Prodotti vinicoli adulterati: rapporto di specialità reciproca tra reato penale e illecito amministrativo

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Cassazione penale, sentenza n. 5906 del 7 febbraio 2014 (riferimenti normativi: art. 516 c.p.; art. 76 d.p.r. 162/1965)

Tra il reato di cui all’art. 516 c.p. e l’illecito amministrativo di cui all’art. 76 d.p.r. 162/1965 (poi sostituito dall’art. 33 l. 82/2006) esiste un rapporto di “specialità reciproca”, che consente comunque l’applicazione della norma penale nel caso di adulterazione di prodotti vinicoli.

Il processo ha riguardato alcuni soggetti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui all’art. 516 c.p. (vendita come genuine di sostanze alimentari non genuine) e all’art. 5, lett. a), l. 30.4.1962, n. 283 per avere prodotto e distribuito illecitamente vino adulterato con zuccheri di canna e mais annacquato, oltre che di frode fiscale e di contrabbando.
Contro la condanna, intervenuta al netto della prescrizione di alcuni reati di data più lontana, la difesa ha opposto tre ordini di motivi. Innanzitutto, ha sostenuto che esisteva un rapporto di specialità tra la disposizione del d.p.r. 162/1965 e quella del codice penale, con prevalenza della prima, ormai ridotta a illecito amministrativo per effetto del d.lgs. 507/1999. Per conseguenza, non poteva sopravvivere il reato associativo, che richiede la finalizzazione della condotta alla commissione di “delitti”. Inoltre, il reato di cui all’art. 516 c.p. non si era perfezionato, in quanto il prodotto sofisticato era stato rinvenuto in cantina, e, pertanto, non era ancora stato posto in commercio.
Deve essere ricordato che l’art. 76 del d.p.r. 162/1965 puniva la sofisticazione vinicola come delitto con una pena molto severa, che andava fino a cinque anni di reclusione. Successivamente, il d.lgs. 507/1999 lo depenalizzava unitamente a tutti i reati alimentari di legge speciale diversi da quelli previsti da alcune disposizioni della l. 283/1962. Il d.p.r. 162/1965 è stato poi abrogato dalla l. 82/2006 che, in attuazione della regolamentazione comunitaria, ha posto una nuova organica disciplina della materia concernente la produzione ed il commercio del vino, peraltro non dissimile dalla precedente, prevedendo soltanto sanzioni amministrative per il caso di infrazioni.
Il problema del rapporto di specialità tra due norme che disciplinano in tutto o in parte i medesimi fatti è di grande importanza nella applicazione del diritto punitivo, poiché ove, appunto, si ravvisi che una disposizione (speciale) contiene gli stessi elementi costitutivi di un’altra fattispecie (generale), ma in più ulteriori tratti distintivi, solo la prima deve essere applicata. E ciò vale anche se a prevalere è l’illecito amministrativo (speciale) rispetto a un illecito penale (generale).
La sentenza in commento ha risolto la questione osservando che la disciplina speciale sui vini non copre l’intera estensione dell’art. 516 e che a sua volta quest’ultimo non copre l’intera estensione della legge sui vini, perché ha ad oggetto solo la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio il prodotto alimentare non genuino, ma non anche tutte le altre attività concernenti le operazioni di vinificazione e di produzione del vino e prodotti assimilati.
Il problema è in realtà molto più generale perché le varie leggi a tutela dei singoli prodotti alimentari prevedono soltanto sanzioni amministrative. Ma, appunto, si tratta di disposizioni speciali, che dovrebbero essere applicate a preferenza delle fattispecie del codice penale.
Per la verità la giurisprudenza, che pure ha talvolta seguito questo rigoroso ragionamento, in altre occasioni ha risolto la questione assegnando preferenza alle norme penali di frode, ovvero ha sostenuto che non vi è totale sovrapponibilità con le disposizioni di legge speciale relative ai singoli alimenti, poiché queste tutelerebbero (perlomeno anche) la salute, mentre le prime tutelano soltanto gli interessi commerciali dei consumatori. Ma il problema resta, in quanto per gli artt. 515 c.p. e segg. non è statuita alcuna deroga di principio di specialità, quale invece il comma 3 dell’art. 9 della l. 689/1981 ha stabilito per i reati di cui agli artt. 5, 6 e 12 della l. 283/1962.
È proprio per dirimere questi dubbi che l’articolato predisposto dalla Commissione per la riforma dei reati agroalimentari, insediata dal Ministero della Giustizia, che ha terminato i propri lavori nell’ottobre 2015, propone la riformulazione del menzionato art. 9 nel senso della esclusiva prevalenza dell’applicazione dei reati di frode alimentare.
L’ultimo motivo di ricorso contro la sentenza di merito ha eccepito che non poteva ritenersi consumato il reato di cui all’art. 516 c.p. perché il prodotto adulterato era stato rinvenuto nelle cantine del produttore e, pertanto, non era ancora destinato al commercio.
La Corte ha però ricordato che ai sensi del comma 5 dell’art. 22 del d.p.r. 162/1965: «Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti ed i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti». Perciò, per definizione normativa, il prodotto doveva considerarsi già immesso in commercio.

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