CassazionePenale
Sez. III,
Svolgimento del processo
Il tribunale di Sala
Consilina, con sentenza del 12 febbraio del 2008, condannava G.C. alla pena di
Euro 5000,00 di ammenda, quale responsabile, in concorso di circostanze
attenuanti generiche, del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d)
perchè nella qualità di responsabile legale del Caseificio Campolongo, omettendo
il controllo del latte diretto al proprio stabilimento (controllo che iniziava
ad effettuare solo dopo il prelievo dei campioni da parte del personale
dell’ASL), produceva ed immetteva in commercio latte non regolamentare per la
presenza di Aflatossina M1 in misura superiore a quella consentita e perciò
nociva per la salute.
Fatto accertato il (OMISSIS).
Il fatto nella
sentenza impugnata è stato ricostruito nella maniera seguente.
Verso la fine
del mese di settembre dell’anno 2005 presso l’azienda “Caseificio Campolongo”
dell’odierno imputato, sita in (OMISSIS), alcuni dipendenti dell’Unità Operativa
veterinaria dell’ASL (OMISSIS) del distretto di Sala Consilina effettuarono dei
prelievi, al momento dello scarico, sul latte trasportato all’interno del
caseificio.
In seguito, dalle analisi di laboratorio eseguite dall’istituto
Zooprofilattico di (OMISSIS), emerse la presenza di flatossine M1 in misura
superiore alla soglia consentita.
Successivamente, in data 18.10.2005, gli
stessi operatori prelevarono, all’interno del medesimo caseificio, del latte
fresco intero già confezionato in buste e, quindi, pronto per la
distribuzione.
In particolare tra le centoventi buste ne erano state
prelevate quattro ed inviate all’istituto di laboratorio suindicato per le
analisi.
All’interno di tali campioni era rilevata, nuovamente, la presenza
di Aflatossina M1 in misura superiore alla soglia consentita, tale da poter
creare effetti nocivi all’organismo umano, ed in particolare al fegato e ai
reni, se assunta in modo continuativo.
A seguito di ulteriori controlli non
era emersa più la presenza di Aflatossina in misura superiore alla soglia
consentita.
Sulla base di tali elementi il tribunale ha ritenuto provata la
penale responsabilità del prevenuto.
Avverso la decisione l’imputato, per
mezzo del proprio difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso dalla
corte territoriale deducendo:
1) la nullità della sentenza per la violazione
dell’art. 544 c.p.p., comma 3 per il mancato rispetto del termine per il
deposito della sentenza;
2) la violazione dell’art. 514 c.p.p. perchè il
teste C. N. era stata autorizzato durante l’escussione a consultare atti non
sottoscritti dallo stesso ma da terzi ed ha testimoniato su fatti ai quali non
aveva assistito;
3) mancanza di motivazione sulla responsabilità:
il
ricorrente, dopo avere premesso che i campioni non erano stati sottoposti a
sequestro per cui avevano potuto subire manomissioni o eventuali scambi, assume
di essere venuto a conoscenza del prelevamento dei campioni solo in data 5
febbraio del 2008, quando non poteva più chiedere la revisione delle analisi;
inoltre la percentuale di Aflatossina risultata dalle analisi era riferita al
latte in polvere e non a quello fresco.
Motivi della
decisione
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto
di ragione.
Il primo motivo è manifestamente infondato perchè l’inosservanza
del termine per il deposito della motivazione della sentenza non determina
alcuna nullità della sentenza stessa, ma rileva solo sotto il profilo
disciplinare.
Del pari infondato è anche il secondo motivo poichè l’art. 514
c.p.p., comma 2, ultima parte, autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia
giudiziaria a servirsi nel corso dell’esame di atti, di cui sarebbe vietata la
lettura, nei limiti fissati dall’art. 499, comma 5 ossia può consultare, su
autorizzazione del presidente, atti da lui redatti in aiuto alla memoria.
La
norma dianzi indicata è stata dettata dalla constatazione dell’alterabilità
della memoria umana come fonte di prova e dalla necessità di porvi rimedio per
non disperdere la prova stessa.
Abilitato alla consultazione è l’agente che
abbia partecipato all’attività documentata, essendo irrilevante che abbia
sottoscritto personalmente l’atto, in quanto esistono casi in cui, per ragioni
di gerarchia o organizzazione interna alla polizia, le relative attività sono
documentate solo da alcuni partecipi ovvero dai dirigenti.
