Prodotto importato danneggiato, è colpa del produttore o del fornitore?

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-402/03 (riferimento normativo: dir. 85/374/CEE)

La direttiva 85/374/CEE in materia di prodotti difettosi deve essere
interpretata nel senso che: 1) essa osta a una direttiva nazionale secondo la
quale il fornitore risponde, al di là dei casi tassativamente indicati dalla
direttiva, della responsabilità indipendente dalla colpa che al direttiva imputa
al produttore; 2) essa non osta a una regola nazionale secondo la quale il
fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa
del produttore.

La direttiva comunitaria sui prodotti difettosi
ha inteso promuovere il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in tema di
danni da prodotti difettosi, sganciando la responsabilità civile del produttore
dalla prova di essere stato in colpa nella fabbricazione del prodotto, ossia di
avere commesso degli errori, di essere stato negligente o imperito.
In
origine il problema si pose per i prodotti seriali, che possono inglobare dei
vizi di costruzione idonei a generare un danno per il consumatore, a cose o
persone. Ove la legislazione che regola questo fenomeno sia improntata al
criterio della colpa – come era anche per la disciplina italiana anteriore al
D.PR. 224/1988 – il consumatore si trova il più delle volte nella pratica
impossibilità di dimostrare quell’elemento di colpa che gli gioverebbe il
diritto al risarcimento del danno, e ciò tra l’altro per la fondamentale ragione
che egli non conosce il processo produttivo del fabbricante.
Nel codice
civile esiste, in verità, l’art. 1494 c.c. che riconosce al compratore il
risarcimento per i danni cagionati dai vizi intrinseci della cosa, dove è il
venditore che – con ribaltamento dell’onere della prova – può andare esente da
responsabilità solo se prova di non avere conosciuto senza colpa il vizio. Ma si
tratta di una norma poco duttile agli effetti di protezione del consumatore che
la sensibilità giuridica ha avvertito col tempo sempre più necessaria, poiché
essa impegna soltanto il rapporto tra acquirente e suo diretto venditore, mentre
tralascia completamente la questione della responsabilità del produttore che non
sia anche venditore nei confronti del soggetto danneggiato.
Per la verità,
già negli anni ’60 fu riconosciuta, in quello che viene considerato il leading
case in materia, la responsabilità di una importante casa di prodotti dolciari
(la SAIWA) per i disturbi gastrointestinali sofferti da una coppia di coniugi a
causa dell’ingestione di biscotti risultati avariati (Cass. civ. 25.5.1964, n.
1270). A tale esito i giudici pervennero attraverso una interpretazione
evolutiva dell’art. 2043 cod. civ. (che è la norma generale sulla responsabilità
extracontrattuale per danni), facendo applicazione di una presunzione di colpa
del fabbricante fondata sulla circostanza che, dovendosi escludere qualsiasi
responsabilità del rivenditore per la ragione che i biscotti erano stati venduti
in confezioni sigillate, il difetto del prodotto non poteva che risalire,
logicamente, al produttore.
Ugualmente in epoca anteriore all’entrata in
vigore della nuova normativa nazionale si registrò il caso di una bottiglia di
succo di mirtillo il cui tappo esplose in faccia all’acquirente nella fase di
apertura, provocandogli lesioni alla retina. Caso in cui fu riconosciuta la
responsabilità del produttore (di nuovo ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.) per
la omessa o insufficiente pastorizzazione della bevanda, determinante di quei
processi fermentativi che avevano causato l’esplosione del tappo. Si trattava,
però, di avances della giurisprudenza che da sole non potevano condurre molto
lontano.
Fu, dunque, per superare limiti di questo genere, esistenti nelle
legislazione dell’epoca di numerosi paesi europei, che fu approvata la direttiva
85/374 (attuata da noi con il D.PR. 224/1988), la quale ha introdotto un
criterio di responsabilità oggettiva del produttore, ossia di responsabilità
esente da colpa e sussistente per il fatto stesso di avere fabbricato e messo in
circolazione il prodotto difettoso e conseguentemente dannoso.
Questa era la
doverosa premessa per inquadrare una normativa di grande importanza nella tutela
effettiva del consumatore, che oggi da noi è stata inserita nel recentissimo
codice del consumo del 2005, che raggruppa in un unico corpus norme sparse in
varie normative.
La sentenza della Corte di giustizia si occupa, però, non
della responsabilità del produttore, ma di quella del fornitore, cioè del
rivenditore, che pure può venire in causa secondo la direttiva a determinate
condizioni.
Il caso affrontato riguardava il danno subito da alcuni
consumatori danesi (che contrassero una salmonellosi) a seguito del consumo di
uova messe in vendita da una certa ditta, ma prodotte da un terzo
allevatore.
Il giudice di primo grado condannò il fornitore al risarcimento
dei danni nei confronti dei consumatori, e nel contempo condannò il produttore a
indennizzare il fornitore per l’esborso risarcitorio che avrebbe dovuto
sostenere. Ma in secondo grado il giudice sollevava questione pregiudiziale
davanti alla Corte di giustizia, ponendo la domanda se la legge danese,
prevedendo una responsabilità diretta e illimitata del fornitore, si ponesse o
meno in contrasto con la direttiva europea.
La Corte ha preso le mosse dalla
considerazione che una simile impostazione, mentre agevolerebbe le azioni
giudiziarie intentate dal danneggiato, sarebbe pagata a caro prezzo in quanto,
obbligando tutti i fornitori ad assicurarsi contro tale responsabilità,
condurrebbe ad un notevole rincaro dei prodotti. Inoltre, si innescherebbe una
moltiplicazione dei ricorsi, dato che il fornitore si rivolgerebbe a sua volta
contro il proprio fornitore, e così di seguito fino al produttore. Pertanto la
direttiva, tenendo conto del fatto che nella grande maggioranza dei casi il
fornitore si limita a rivendere il prodotto così come l’ha acquistato e che solo
il produttore ha la possibilità di agire sulla qualità di quest’ultimo, ha
preferito concentrare sul produttore la responsabilità per danno da prodotti
difettosi. Solo in casi particolari e tassativi la responsabilità (oggettiva) da
prodotto difettoso ai sensi della direttiva può essere scaricata sul fornitore,
e ciò specificamente quando il produttore non possa essere individuato (art. 3,
n. 3, dir. 85/374/CEE).
La legge danese, andando oltre questi limiti, si
posta è dunque in contrasto con la direttiva.
D’altra parte, secondo la Corte
l’art. 13 della direttiva lascia dei margini di manovra alle legislazioni
nazionali per quanto riguarda ulteriori criteri di responsabilità del fornitore,
purché essi si basino su elementi come la garanzia per i vizi occulti della
merce o la colpa. Sarebbe, perciò, legittima una normativa nazionale che
prevedesse una responsabilità senza restrizioni del fornitore ove ancorata alla
prova di una colpa del produttore.
Per quanto riguarda la disciplina
nazionale l’art. 116 D.Lgs. 206/2005 (che recepisce il d.p.r. 224/1988, a sua
volta attuativo della direttiva comunitaria), stabilisce che quando il
produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il
fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività
commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre
mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona
che gli ha fornito il prodotto.
Ciò vuol dire che il fornitore può essere
chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva (senza colpa) solo se non
vuole o non è in grado di comunicare l’identità del soggetto (in particolare il
produttore) a cui di regola si applica questo tipo di responsabilità.
Al di
fuori di questa ipotesi il fornitore risponderà soltanto nei limiti fissati dal
codice civile (in particolare dei già citati artt. 1494 e 2043).

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