Produzione, commercio e consumo di prodotti alimentari

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Cassazione penale, Sezione 3, sentenza n. 32 dell’8 gennaio 2004 (udienza del 12 novembre 2003)

In materia alimentare la presenza, dovuta a contaminazione
accidentale di organismi geneticamente modificati (OGM) in misura inferiore
all’1%, e la conseguente mancata indicazione degli stessi nell’etichetta, non
configura il reato di cui all’art. 5, comma primo lett. a), della legge 30
aprile 1962 n. 283, atteso che la disposizione in questione, mentre vieta
l’impiego nella preparazione di alimenti o bevande di sostanze alimentari
comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, in ciò
integrandosi l’elemento materiale del reato de quo in quanto per composizione
naturale occorre riferirsi alla genuinità naturale, dall’altro fa salvo quanto
disposto da leggi o da regolamenti speciali, fra i quali rientrano il
Regolamento CE 49/2000, del 10 gennaio 2000, modificativo del Regolamento CE
1139/1998, che prevede l’obbligatorietà dell’etichettatura esclusivamente per i
prodotti i cui componenti superano dell’1% la presenza accidentale di derivati
transgenici. Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 111 CORTE COST. Regolam. Commissione CEE
10/01/2000 num. 49 

La presenza dovuta a contaminazione accidentale da OGM in
misura inferiore all’1%, e la conseguente mancata indicazione degli stessi in
etichetta, non configura il reato di cui all’art. 5, lett. a),L.283/1962. Atteso
che la disposizione in questione, mentre da una parte vieta la preparazione e
commercializzazione di sostanze alimentari non genuine, dall’altra fa salvo
quanto disposto da leggi o regolamenti speciali, fra i quali rientrano i
regolamenti comunitari che prevedono i limiti di contaminazione accidentale da
sostanze transgeniche oltre i quali ne è obbligatoria l’ indicazione in
etichetta (attualmente 0,9%).

I profili relativi agli OGM accennati
dalla sentenza, si collocano su due piani distinti (anche se nella “massima”,
che ne esprime il contenuto sintetico, la decisione sembra per certi versi
sovrapporli).
Innanzi tutto va ricordato che la normativa vigente impone che
il prodotto che contiene OGM (o è derivato da ingredienti OGM, anche se non li
contiene: v. reg. CE 1830/2003) lo espliciti in etichetta.
Tale obbligo viene
meno solo a condizione che il prodotto contenga tracce di OGM inferiori
(attualmente) allo 0,9% e si tratti di contaminazione accidentale e tecnicamente
inevitabile, condizioni di cui la prova deve essere fornita dall’interessato
(art. 24, D.Lgs. 224/2003). Ne consegue, tra l’altro, che ove anche una soltanto
di dette condizioni non sussista o non sia adeguatamente provata, persiste
l’obbligo di indicazione in etichetta del prodotto come OGM.
In altra
occasione abbiamo visto come il corretto rispetto di tali condizioni – con il
conseguente esonero di indicazione in etichetta della presenza in tracce di OGM
– non comporta, però, anche la facoltà di utilizzare espressioni del tipo “OGM
free” se il prodotto non ne è totalmente esente, pena la commissione del reato
di frode in commercio. E non torniamo sul punto.
Del resto anche la omessa
indicazione della presenza di OGM , nei casi in cui è obbligatoria, integra una
frode (art. 515 cod. pen.) in danno del consumatore, poiché nasconde una
caratteristica qualitativa peculiare del prodotto, che normalmente il pubblico
percepisce come negativa, e che è portato a ritenere insussistente ove non sia
menzionata in etichetta.
Questo per quanto attiene agli aspetti, per così
dire, formali di etichettatura.
Vi è, però, anche un riflesso sostanziale del
problema per quanto attiene alla composizione del prodotto.
A questo punto
bisogna riprendere brevemente il concetto di “genuinità” alimentare.
E’ noto
che le norme di settore sono molto analitiche e fissano per ciascuna tipologia
merceologica di alimento le caratteristiche compositive che esso deve possedere
per poter essere commercializzato con quella tal denominazione di vendita. Così,
per esempio, il burro deve avere un certo tenore di grassi, la pasta deve essere
di grano duro (salvi ristretti limiti di tolleranza), i vini devono avere un
grado alcolico minimo ecc.
Queste caratteristiche qualitative – di una
qualità, per così dire, minimale o standard, afferente al prodotto come tale –
ricevono protezione attraverso alcune norme, anche di indole penale, tra le
quali in primo luogo l’art. 5, lett. a), l. 283/1962 (oltre agli artt. 515 e 516
cod. pen.).
Questo vuol dire che se un prodotto contiene OGM non autorizzati
esso non è più genuino, perché ha caratteristiche diverse da quelle
prescritte.
Diversamente, se gli OGM sono autorizzati non può più dirsi che
l’alimento sia non genuino, poiché la genuinità va intesa non in senso
brutalmente naturalistico ma in chiave legale. Peraltro, un prodotto di questo
tipo non potrà mai essere “biologico” e, pertanto, ove si fregiasse di questo
termine, il produttore commetterebbe un illecito.

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