Quindi la
locuzione “documenti da lui redatti” contenuta nel quinto comma dell’art. 499
c.p.p., richiamato dall’art. 514 c.p.p,quando il testimone è un ufficiale o
agente di polizia giudiziaria, deve intendersi riferita non solo al compilatore
del documento o a colui che sottoscrivendolo se ne è assunta la paternità, ma
anche a tutti quanti abbiano comunque cooperato alla formazione dello stesso
ancorchè esso sia stato sottoscritto solo dal dirigente l’ufficio o dal
superiore gerarchico (cfr. Cass. sez. 1^, 8 giugno 1994 Morabito).
Pertanto è
ammissibile la consultazione, da parte dell’organo di polizia esaminato come
teste, di documentazione che non abbia personalmente redatto o sottoscritto
purchè si riferisca ad operazioni alle quali il deponente abbia partecipato o
comunque ad operazioni effettuate dall’ufficio da lui diretto o presso il quale
presta servizio.
Con riferimento al terzo motivo si osserva che dal verbale
di prelevamento dei campioni emerge che alle operazioni di prelievo era presente
lo stesso G.C. e che il (OMISSIS) furono prelevati quattro campioni dei quali
uno fu consegnato allo stesso G.C..
Al campione n. 5 si fa riferimento nel
modulo predisposto utilizzato per il verbale, ma si tratta di dicitura che il
compilatore aveva omesso di cancellare.
Non si è quindi verificata alcuna
nullità durante le operazioni di prelevamento dei campioni.
D’altra parte,
secondo l’orientamento di questa Corte, (Cass. nn. 29737 e 37400 del 2006; n.
38857 del 2002) costituisce nullità soggetta al cosiddetto regime intermedio
previsto dall’art. 180 c.p. p. il mancato rispetto delle formalità volte a
garantire la partecipazione della parte privata all’analisi dei campioni
prelevati con riferimento ad alimenti deperibili; qualora tale violazione non
venga ritualmente dedotta, risulta legittima l’acquisizione al fascicolo
dibattimentale del certificato di analisi che, in ipotesi di alimenti
deperibili, va considerato atto irripetibile e può essere utilizzato quale mezzo
di prova.
Fondate sono invece le residue censure contenute nel motivo
terzo.
Il tribunale ha affermato la responsabilità del prevenuto sulla base
della deposizione del teste G.P., in servizio presso l’istituto Zooprofilattico
Sperimentale di (OMISSIS), il quale secondo il tribunale aveva confermato che
sul campione costituito dal latte imbustato e prelevato il (OMISSIS) la presenza
di aflatossina M1 era risultata in misura superiore a quella consentita ed aveva
aggiunto che il laboratorio di (OMISSIS) era stato accreditato dall’Organismo di
Riconoscimento istituito presso il Ministero della salute.
Nel ricorso si è
dedotto, tra l’altro, il travisamento di tale testimonianza.
Sul punto la
censura è fondata perchè la testimonianza del G. C., che questo collegio ha
dovuto esaminare, perchè si è dedotta l’illogicità della motivazione con
riferimento ad uno specifico atto processuale indicato nel ricorso, non
accredita in maniera univoca l’affermazione contenuta nella decisione
impugnata.
Il teste invero ha precisato che un solo campione non era
regolamentare e che il superamento della percentuale di aflatossina si riferiva
al latte in polvere mentre quello prelevato dall’azienda del prevenuto non
risulta essere latte in polvere.
Anche sull’accreditamento dell’Istituto
Profilattico di (OMISSIS) che ha eseguito le analisi la situazione è equivoca
perchè il teste ha escluso che l’istituto anzidetto fosse accreditato al SINAL
ed ha aggiunto che era stato chiesto l’accreditamento all’Organismo di
Riconoscimento dei Laboratori istituito presso il Ministero, ma non ha precisato
se tale accreditamento sia stato poi concesso.
Le analisi possono essere
eseguite o da istituti pubblici o da istituti privati all’uopo autorizzati (cfr.
L. n. 283 del 1962, art. 1).
Su tali punti rimasti incerti (ossia
sull’accreditamento dell’Istituto e sul superamento della percentuale di
aflatossina anche per il latte non in polvere prelevato presso l’azienda del
prevenuto) la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale
di Sala Consilina.
Il giudice del rinvio dovrà chiarire i due punti rimasti
equivoci.
P.Q.M.
