La commercializzazione di prodotti lattiero-caseari qualificati come bio, ma lavorati con l’impiego di latte non bio, integra il reato di frode in commercio aggravato.
La vicenda riguarda l’esito di un’attività d’indagine che ha permesso di smascherare la reiterata frode commessa da un’azienda del settore caseario nei confronti di importanti catene della grande distribuzione organizzata, vendendo come biologici prodotti che in realtà utilizzavano come materia prima latte di origine convenzionale.
Come è noto il riferimento normativo è costituito dal regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce le modalità di coltivazione, allevamento, trasformazione e commercializzazione che devono essere rispettate lungo l’intera filiera fino al consumatore finale affinché l’alimento possa essere etichettato come “biologico”.
Per la presentazione come biologico di un prodotto non conforme ai requisiti imposti dalla normativa, l’articolo 10 del decreto legislativo 20/2018 prevedeva una sanzione amministrativa, così come l’attuale articolo 23 del decreto legislativo 148/2023, che lo ha sostituito a seguito dell’abrogazione del precedente decreto. In entrambi i casi ricorre, però, la clausola di salvezza dell’incriminazione penale, qualora il fatto costituisca reato.
E in effetti la vendita di un prodotto non bio come se potesse fregiarsi di tale qualità costituisce violazione dell’articolo 515 del Codice penale. Si tratta di una fattispecie a cui si applica l’aggravante di cui all’articolo 517-bis del Codice penale poiché la denominazione “biologico” riguarda prodotti «le cui specificità sono protette dalle norme vigenti», altrettanto tutelati di quelli Dop o Igp.
Si può ricordare che l’applicazione dell’aggravante consente al giudice, nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, di disporre la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un certo periodo ovvero la revoca del provvedimento amministrativo che ha autorizzato l’attività.
Ai sensi del decreto legislativo 231/2001, la commissione del reato comporta poi la responsabilità della società attraverso la quale la frode è stata commessa, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, e la confisca del profitto del reato.
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Prodotti lattiero-caseari bio, ma lavorati con latte non bio: è frode in commercio aggravato
Cassazione penale, sentenza n. 47630 del 31 dicembre 2024 (udienza del 28 novembre 2024 – riferimenti normativi: articoli 515 e 517-bis del Codice penale; regolamento (UE) 2018/848)
La vicenda riguarda l’esito di un’attività d’indagine che ha permesso di smascherare la reiterata frode commessa da un’azienda del settore caseario nei confronti di importanti catene della grande distribuzione organizzata, vendendo come biologici prodotti che in realtà utilizzavano come materia prima latte di origine convenzionale.
Come è noto il riferimento normativo è costituito dal regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce le modalità di coltivazione, allevamento, trasformazione e commercializzazione che devono essere rispettate lungo l’intera filiera fino al consumatore finale affinché l’alimento possa essere etichettato come “biologico”.
Per la presentazione come biologico di un prodotto non conforme ai requisiti imposti dalla normativa, l’articolo 10 del decreto legislativo 20/2018 prevedeva una sanzione amministrativa, così come l’attuale articolo 23 del decreto legislativo 148/2023, che lo ha sostituito a seguito dell’abrogazione del precedente decreto. In entrambi i casi ricorre, però, la clausola di salvezza dell’incriminazione penale, qualora il fatto costituisca reato.
E in effetti la vendita di un prodotto non bio come se potesse fregiarsi di tale qualità costituisce violazione dell’articolo 515 del Codice penale. Si tratta di una fattispecie a cui si applica l’aggravante di cui all’articolo 517-bis del Codice penale poiché la denominazione “biologico” riguarda prodotti «le cui specificità sono protette dalle norme vigenti», altrettanto tutelati di quelli Dop o Igp.
Si può ricordare che l’applicazione dell’aggravante consente al giudice, nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, di disporre la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un certo periodo ovvero la revoca del provvedimento amministrativo che ha autorizzato l’attività.
Ai sensi del decreto legislativo 231/2001, la commissione del reato comporta poi la responsabilità della società attraverso la quale la frode è stata commessa, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, e la confisca del profitto del reato.
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