Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 20 maggio 2003, nella causa C-108/01 (riferimenti normativi: reg. CEE 2081/92; reg. CE 1107/96; artt. 29 e 30, Trattato CE)

Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei
prodotti agricoli ed alimentari dev’essere interpretato nel senso che non si
oppone a che l’uso di una denominazione di origine protetta sia subordinato a
una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali
l’affettamento e il confezionamento del prodotto, qualora una tale condizione
sia prevista nel disciplinare.
Il fatto di subordinare l’uso della
denominazione di origine protetta «prosciutto di Parma» per il prosciutto
commercializzato a fette alla condizione che le operazioni di affettamento e di
confezionamento siano effettuate nella zona di produzione costituisce una misura
di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione ai sensi
dell’art. 29 CE, ma può essere considerato giustificato e quindi compatibile con
quest’ultima disposizione.
Tuttavia, la condizione di cui trattasi non è
opponibile agli operatori economici, se non è stata portata a loro conoscenza
mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria.

La Corte di
Giustizia interviene con questa sentenza – e con quella di analogo tenore
relativa al Grana padano (pronunciata in pari data in causa C-469/00) – su una
materia molto delicata per gli intuibili profili di eccezionale rilevanza
economica che vi sono implicati, quale quella dei limiti di tutelabilità dei
prodotti a denominazione protetta.
Più in particolare la decisione ha
riguardato la controversia sulla estensione della esclusiva, legata a
determinate circoscrizioni territoriali in cui si radica il prodotto protetto,
di fasi diverse dalla produzione e apparentemente estranee a connotazioni di
peculiare qualità, come l’affettamento e il confezionamento, nella specie del
prosciutto di Parma.
Questione non certo banale, non solo per le
ripercussioni economiche di cui si diceva, ma già sul piano interpretativo e per
nulla scontata; tanto è vero che l’avvocato generale aveva dedotto conclusioni
difformi da quelle poi accolte dalla Corte.
Conviene, però, fare un passo
indietro per meglio inquadrare processualmente la vicenda.
Il Consorzio del
Prosciutto di Parma, e un produttore italiano, contestavano la legittimità della
commercializzazione nel Regno Unito come prosciutto a denominazione protetta di
un prodotto regolarmente marcato e acquistato sul mercato italiano, in forma di
cosce intere e successivamente affettato e confezionato in quel Paese.
Veniva
così adita la House of Lords, la quale rimetteva alla Corte di Giustizia, ai
sensi dell’art. 234 del Trattato, la decisione sulla questione pregiudiziale se
il reg. 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine trovasse applicazione anche per le fasi post-produttive
in contestazione.
La Corte, come al solito, è partita da una ricognizione
della legislazione comunitaria e nazionale pertinente alla questione
sottopostale. In particolare, la Corte ha evidenziato che l’art. 25 del decreto
15.2.1993, n. 253 – che costituisce il regolamento di esecuzione della legge
13.2.1990 n. 26 – prevede che le operazioni di affettamento e di confezionamento
del prosciutto di Parma siano effettuate presso laboratori situati nella zona
tipica di produzione; mentre il successivo art. 26 impone la presenza di
incaricati del Consorzio di tutela al momento dell’affettamento e del
confezionamento del prodotto.
Altra norma cardine su cui si impernierà il
ragionamento del giudice comunitario è l’art. 4, reg. 2081/92 secondo cui per
beneficiare di una denominazione d’origine protetta (Dop) i prodotti devono
essere conformi ad un disciplinare.
Viene, infine, ricordato che il
regolamento CE n. 1107/96, entrato in vigore il 21 giugno 1996 (l’indicazione
temporale ha la sua importanza, come vedremo), reca la registrazione, in
particolare, della Dop “prosciutto di Parma”, sotto la rubrica “preparazioni di
carni”.
Fatta questa carrellata normativa, la Corte passa a considerare che
il disciplinare in base al quale la Dop in questione è stata registrata ai sensi
del reg. 1107/96 menziona esplicitamente il requisito di un affettamento e di un