LA CORTE,Letto l’art. 623 c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Sala
Consilina.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in
Cancelleria il 8 aprile 2009
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Produzione e immissione in commercio di prodotti non regolamentari
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 15056 dell’8 aprile 2009 (udienza del 25 febbraio 2009)
CassazionePenale
Sez. III,
Svolgimento del processo
Il tribunale di Sala
Consilina, con sentenza del 12 febbraio del 2008, condannava G.C. alla pena di
Euro 5000,00 di ammenda, quale responsabile, in concorso di circostanze
attenuanti generiche, del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d)
perchè nella qualità di responsabile legale del Caseificio Campolongo, omettendo
il controllo del latte diretto al proprio stabilimento (controllo che iniziava
ad effettuare solo dopo il prelievo dei campioni da parte del personale
dell’ASL), produceva ed immetteva in commercio latte non regolamentare per la
presenza di Aflatossina M1 in misura superiore a quella consentita e perciò
nociva per la salute.
Fatto accertato il (OMISSIS).
Il fatto nella
sentenza impugnata è stato ricostruito nella maniera seguente.
Verso la fine
del mese di settembre dell’anno 2005 presso l’azienda “Caseificio Campolongo”
dell’odierno imputato, sita in (OMISSIS), alcuni dipendenti dell’Unità Operativa
veterinaria dell’ASL (OMISSIS) del distretto di Sala Consilina effettuarono dei
prelievi, al momento dello scarico, sul latte trasportato all’interno del
caseificio.
In seguito, dalle analisi di laboratorio eseguite dall’istituto
Zooprofilattico di (OMISSIS), emerse la presenza di flatossine M1 in misura
superiore alla soglia consentita.
Successivamente, in data 18.10.2005, gli
stessi operatori prelevarono, all’interno del medesimo caseificio, del latte
fresco intero già confezionato in buste e, quindi, pronto per la
distribuzione.
In particolare tra le centoventi buste ne erano state
prelevate quattro ed inviate all’istituto di laboratorio suindicato per le
analisi.
All’interno di tali campioni era rilevata, nuovamente, la presenza
di Aflatossina M1 in misura superiore alla soglia consentita, tale da poter
creare effetti nocivi all’organismo umano, ed in particolare al fegato e ai
reni, se assunta in modo continuativo.
A seguito di ulteriori controlli non
era emersa più la presenza di Aflatossina in misura superiore alla soglia
consentita.
Sulla base di tali elementi il tribunale ha ritenuto provata la
penale responsabilità del prevenuto.
Avverso la decisione l’imputato, per
mezzo del proprio difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso dalla
corte territoriale deducendo:
1) la nullità della sentenza per la violazione
dell’art. 544 c.p.p., comma 3 per il mancato rispetto del termine per il
deposito della sentenza;
2) la violazione dell’art. 514 c.p.p. perchè il
teste C. N. era stata autorizzato durante l’escussione a consultare atti non
sottoscritti dallo stesso ma da terzi ed ha testimoniato su fatti ai quali non
aveva assistito;
3) mancanza di motivazione sulla responsabilità:
il
ricorrente, dopo avere premesso che i campioni non erano stati sottoposti a
sequestro per cui avevano potuto subire manomissioni o eventuali scambi, assume
di essere venuto a conoscenza del prelevamento dei campioni solo in data 5
febbraio del 2008, quando non poteva più chiedere la revisione delle analisi;
inoltre la percentuale di Aflatossina risultata dalle analisi era riferita al
latte in polvere e non a quello fresco.
Motivi della
decisione
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto
di ragione.
Il primo motivo è manifestamente infondato perchè l’inosservanza
del termine per il deposito della motivazione della sentenza non determina
alcuna nullità della sentenza stessa, ma rileva solo sotto il profilo
disciplinare.
Del pari infondato è anche il secondo motivo poichè l’art. 514
c.p.p., comma 2, ultima parte, autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia
giudiziaria a servirsi nel corso dell’esame di atti, di cui sarebbe vietata la
lettura, nei limiti fissati dall’art. 499, comma 5 ossia può consultare, su
autorizzazione del presidente, atti da lui redatti in aiuto alla memoria.
La
norma dianzi indicata è stata dettata dalla constatazione dell’alterabilità
della memoria umana come fonte di prova e dalla necessità di porvi rimedio per
non disperdere la prova stessa.
Abilitato alla consultazione è l’agente che
abbia partecipato all’attività documentata, essendo irrilevante che abbia
sottoscritto personalmente l’atto, in quanto esistono casi in cui, per ragioni
di gerarchia o organizzazione interna alla polizia, le relative attività sono
documentate solo da alcuni partecipi ovvero dai dirigenti.
