Si è osservato che la bevanda non era in grado in alcun modo di tener
fede alle promesse pubblicitarie di favorire lo smaltimento dell’alcol in tempi
brevissimi rispetto al ciclo metabolico ordinario, oltre a ridurre la formazione
di grassi connessi all’ingestione di alcol. È apparso, anzi, particolarmente
inappropriato che il claim sia stato sorretto da spiegazioni di tipo
parascientifico, tali da confermare fraudolentemente il consumatore nella
convinzione della bontà del prodotto nei suoi effetti salutari.
Vi è stato,
inoltre, un ulteriore risvolto critico da parte della AGCOM, che ha riguardato
la lesione dell’art. 24, D.Lgs. 206/2005, che entra in gioco quando il vizio
della pubblicità possa pregiudicare addirittura profili di tutela della salute
del consumatore (tema che spesso vediamo affrontato nelle pronunce del Garante,
segno che aspetti puramente commerciali, quale l’ingannevolezza della pubblicità
o dell’etichetta, possono interferire negativamente anche sulla sicurezza del
consumo alimentare). Nella specie si è stigmatizzato che le vanterie
salutistiche del prodotto potevano costituire un pericoloso incentivo al consumo
di alcol, nella infondata previsione di non doverne subire gli effetti negativi
perché contrastati dalle proprietà della bevanda. In questo senso, è esemplare,
del tutto in negativo, il subdolo richiamo alla “guida più sicura” che Etil-nox
garantirebbe.
Altro profilo critico è stato quello di avere omesso di
mettere in guardia dall’assunzione determinate categorie di destinatari, come i
diabetici, la cui incolumità può essere messa a rischio da assunzioni così
massicce di zuccheri. Da ultimo, è interessante menzionare le modalità con cui è
stata determinata la sanzione, in modo da sottolineare quali sono i fattori che
entrano nella valutazione del Garante.
Tra il minimo e il massimo legali
della sanzione pecuniaria si è formulata una prima determinazione della pena
base (che si attesta a poco meno della metà del massimo), valutata la gravità
della trasgressione, ma anche la brevità del periodo di diffusione. Si è poi
riconosciuto in senso attenuativo della sanzione il fatto che il messaggio fosse
ormai cessato e che l’operatore fosse un imprenditore individuale, che per
giunta aveva ormai chiuso la propria attività (e, quindi, ragionevolmente con
risorse economiche contenute).

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