Prodotti tradizionali e locali di produzione, la legge Regione Calabria 41/2017 non è incostituzionale

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Corte Costituzionale, sentenza n. 219 del 29 novembre 2018 (udienza del 23 ottobre 2018 – riferimenti normativi: regolamento (CE) 852/2004; legge Regione Calabria 41/2017)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge Regione Calabria 41/2017 in materia di prodotti tradizionali, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento al comma 1 – in relazione al regolamento (CE) 852/2004 – e al comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione.

Con questa sentenza, la Corte costituzionale è stata chiamata dal Governo italiano a decidere se una disposizione legislativa della Regione Calabria (articolo 1 della legge regionale 41/2017) fosse affetta da illegittimità costituzionale per contrasto con il regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, in considerazione del fatto che l’articolo 117, comma 1, della Costituzione impone anche alla legislazione regionale di conformarsi ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Un secondo profilo di incostituzionalità è stato invocato in relazione alle prerogative statali in tema di protezione della salute, in quanto – pur essendo tale materia a competenza mista Stato-Regioni – sarebbe riservata allo Stato la disciplina delle deroghe ai requisiti igienico-sanitari fissati a livello comunitario.
La citata norma regionale ha autorizzato delle deroghe alle caratteristiche igieniche dei locali di produzione dei prodotti tradizionali, prevedendo che possano avere pareti geologicamente naturali, muri, pavimenti, soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiale inalterabile, nonché che vi si possano usare dispositivi e utensili prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e disinfettare. In ciò si concreterebbe il contrasto illegittimo con il regolamento (CE) 852/2004.
Rammenta, però, la Corte che l’articolo 13 del regolamento (CE) 852/2004 consente delle deroghe da parte degli Stati membri, purché siano comunicate alla Commissione europea e supportate da adeguata motivazione della loro necessità. La materia è stata poi integrata dal regolamento (CE) 2074/2005, che ribadisce la facoltà degli ordinamenti nazionali di prevedere deroghe igienico-sanitarie per gli stabilimenti di produzione dei prodotti tradizionali, purché l’ambiente dei locali contribuisca, anche parzialmente, allo sviluppo delle loro caratteristiche.
Sulla base di questo quadro normativo, la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il 25 gennaio 2007 ha previsto che i produttori di prodotti tradizionali di cui al decreto ministeriale 350/1999, in deroga a quanto stabilito all’allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) 852/2004, possono continuare a utilizzare, per la maturazione o stagionatura, locali aventi caratteristiche ambientali tali da conferire ai prodotti particolari caratteristiche organolettiche. Analoghe deroghe sono autorizzabili per i materiali che possono venire a contatto con gli alimenti.
Si aggiunge che le deroghe sono rilasciate dall’autorità sanitaria competente, che ha anche il compito di verificare gli specifici Piani di Autocontrollo adottati dai produttori che beneficiano delle deroghe.
Ne consegue, secondo la Corte costituzionale, che la Regione Calabria non ha travalicato i limiti delle proprie competenze normative, ma le ha esercitate nei limiti perimetrati dalle disposizioni tanto statali quanto europee.

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