Quindi la
locuzione “documenti da lui redatti” contenuta nel quinto comma dell’art. 499
c.p.p., richiamato dall’art. 514 c.p.p,quando il testimone è un ufficiale o
agente di polizia giudiziaria, deve intendersi riferita non solo al compilatore
del documento o a colui che sottoscrivendolo se ne è assunta la paternità, ma
anche a tutti quanti abbiano comunque cooperato alla formazione dello stesso
ancorchè esso sia stato sottoscritto solo dal dirigente l’ufficio o dal
superiore gerarchico (cfr. Cass. sez. 1^, 8 giugno 1994 Morabito).
Pertanto è
ammissibile la consultazione, da parte dell’organo di polizia esaminato come
teste, di documentazione che non abbia personalmente redatto o sottoscritto
purchè si riferisca ad operazioni alle quali il deponente abbia partecipato o
comunque ad operazioni effettuate dall’ufficio da lui diretto o presso il quale
presta servizio.
Con riferimento al terzo motivo si osserva che dal verbale
di prelevamento dei campioni emerge che alle operazioni di prelievo era presente
lo stesso G.C. e che il (OMISSIS) furono prelevati quattro campioni dei quali
uno fu consegnato allo stesso G.C..
Al campione n. 5 si fa riferimento nel
modulo predisposto utilizzato per il verbale, ma si tratta di dicitura che il
compilatore aveva omesso di cancellare.
Non si è quindi verificata alcuna
nullità durante le operazioni di prelevamento dei campioni.
D’altra parte,
secondo l’orientamento di questa Corte, (Cass. nn. 29737 e 37400 del 2006; n.
38857 del 2002) costituisce nullità soggetta al cosiddetto regime intermedio
previsto dall’art. 180 c.p. p. il mancato rispetto delle formalità volte a
garantire la partecipazione della parte privata all’analisi dei campioni
prelevati con riferimento ad alimenti deperibili; qualora tale violazione non
venga ritualmente dedotta, risulta legittima l’acquisizione al fascicolo
dibattimentale del certificato di analisi che, in ipotesi di alimenti
deperibili, va considerato atto irripetibile e può essere utilizzato quale mezzo
di prova.
Fondate sono invece le residue censure contenute nel motivo
terzo.
Il tribunale ha affermato la responsabilità del prevenuto sulla base
della deposizione del teste G.P., in servizio presso l’istituto Zooprofilattico
Sperimentale di (OMISSIS), il quale secondo il tribunale aveva confermato che
sul campione costituito dal latte imbustato e prelevato il (OMISSIS) la presenza
di aflatossina M1 era risultata in misura superiore a quella consentita ed aveva
aggiunto che il laboratorio di (OMISSIS) era stato accreditato dall’Organismo di
Riconoscimento istituito presso il Ministero della salute.
Nel ricorso si è
dedotto, tra l’altro, il travisamento di tale testimonianza.
Sul punto la
censura è fondata perchè la testimonianza del G. C., che questo collegio ha
dovuto esaminare, perchè si è dedotta l’illogicità della motivazione con
riferimento ad uno specifico atto processuale indicato nel ricorso, non
accredita in maniera univoca l’affermazione contenuta nella decisione
impugnata.
Il teste invero ha precisato che un solo campione non era
regolamentare e che il superamento della percentuale di aflatossina si riferiva
al latte in polvere mentre quello prelevato dall’azienda del prevenuto non
risulta essere latte in polvere.
Anche sull’accreditamento dell’Istituto
Profilattico di (OMISSIS) che ha eseguito le analisi la situazione è equivoca
perchè il teste ha escluso che l’istituto anzidetto fosse accreditato al SINAL
ed ha aggiunto che era stato chiesto l’accreditamento all’Organismo di
Riconoscimento dei Laboratori istituito presso il Ministero, ma non ha precisato
se tale accreditamento sia stato poi concesso.
Le analisi possono essere
eseguite o da istituti pubblici o da istituti privati all’uopo autorizzati (cfr.
L. n. 283 del 1962, art. 1).
Su tali punti rimasti incerti (ossia
sull’accreditamento dell’Istituto e sul superamento della percentuale di
aflatossina anche per il latte non in polvere prelevato presso l’azienda del
prevenuto) la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale
di Sala Consilina.
Il giudice del rinvio dovrà chiarire i due punti rimasti
equivoci.
P.Q.M.
LA CORTE,Letto l’art. 623 c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Sala
Consilina.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in
Cancelleria il 8 aprile 2009
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