Con la sentenza n. 314/2010, la I sezione del TAR del Lazio ha confermato nel merito il provvedimento n. 18721/2008 (PS/195 – Alexir Vivi al Meglio ) con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato la scorrettezza, sub specie di pratica commerciale ingannevole contraria agli articoli 20 e 21 del codice del consumo, della campagna pubblicitaria relativa ai prodotti funzionali a base di pro-biotici della linea “Alixir”.
Con la sentenza in epigrafe, il TAR ha, anzitutto, respinto la censura di incompetenza dell’AGCM ai sensi dell’art. 27, comma 14, del codice del consumo, sollevata da parte ricorrente e argomentata sulla base della circostanza che le etichette dei prodotti de quibus fossero state regolarmente notificate al ministero della Salute, proprio al fine di sottoporre a verifica le loro caratteristiche nutrizionali. Il Giudice amministrativo ha, infatti, ritenuto che la normativa sulle pratiche commerciali scorrette e quella che disciplina l’immissione in commercio dei prodotti destinati a un’alimentazione particolare e agli integratori alimentari si trovano “in un rapporto di complementarietà e non di alternatività in ragione della diversità degli interessi pubblici istituzionalmente tutelati dalle amministrazioni rispettivamente competenti.
Home » Prodotti probiotici, quando l’etichetta è ambigua
Prodotti probiotici, quando l’etichetta è ambigua
Il Tar del Lazio ha confermato il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanziona come ingannevole la campagna pubblicitaria della linea Alixir.
Con la sentenza n. 314/2010, la I sezione del TAR del Lazio ha confermato nel merito il provvedimento n. 18721/2008 (PS/195 – Alexir Vivi al Meglio ) con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato la scorrettezza, sub specie di pratica commerciale ingannevole contraria agli articoli 20 e 21 del codice del consumo, della campagna pubblicitaria relativa ai prodotti funzionali a base di pro-biotici della linea “Alixir”.
Con la sentenza in epigrafe, il TAR ha, anzitutto, respinto la censura di incompetenza dell’AGCM ai sensi dell’art. 27, comma 14, del codice del consumo, sollevata da parte ricorrente e argomentata sulla base della circostanza che le etichette dei prodotti de quibus fossero state regolarmente notificate al ministero della Salute, proprio al fine di sottoporre a verifica le loro caratteristiche nutrizionali. Il Giudice amministrativo ha, infatti, ritenuto che la normativa sulle pratiche commerciali scorrette e quella che disciplina l’immissione in commercio dei prodotti destinati a un’alimentazione particolare e agli integratori alimentari si trovano “in un rapporto di complementarietà e non di alternatività in ragione della diversità degli interessi pubblici istituzionalmente tutelati dalle amministrazioni rispettivamente competenti.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Normativa, la “controversa vita” del regio decreto legge 2033/1925
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi