In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all’alimentazione,
in presenza di una valida delega, grava sul preposto all’attività di
ristorazione il compito di rispettare le prescrizioni dettate dalla L. 30 aprile
1962, n. 283. A tal fine, la delega può anche essere conferita oralmente dal
titolare dell’impresa, non essendo richiesta per la sua validità la forma
scritta nè “ad substantiam” nè “ad probationem”, posto che l’efficacia
devolutiva dell’atto di delega è subordinata all’esistenza di un atto traslativo
delle funzioni delegate connotato unicamente dal requisito della certezza che
prescinde dalla forma impiegata, salvo che per il settore pubblico in cui è
invece richiesto l’atto scritto di delega. (La Corte, nell’enunciare il predetto
principio, ha ulteriormente affermato che l’atto scritto di delega nel settore
privato ha solo la funzione di facilitare la verifica del suo conferimento e del
relativo contenuto).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA
Enrico – Presidente – del 06/06/2007
Dott. DE MAIO Guido – Consigliere –
SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo – Consigliere – N. 1704
Dott. SQUASSONI
Claudia – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –
N. 037410/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CAVALLO ROCCO N. IL 21/07/1965;
avverso
SENTENZA del 14/03/2006 TRIB. SEZ. DIST. di MANDURIA;
visti gli atti, la
sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona
del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con sentenza 14 marzo 2006, il Tribunale di Taranto ha ritenuto Cavallo Rocco
responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b, e lo
ha condannato alla pena –
condizionatamente sospesa – di Euro ottocento di
ammenda; con la stessa sentenza, il Giudice ha assolto l’imputato dal reato
previsto dall’art. 515 c.p., con la formula per non avere commesso il fatto. Per
giungere a tale conclusione, il Tribunale ha ritenuto provato in fatto che nel
ristorante, di cui era legale rappresentante l’imputato, erano detenuti per la
somministrazione alimenti arbitrariamente congelati nonché cibi congelati e
riposti in un frigorifero privo del prescritto misuratore di temperatura. In
diritto, il Giudice ha evidenziato come la condotta integrasse la fattispecie di
reato contestata che si perfeziona con la semplice detenzione di prodotti
alimentari in cattivo stato di conservazione senza che sia necessario che le
sostanze siano alterate o degradate o producano danno per la salute.
Secondo
il Tribunale, del reato doveva rispondere l’attuale imputato, quanto meno a
titolo di colpa, perché, nella sua qualità, era tenuto ad occuparsi
dell’acquisto e della conservazione dei cibi. Per l’annullamento della sentenza,
Cavallo ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in
particolare, rilevando:
– che il reato non gli può essere attribuito dal
momento che, come risulta dalla impugnata sentenza, era solo il legale
rappresentante della società e non l’addetto all’attività di ristorazione cui
era preposta altra persona;
– che non aveva interesse alla sospensione
condizionale della pena non richiesta.
La prima censura è meritevole di
accoglimento per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Taranto Con i motivi di ricorso, l’imputato non contesta la
condotta antigiuridica per cui è processo ne’ la sua illiceità, ma sostiene di
non essere il soggetto tenuto a garantire l’osservanza della disciplina in
materia di alimenti.
Sul punto, va rilevato come nei grandi complessi di
ristorazione, per necessità organizzative, sia utile una divisione dei compiti
tra i vari soggetti lavorativi. Il titolare della impresa, in presenza di una
pluralità di adempimenti ai quali non è in grado di ottemperare, può trasferire
alcune sue funzioni, e connesse responsabilità penali, ad un dipendente
qualificato, autonomo e dotato di valida delega; sul preposto alla attività di
ristorazione, grava il compito di rispettare e fare rispettare le prescrizioni
della L. n. 283 del 1962.
Ora la sentenza da atto che il Cavallo si occupava,
quasi esclusivamente, dei profili amministrativi – contabili della gestione e
che di fatto vi era all’interno della azienda una ripartizione di compiti ben
precisi con l’affidamento della attività di ristorazione a Bellannova Domenico,
titolare dell’apposita licenza. Questo passaggio della sentenza si pone in
contrasto con il rilievo, sul quale il Giudice ha fondato la responsabilità, che
l’imputato era “tenuto ad occuparsi dell’acquisto, della conservazione e della
somministrazione dei cibi”.
Il Giudice non ha esaminato se la precisa
ripartizione di mansioni nella azienda potesse qualificarsi come delega di
funzioni pur non scritta.
Tale delega non deve essere uno strumento
artificioso per attribuire la responsabilità dal soggetto gravato di una
posizione di garanzia ad altro con mansioni inferiori e, per la sua validità
deve: essere espressa (non tacita), chiara (in modo che il soggetto possa
conoscere le mansioni attribuitigli), effettiva e conferire al delegato, (che
deve essere persona tecnicamente idonea) autonomia gestionale ed
economica.
Il Collegio ritiene condividere l’orientamento giurisprudenziale
secondo il quale la delega (tranne che per il settore pubblico in cui si
evidenzia la necessità di formalizzazione dei rapporti organizzativi) può essere
orale e non occorre la forma scritta ne’ ab substantiam ne’ ab probationem
(Cass. Sezione terza sentenze 22931/2003, 39268/2004).
L’efficacia devolutiva
della delega dipende dalla esistenza di un atto di trasferimento di funzioni che
sia connotato con il requisito della certezza per cui la forma scritta non è
elemento costitutivo dello istituto in esame; la eventuale documentazione serve
solo a facilitare la verifica del conferimento della delega (in data anteriore
alla commissione del reato) e del suo contenuto. Naturalmente le condizioni su
ricordate per la validità della delega devono essere rigorosamente accertate dal
Giudice in base ai canoni che disciplinano la prova nel processo penale; in
particolare, il Giudice deve verificare che la delega sia espressa, certa, non
apparente e pregressa allo evento.
Secondo i principi generali, la prova del
fatto costituente reato deve essere fornita dalla pubblica accusa, mentre
l’esistenza di una delega, che si articola come causa di esclusione di
responsabilità, deve essere dimostrata da chi l’allega ; di conseguenza, i
Giudici del rinvio verificheranno se l’imputato ha assolto il suo onere
probatorio e ha dimostrato che nella azienda, pur in assenza di delega scritta,
vi fosse una distinzione di settori ed una ripartizione di compiti e quello
relativo alla ristorazione fosse effettivamente affidato ad un soggetto
qualificato ed idoneo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di
Taranto.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2007.
Depositato in
Cancelleria il 6 agosto 2007
Home » Produzione, commercio e consumo di prodotti alimentari
Produzione, commercio e consumo di prodotti alimentari
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 32014 del 6 agosto 2007 (udienza del 6 giugno 2007)
In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all’alimentazione,
in presenza di una valida delega, grava sul preposto all’attività di
ristorazione il compito di rispettare le prescrizioni dettate dalla L. 30 aprile
1962, n. 283. A tal fine, la delega può anche essere conferita oralmente dal
titolare dell’impresa, non essendo richiesta per la sua validità la forma
scritta nè “ad substantiam” nè “ad probationem”, posto che l’efficacia
devolutiva dell’atto di delega è subordinata all’esistenza di un atto traslativo
delle funzioni delegate connotato unicamente dal requisito della certezza che
prescinde dalla forma impiegata, salvo che per il settore pubblico in cui è
invece richiesto l’atto scritto di delega. (La Corte, nell’enunciare il predetto
principio, ha ulteriormente affermato che l’atto scritto di delega nel settore
privato ha solo la funzione di facilitare la verifica del suo conferimento e del
relativo contenuto).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA
Enrico – Presidente – del 06/06/2007
Dott. DE MAIO Guido – Consigliere –
SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo – Consigliere – N. 1704
Dott. SQUASSONI
Claudia – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –
N. 037410/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CAVALLO ROCCO N. IL 21/07/1965;
avverso
SENTENZA del 14/03/2006 TRIB. SEZ. DIST. di MANDURIA;
visti gli atti, la
sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona
del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con sentenza 14 marzo 2006, il Tribunale di Taranto ha ritenuto Cavallo Rocco
responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b, e lo
ha condannato alla pena –
condizionatamente sospesa – di Euro ottocento di
ammenda; con la stessa sentenza, il Giudice ha assolto l’imputato dal reato
previsto dall’art. 515 c.p., con la formula per non avere commesso il fatto. Per
giungere a tale conclusione, il Tribunale ha ritenuto provato in fatto che nel
ristorante, di cui era legale rappresentante l’imputato, erano detenuti per la
somministrazione alimenti arbitrariamente congelati nonché cibi congelati e
riposti in un frigorifero privo del prescritto misuratore di temperatura. In
diritto, il Giudice ha evidenziato come la condotta integrasse la fattispecie di
reato contestata che si perfeziona con la semplice detenzione di prodotti
alimentari in cattivo stato di conservazione senza che sia necessario che le
sostanze siano alterate o degradate o producano danno per la salute.
