Nel caso di rinvenimento di carne macinata per ragù contaminata da
salmonella è correttamente imputata la violazione dell’art. 5, lett. d, l.
283/1962, in quanto sostanza alimentare “nociva”. La fattispecie in questione
richiede che sia data la prova in concreto della nocività dell’alimento. La pena
accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna è comminabile in
presenza di “frode tossica o comunque dannosa”, la quale richiede la ricorrenza
da almeno uno di questi elementi: la tossicità dell’alimento o l’evenienza di un
danno al consumatore.
Anche i profani di biologia che, però, si
occupano di alimenti sanno che la carne macinata è un ottimo terreno di
incubazione e proliferazione di germi patogeni, come Salmonella. Non sorprende,
dunque, che l’alimento risultato irregolare alle analisi fosse proprio della
carne macinata per ragù, probabilmente mal conservata.
Dal punto di vista
giuridico, il primo problema che pone un fatto del genere è la sua corretta
qualificazione in termini di illecito penale. La giurisprudenza non appare
essere sempre stata uniforme, in quanto una sentenza del 1992 aveva riconosciuto
l’esistenza del delitto di cui all’art. 444 del codice penale (relativo al
commercio di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica), in quanto
salmonella è un germe in grado di provocare danni alla salute, talvolta anche
letali. Per la precisione, tale sentenza aveva escluso che fosse necessario
stabilire la specifica virulenza del germe in quella data situazione. Questa
impostazione è stata, peraltro, oggetto in più occasioni di voci critiche del
mondo veterinario, che hanno obiettato che non è possibile dare un giudizio
accurato sulla potenzialità lesiva della Salmonella prescindendo dalla
conoscenza della sua tipologia (ceppo) e della carica infettante.
La
giurisprudenza più recente e più consolidata ha riportato i casi di
contaminazione da Salmonella nell’ambito dell’art. 5, lett. d, della l. 283/1962
come ipotesi di sostanza alimentare “nociva”. La differenza non è solo
nominalistica, in quanto l’art. 5 è una contravvenzione e non un delitto, punita
con pena detentiva più modesta o con pena pecuniaria, ed è reato oblazionabile
(il che significa che pagando una somma di denaro il reato si estingue). In
altra occasione abbiamo spiegato le nostre perplessità su tale qualificazione
giuridica per ragioni di ordine sistematico relative ai rapporti tra l’art. 444
C .P. e l’art. 5 della l. 283/1962, che non è il caso di riprendere.
Comunque sia, anche le sentenze che ravvisano la violazione dell’art. 5
richiedono che la pericolosità della sostanza sia dimostrata in concreto. Ciò
vuol dire che il giudice deve avere la prova che l’alimento contaminato sia in
grado, ove ingerito, di causare dei danni alla salute. Non occorre, invece, che
questi danni si manifestino realmente, per il semplice motivo che il reato
sussiste anche se l’alimento è anche soltanto detenuto per essere venduto o
somministrato.
La prova di una tale situazione di pericolo non sarà di regola
difficile in presenza di un alimento contaminato da Salmonella, germe che ha la
proprietà di causare disturbi (anche gravi) di natura
gastrointestinale.
Inevitabilmente la prova di cui sopra dovrà essere data
per mezzo di analisi di laboratorio, che permettano di identificare il germe
nell’alimento. Dopo di che, o si accetta che esso vada considerato in ogni caso
nocivo per sua natura – e allora non occorrerà nessun accertamento ulteriore -,
o si pretende che sia anche dimostrata la sua effettiva virulenza nel caso
specifico – e allora ci si affiderà alle valutazioni tecnico-scientifiche di un
esperto, che risponderà anche in base a quanto conosciuto in
letteratura.
Tutto quanto detto finora è un po’ una premessa per arrivare al
punto della sentenza che ci interessa di più mettere in risalto, in quanto si
tratta di questione raramente affrontata in giurisprudenza.