confezionamento del prodotto nella zona di produzione per il prosciutto
commercializzato a fette (in situazione diverse dalla vendita al dettaglio e
dalla ristorazione), e fa espresso rinvio alla legislazione nazionale di
riferimento.
Pertanto, prosegue la Corte, ne deriva che è proprio il
disciplinare a costituire lo strumento che determina l’ampiezza della tutela che
il regolamento comunitario garantisce, in quanto esso contiene la definizione
dettagliata del prodotto protetto, stabilita dai produttori interessati e
riconosciuta dallo Stato membro, nonché dalla Commissione che registra la
Dop.
D’altra parte, l’art. 4, reg. 2081/92 autorizza implicitamente
l’adozione di regole tecniche particolari che si applicano alle operazioni che
portano a diverse presentazioni sul mercato di uno stesso prodotto, affinché
quest’ultimo, da un lato, soddisfi il criterio di qualità che muove la scelta
dei consumatori e, dall’altro, offra la garanzia di un’origine geografica certa,
posto che l’affettamento è idoneo a rimuovere la marcatura del prosciutto,
rendendo più dubbia la riconduzione del prodotto alla sua origine
garantita.
Questa prima conclusione dei giudici comunitari – nel senso della
ammissibilità dell’ampliamento delle caratteristiche protette di qualità
all’affettamento e al confezionamento, se previste come tali dal disciplinare –
non ha impedito di osservare che una simile normativa costituisce di fatto una
misura equivalente a una restrizione quantitativa alla libera circolazione delle
merci ai sensi dell’art. 29 del Trattato, poiché sortisce l’effetto di
restringere le correnti di esportazione del prosciutto Dop e di creare così una
disparità di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo
commercio di esportazione.
Peraltro, non ogni misura che incorra di per se
stessa nel divieto dell’art. 29 deve essere cassata, in quanto sono ammesse
delle eccezioni ai sensi del successivo art. 30, in particolare quelle a tutela
della proprietà industriale e commerciale, tutela che “copre” anche le
denominazioni protette.
Ora, dal momento che scopo del reg. 2081/92 è quello
di salvaguardare le caratteristiche di qualità della produzione alimentare,
quale ricercata dai consumatori, si può affermare – sostiene la Corte – che
anche le operazioni di affettamento e confezionamento sono importanti e “possono
nuocere alla qualità e, di conseguenza, alla reputazione della Dop se vengano
effettuate in condizioni che portano a un prodotto non conforme alle qualità
organolettiche associate a quest’ultimo”.
Del resto, prosegue la Corte,
proprio queste operazioni possono incidere negativamente sulla garanzia di
autenticità del prodotto.
Infatti, quando esse vengono effettuate al di fuori
della zona di origine, non sono sottoposte al controllo degli ispettori del
Consorzio e, pertanto, aumenta il rischio di frode.
Ne consegue, conclude la
Corte sul punto, che le restrizioni agli scambi derivanti da queste limitazioni
del disciplinare sono giustificate e, pertanto, compatibili con il dettato
dell’art. 29 Tratt.
Fin qui le importanti – specie per i produttori
consorziati – affermazioni di principio della Corte di Giustizia.
La quale,
però, arriva in definitiva a una decisione sfavorevole nel caso specifico sotto
un diverso profilo: quello della certezza del diritto e della conoscibilità
delle norme di comportamento.
Infatti, si fa notare che il reg. 2081/92 non
prevede la pubblicazione del disciplinare (in cui per il prosciutto di Parma è
menzione del collegamento territoriale anche delle operazioni di affettamento e
confezionamento).
Al contrario, “il principio di certezza del diritto
richiedeva che la condizione di cui trattasi fosse portata a conoscenza dei
terzi mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria, pubblicità
che avrebbe potuto essere realizzata mediante la menzione di questa condizione
nel regolamento n. 1107/96. Non essendo stata portata a conoscenza dei terzi, la
detta condizione non può essere fatta valere nei loro confronti dinanzi a un
giudice nazionale, che sia ai fini di una sanzione penale o nell’ambito di un
procedimento civile”.

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