Secondo
il Tribunale, del reato doveva rispondere l’attuale imputato, quanto meno a
titolo di colpa, perché, nella sua qualità, era tenuto ad occuparsi
dell’acquisto e della conservazione dei cibi. Per l’annullamento della sentenza,
Cavallo ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in
particolare, rilevando:
– che il reato non gli può essere attribuito dal
momento che, come risulta dalla impugnata sentenza, era solo il legale
rappresentante della società e non l’addetto all’attività di ristorazione cui
era preposta altra persona;
– che non aveva interesse alla sospensione
condizionale della pena non richiesta.
La prima censura è meritevole di
accoglimento per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Taranto Con i motivi di ricorso, l’imputato non contesta la
condotta antigiuridica per cui è processo ne’ la sua illiceità, ma sostiene di
non essere il soggetto tenuto a garantire l’osservanza della disciplina in
materia di alimenti.
Sul punto, va rilevato come nei grandi complessi di
ristorazione, per necessità organizzative, sia utile una divisione dei compiti
tra i vari soggetti lavorativi. Il titolare della impresa, in presenza di una
pluralità di adempimenti ai quali non è in grado di ottemperare, può trasferire
alcune sue funzioni, e connesse responsabilità penali, ad un dipendente
qualificato, autonomo e dotato di valida delega; sul preposto alla attività di
ristorazione, grava il compito di rispettare e fare rispettare le prescrizioni
della L. n. 283 del 1962.
Ora la sentenza da atto che il Cavallo si occupava,
quasi esclusivamente, dei profili amministrativi – contabili della gestione e
che di fatto vi era all’interno della azienda una ripartizione di compiti ben
precisi con l’affidamento della attività di ristorazione a Bellannova Domenico,
titolare dell’apposita licenza. Questo passaggio della sentenza si pone in
contrasto con il rilievo, sul quale il Giudice ha fondato la responsabilità, che
l’imputato era “tenuto ad occuparsi dell’acquisto, della conservazione e della
somministrazione dei cibi”.
Il Giudice non ha esaminato se la precisa
ripartizione di mansioni nella azienda potesse qualificarsi come delega di
funzioni pur non scritta.
Tale delega non deve essere uno strumento
artificioso per attribuire la responsabilità dal soggetto gravato di una
posizione di garanzia ad altro con mansioni inferiori e, per la sua validità
deve: essere espressa (non tacita), chiara (in modo che il soggetto possa
conoscere le mansioni attribuitigli), effettiva e conferire al delegato, (che
deve essere persona tecnicamente idonea) autonomia gestionale ed
economica.
Il Collegio ritiene condividere l’orientamento giurisprudenziale
secondo il quale la delega (tranne che per il settore pubblico in cui si
evidenzia la necessità di formalizzazione dei rapporti organizzativi) può essere
orale e non occorre la forma scritta ne’ ab substantiam ne’ ab probationem
(Cass. Sezione terza sentenze 22931/2003, 39268/2004).
L’efficacia devolutiva
della delega dipende dalla esistenza di un atto di trasferimento di funzioni che
sia connotato con il requisito della certezza per cui la forma scritta non è
elemento costitutivo dello istituto in esame; la eventuale documentazione serve
solo a facilitare la verifica del conferimento della delega (in data anteriore
alla commissione del reato) e del suo contenuto. Naturalmente le condizioni su
ricordate per la validità della delega devono essere rigorosamente accertate dal
Giudice in base ai canoni che disciplinano la prova nel processo penale; in
particolare, il Giudice deve verificare che la delega sia espressa, certa, non
apparente e pregressa allo evento.
Secondo i principi generali, la prova del
fatto costituente reato deve essere fornita dalla pubblica accusa, mentre
l’esistenza di una delega, che si articola come causa di esclusione di
responsabilità, deve essere dimostrata da chi l’allega ; di conseguenza, i
Giudici del rinvio verificheranno se l’imputato ha assolto il suo onere
probatorio e ha dimostrato che nella azienda, pur in assenza di delega scritta,
vi fosse una distinzione di settori ed una ripartizione di compiti e quello
relativo alla ristorazione fosse effettivamente affidato ad un soggetto
qualificato ed idoneo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di
Taranto.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2007.
Depositato in
Cancelleria il 6 agosto 2007
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