L’ultimo comma
dell’art. 6, l. 283/1962 stabilisce che in caso di frode tossica o dannosa la
condanna importa la pubblicazione della sentenza per estratto in uno o più
giornali a diffusione nazionale, indicati dal giudice.
Ma quand’è che si ha
una “frode tossica o comunque dannosa”?
Anche su questo concetto non vi è
concordia di opinioni. Secondo una tesi più restrittiva e apparentemente più
aderente al tenore letterale del disposto normativo, per aversi “frode tossica”
deve considerarsi sia un aspetto (oggettivo) di tossicità/dannosità del prodotto
sia un profilo (soggettivo) di fraudolenza (come potrebbe essere la volontaria
condotta di sofisticazione alimentare).
La testi più seguita in
giurisprudenza mette viceversa l’accento sul solo aspetto oggettivo. Ne è un
esempio anche la sentenza commentata, che infatti richiede alternativamente la
tossicità dell’alimento o addirittura l’evento di danno al consumatore. Cosicché
la frode tossica viene ravvisata anche in reati colposi come l’art. 5 della l.
283/1962 senza la necessità di prevederla solo per le ipotesi dolose di vera e
propria frode in senso stretto.
Quanto alle conseguenze del ricorrere della
frode tossica, queste sono piuttosto drastiche. Innanzitutto non sono
concedibili né la sospensione condizionale della pena né la non menzione della
condanna nel casellario giudiziale ostensibile a richiesta dei privati. Si vede
bene che, soprattutto, il primo effetto è particolarmente incisivo perché
comporta l’inevitabile esecuzione della pena. La particolare importanza del bene
protetto, quello della salute, giustifica la particolare severità del
trattamento sanzionatorio.
L’altro effetto della condanna per frode tossica
è, come si diceva, la pubblicazione della sentenza per estratto sui giornali. In
altre parole, sul giornale verrà indicato che Tizio è stato condannato a una
certa pena da un certo tribunale per uno dei reati ricadenti nel concetto di
frode tossica. Lo scopo di questa norma è nel contempo punitivo e preventivo. Da
una parte, si vuole infliggere all’autore di determinati reati alimentari il
(probabile) danno commerciale derivante dalla divulgazione della notizia della
condanna, avvertendo i consumatori di fare attenzione a servirsi da quel
soggetto. Dall’altra, si spera che proprio la previsione di una tale conseguenza
faccia rigare diritto gli operatori economici nel rispetto delle regole.
La
sentenza ha ribadito che le pene accessorie inerenti alla condanna per frode
tossica o dannosa sono applicabili solo se tale condotta sia stata
specificamente contestata nel capo d’imputazione. Ciò in ragione del fatto che
gli effetti che ne possono discendere sono talmente gravi che l’imputato deve
essere messo in grado di difendersi sugli specifici aspetti che potrebbero
portare alla sua condanna per quella particolare condotta.
L’efficacia della
pena accessoria della pubblicazione è stata ritenuta tale da giustificarne
l’estensione al campo degli illeciti amministrativi.
Infatti, l’art. 7 del
decreto sulla depenalizzazione (n. 507/1999) ha previsto, per gli illeciti
amministrativi più gravi (in relazione alla sanzione pecuniaria inflitta, che
non deve essere inferiore ai vecchi 15 milioni di lire) la facoltà – non dunque
l’obbligo – di irrogare la sanzione accessoria della affissione del
provvedimento sanzionatorio o la sua pubblicazione sulla carta
stampata.
Costituisce una novità assoluta l’affissione, che consiste nella
esibizione al pubblico di un estratto del provvedimento nei locali di produzione
o commercio dove l’operatore sanzionato ha la sua l’attività.
L’affissione ha
senz’altro una portata meno diffusiva della pubblicazione sui giornali, ma,
specie per piccoli produttori o esercenti, è in grado di raggiungere tutti o la
gran parte dei consumatori che effettivamente entrano in contatto con
quell’operatore e, dunque, può avere un effetto perfino più penetrante, sebbene
circoscritto localmente.
