Allorché nella condotta di produzione/commercializzazione di alimenti contaminati da Escherichia coli siano ritenuti sussistenti gli estremi della “pericolosità per la salute pubblica”, è esclusa l’applicabilità degli articoli 5 e 6 della legge 283/1962, restando le relative contravvenzioni assorbite nei delitti previsti dagli articoli 444 e 452 del Codice penale.
La decisione della Cassazione è piuttosto povera di elementi di fatto per potere svolgere un commento approfondito. Sappiamo comunque che l’imputato era stato ritenuto responsabile della violazione dell’articolo 5 della legge 283/1962 (verosimilmente lettera c)) per avere detenuto un qualche prodotto (forse molluschi bivalvi o carne macinata, visto l’implicito riferimento al regolamento (CE) 1441/2007) contaminato da “‘ischerichia coli” (così nel testo!) per valori tre volte superiori al limite soglia, e gli veniva applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131 bis del Codice penale. Si dice anche che il giudice, respingendo un’argomentazione della difesa, aveva ritenuto inverosimile che la contaminazione potesse essere avvenuta durante il trasporto dei campioni sigillati e con strumentazione adeguata.
Il punto che ci interessa è, però, un altro.
La Corte, richiamata la giurisprudenza precedente, afferma che qualora l’alimento sia pericoloso per la salute pubblica rimane integrato il più grave delitto di cui all’articolo 444 del Codice penale (nella forma colposa dell’articolo 452 del Codice penale) anziché la contravvenzione dell’articolo 5 della legge 283/1962. Fatto salvo che non è dato di sapere a quale motivo di ricorso si sia voluto rispondere con tale affermazione, che nell’economia dell’ordinanza appare gratuita in quanto ininfluente sulla decisione, essa è esatta in linea di principio. Purtroppo, non è chiaro come il principio si incardini nel caso concreto. Si voleva forse dire che la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell’articolo 444 del Codice penale? È questo il tema su cui conviene soffermarsi.
La giurisprudenza penale che si è occupata di contaminazione da Escherichia coli sopra i valori soglia ha di regola ravvisato il reato di cui all’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962. Nel caso di specie, però, il valore accertato era il triplo di quello ammesso. In una situazione del genere, si può dire che il prodotto è pericoloso per la salute pubblica ai sensi dell’articolo 444 del Codice penale?
Occorre chiarire che il mero superamento dei valori-limite non determina di per sé la configurabilità di un pericolo “concreto” per la salute. Infatti, tali limiti sono fissati prudenzialmente secondo il principio di precauzione, mirando ad evitare la circolazione di alimenti non accertatamente innocui. Ora, però, è anche vero che c’è superamento e superamento del limite. Infatti, talvolta è stato imputato il reato più grave, ma per valori moltiplicativi molto rilevanti rispetto al limite. E non si direbbe che fosse questo il caso per azzardare una contestazione diversa da quella dell’articolo 5.
Comunque, una valutazione di concreta pericolosità dell’alimento dovrebbe tendenzialmente passare attraverso una consulenza tecnica o una perizia, senza basarsi esclusivamente sul referto di analisi.
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Produzione e/o commercializzazione di alimenti contaminati da Escherichia coli
Cassazione penale, ordinanza n. 40763 del 5 novembre 2024 (riferimenti normativi: articoli 5 e 6 della legge 283/1962; articoli 444 e 452 del Codice penale)
Allorché nella condotta di produzione/commercializzazione di alimenti contaminati da Escherichia coli siano ritenuti sussistenti gli estremi della “pericolosità per la salute pubblica”, è esclusa l’applicabilità degli articoli 5 e 6 della legge 283/1962, restando le relative contravvenzioni assorbite nei delitti previsti dagli articoli 444 e 452 del Codice penale.
La decisione della Cassazione è piuttosto povera di elementi di fatto per potere svolgere un commento approfondito. Sappiamo comunque che l’imputato era stato ritenuto responsabile della violazione dell’articolo 5 della legge 283/1962 (verosimilmente lettera c)) per avere detenuto un qualche prodotto (forse molluschi bivalvi o carne macinata, visto l’implicito riferimento al regolamento (CE) 1441/2007) contaminato da “‘ischerichia coli” (così nel testo!) per valori tre volte superiori al limite soglia, e gli veniva applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131 bis del Codice penale. Si dice anche che il giudice, respingendo un’argomentazione della difesa, aveva ritenuto inverosimile che la contaminazione potesse essere avvenuta durante il trasporto dei campioni sigillati e con strumentazione adeguata.
Il punto che ci interessa è, però, un altro.
La Corte, richiamata la giurisprudenza precedente, afferma che qualora l’alimento sia pericoloso per la salute pubblica rimane integrato il più grave delitto di cui all’articolo 444 del Codice penale (nella forma colposa dell’articolo 452 del Codice penale) anziché la contravvenzione dell’articolo 5 della legge 283/1962. Fatto salvo che non è dato di sapere a quale motivo di ricorso si sia voluto rispondere con tale affermazione, che nell’economia dell’ordinanza appare gratuita in quanto ininfluente sulla decisione, essa è esatta in linea di principio. Purtroppo, non è chiaro come il principio si incardini nel caso concreto. Si voleva forse dire che la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell’articolo 444 del Codice penale? È questo il tema su cui conviene soffermarsi.
La giurisprudenza penale che si è occupata di contaminazione da Escherichia coli sopra i valori soglia ha di regola ravvisato il reato di cui all’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962. Nel caso di specie, però, il valore accertato era il triplo di quello ammesso. In una situazione del genere, si può dire che il prodotto è pericoloso per la salute pubblica ai sensi dell’articolo 444 del Codice penale?
Occorre chiarire che il mero superamento dei valori-limite non determina di per sé la configurabilità di un pericolo “concreto” per la salute. Infatti, tali limiti sono fissati prudenzialmente secondo il principio di precauzione, mirando ad evitare la circolazione di alimenti non accertatamente innocui. Ora, però, è anche vero che c’è superamento e superamento del limite. Infatti, talvolta è stato imputato il reato più grave, ma per valori moltiplicativi molto rilevanti rispetto al limite. E non si direbbe che fosse questo il caso per azzardare una contestazione diversa da quella dell’articolo 5.
Comunque, una valutazione di concreta pericolosità dell’alimento dovrebbe tendenzialmente passare attraverso una consulenza tecnica o una perizia, senza basarsi esclusivamente sul referto di analisi.
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