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Pubblicazione della sentenza di condanna se la frode è “tossica”
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 34809 del 14 settembre 2007 (riferimenti normativi: articolo 5, lettera d, e articolo 6, legge 283/1962)
Nel caso di rinvenimento di carne macinata per ragù contaminata da
salmonella è correttamente imputata la violazione dell’art. 5, lett. d, l.
283/1962, in quanto sostanza alimentare “nociva”. La fattispecie in questione
richiede che sia data la prova in concreto della nocività dell’alimento. La pena
accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna è comminabile in
presenza di “frode tossica o comunque dannosa”, la quale richiede la ricorrenza
da almeno uno di questi elementi: la tossicità dell’alimento o l’evenienza di un
danno al consumatore.
Anche i profani di biologia che, però, si
occupano di alimenti sanno che la carne macinata è un ottimo terreno di
incubazione e proliferazione di germi patogeni, come Salmonella. Non sorprende,
dunque, che l’alimento risultato irregolare alle analisi fosse proprio della
carne macinata per ragù, probabilmente mal conservata.
Dal punto di vista
giuridico, il primo problema che pone un fatto del genere è la sua corretta
qualificazione in termini di illecito penale. La giurisprudenza non appare
essere sempre stata uniforme, in quanto una sentenza del 1992 aveva riconosciuto
l’esistenza del delitto di cui all’art. 444 del codice penale (relativo al
commercio di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica), in quanto
salmonella è un germe in grado di provocare danni alla salute, talvolta anche
letali. Per la precisione, tale sentenza aveva escluso che fosse necessario
stabilire la specifica virulenza del germe in quella data situazione. Questa
impostazione è stata, peraltro, oggetto in più occasioni di voci critiche del
mondo veterinario, che hanno obiettato che non è possibile dare un giudizio
accurato sulla potenzialità lesiva della Salmonella prescindendo dalla
conoscenza della sua tipologia (ceppo) e della carica infettante.
La
giurisprudenza più recente e più consolidata ha riportato i casi di
contaminazione da Salmonella nell’ambito dell’art. 5, lett. d, della l. 283/1962
come ipotesi di sostanza alimentare “nociva”. La differenza non è solo
nominalistica, in quanto l’art. 5 è una contravvenzione e non un delitto, punita
con pena detentiva più modesta o con pena pecuniaria, ed è reato oblazionabile
(il che significa che pagando una somma di denaro il reato si estingue). In
altra occasione abbiamo spiegato le nostre perplessità su tale qualificazione
giuridica per ragioni di ordine sistematico relative ai rapporti tra l’art. 444
C .P. e l’art. 5 della l. 283/1962, che non è il caso di riprendere.
Comunque sia, anche le sentenze che ravvisano la violazione dell’art. 5
richiedono che la pericolosità della sostanza sia dimostrata in concreto. Ciò
vuol dire che il giudice deve avere la prova che l’alimento contaminato sia in
grado, ove ingerito, di causare dei danni alla salute. Non occorre, invece, che
questi danni si manifestino realmente, per il semplice motivo che il reato
sussiste anche se l’alimento è anche soltanto detenuto per essere venduto o
somministrato.
La prova di una tale situazione di pericolo non sarà di regola
difficile in presenza di un alimento contaminato da Salmonella, germe che ha la
proprietà di causare disturbi (anche gravi) di natura
gastrointestinale.
Inevitabilmente la prova di cui sopra dovrà essere data
per mezzo di analisi di laboratorio, che permettano di identificare il germe
nell’alimento. Dopo di che, o si accetta che esso vada considerato in ogni caso
nocivo per sua natura – e allora non occorrerà nessun accertamento ulteriore -,
o si pretende che sia anche dimostrata la sua effettiva virulenza nel caso
specifico – e allora ci si affiderà alle valutazioni tecnico-scientifiche di un
esperto, che risponderà anche in base a quanto conosciuto in
letteratura.
Tutto quanto detto finora è un po’ una premessa per arrivare al
punto della sentenza che ci interessa di più mettere in risalto, in quanto si
tratta di questione raramente affrontata in giurisprudenza.
L’ultimo comma
dell’art. 6, l. 283/1962 stabilisce che in caso di frode tossica o dannosa la
condanna importa la pubblicazione della sentenza per estratto in uno o più
giornali a diffusione nazionale, indicati dal giudice.
Ma quand’è che si ha
una “frode tossica o comunque dannosa”?
Anche su questo concetto non vi è
concordia di opinioni. Secondo una tesi più restrittiva e apparentemente più
aderente al tenore letterale del disposto normativo, per aversi “frode tossica”
deve considerarsi sia un aspetto (oggettivo) di tossicità/dannosità del prodotto
sia un profilo (soggettivo) di fraudolenza (come potrebbe essere la volontaria
condotta di sofisticazione alimentare).
La testi più seguita in
giurisprudenza mette viceversa l’accento sul solo aspetto oggettivo. Ne è un
esempio anche la sentenza commentata, che infatti richiede alternativamente la
tossicità dell’alimento o addirittura l’evento di danno al consumatore. Cosicché
la frode tossica viene ravvisata anche in reati colposi come l’art. 5 della l.
283/1962 senza la necessità di prevederla solo per le ipotesi dolose di vera e
propria frode in senso stretto.
Quanto alle conseguenze del ricorrere della
frode tossica, queste sono piuttosto drastiche. Innanzitutto non sono
concedibili né la sospensione condizionale della pena né la non menzione della
condanna nel casellario giudiziale ostensibile a richiesta dei privati. Si vede
bene che, soprattutto, il primo effetto è particolarmente incisivo perché
comporta l’inevitabile esecuzione della pena. La particolare importanza del bene
protetto, quello della salute, giustifica la particolare severità del
trattamento sanzionatorio.
L’altro effetto della condanna per frode tossica
è, come si diceva, la pubblicazione della sentenza per estratto sui giornali. In
altre parole, sul giornale verrà indicato che Tizio è stato condannato a una
certa pena da un certo tribunale per uno dei reati ricadenti nel concetto di
frode tossica. Lo scopo di questa norma è nel contempo punitivo e preventivo. Da
una parte, si vuole infliggere all’autore di determinati reati alimentari il
(probabile) danno commerciale derivante dalla divulgazione della notizia della
condanna, avvertendo i consumatori di fare attenzione a servirsi da quel
soggetto. Dall’altra, si spera che proprio la previsione di una tale conseguenza
faccia rigare diritto gli operatori economici nel rispetto delle regole.
La
sentenza ha ribadito che le pene accessorie inerenti alla condanna per frode
tossica o dannosa sono applicabili solo se tale condotta sia stata
specificamente contestata nel capo d’imputazione. Ciò in ragione del fatto che
gli effetti che ne possono discendere sono talmente gravi che l’imputato deve
essere messo in grado di difendersi sugli specifici aspetti che potrebbero
portare alla sua condanna per quella particolare condotta.
L’efficacia della
pena accessoria della pubblicazione è stata ritenuta tale da giustificarne
l’estensione al campo degli illeciti amministrativi.
Infatti, l’art. 7 del
decreto sulla depenalizzazione (n. 507/1999) ha previsto, per gli illeciti
amministrativi più gravi (in relazione alla sanzione pecuniaria inflitta, che
non deve essere inferiore ai vecchi 15 milioni di lire) la facoltà – non dunque
l’obbligo – di irrogare la sanzione accessoria della affissione del
provvedimento sanzionatorio o la sua pubblicazione sulla carta
stampata.
Costituisce una novità assoluta l’affissione, che consiste nella
esibizione al pubblico di un estratto del provvedimento nei locali di produzione
o commercio dove l’operatore sanzionato ha la sua l’attività.
L’affissione ha
senz’altro una portata meno diffusiva della pubblicazione sui giornali, ma,
specie per piccoli produttori o esercenti, è in grado di raggiungere tutti o la
gran parte dei consumatori che effettivamente entrano in contatto con
quell’operatore e, dunque, può avere un effetto perfino più penetrante, sebbene
circoscritto localmente.
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