Prodotti IGP e marchi ingannevoli

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Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenza del 18 dicembre 2008, causa C-343/07 (riferimenti normativi: reg. CEE 2081/92, reg. CE 1347/2001)

Il regolamento CE 1347/2001, in combinato disposto con il regolamento CEE
2081/92, deve essere interpretato nel senso che la registrazione della
denominazione “Bayerisches Bier” come indicazione geografica protetta non
pregiudica la validità o l’utilizzabilità di preesistenti marchi di terzi
contenenti la parola “Bavaria”, a condizione, tuttavia, che tali marchi siano
stati registrati in buona fede e non sussistano cause di nullità o di decadenza,
fatto che deve essere accertato dal giudice nazionale.

Nel momento
in cui scriviamo non è ancora conosciuta la decisione della Corte europea in
merito alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte d’appello di Torino,
ai sensi dell’art. 234 del Trattato, a proposito di una controversia giuridico –
commerciale insorta tra produttori comunitari di birra. Ciò nonostante, la
dettagliatissima ricostruzione in fatto e in diritto dell’avvocato generale e le
sue argomentazioni estremamente analitiche costituiranno con ogni probabilità la
base della sentenza, di cui possono essere ragionevolmente intese come una sorta
di anticipazione per gli operatori. Prima di procedere oltre segnaliamo ancora
che il testo normativo di riferimento della causa, ossia il reg. CEE 2081/92, è
stato abrogato dal nuovo reg. CE 510/2006, senza peraltro che l’innovazione
sposti i termini della questione. Ma veniamo ai fatti.
La tedesca
Bayerischer Brauerbund, associazione di produttori di birra tedeschi riuniti a
tutela della IGP “Bayerisches Bier”, ha fatto causa alla società olandese
Bavaria e alla controllata Bavaria Italia al fine di ottenere l’inibizione
all’uso sul territorio italiano di marchi contenenti la dicitura “Bavaria”, in
quanto ingannevoli rispetto alla denominazione protetta. Il Tribunale di Torino
ebbe a dare ragione al ricorrente, inibendo l’uso di detti marchi. Una volta
appellata la sentenza dalla parte soccombente, la Corte d’appello ha sollevato
una doppia questione pregiudiziale, ossia se, tenuto conto dei requisiti
stabiliti dal regolamento CEE 2081/92, il nome “Bayerisches Bier” sia stato
validamente registrato ai sensi del regolamento CE 1347/2001 a titolo di “IGP”
e, in tal caso, in quale misura tale IGP influisca sulla validità o
utilizzabilità di marchi preesistenti utilizzati per birre in cui compaia la
denominazione “Bavaria”.
Una questione preliminare, che presenta aspetti di
particolare delicatezza, è stata ravvisata nella stessa ricevibilità o meno del
ricorso pregiudiziale. Infatti, ai sensi del Trattato CE non può essere più
messa in discussione la validità di un atto di un organismo comunitario (nella
specie il reg. CE 1347/2001, in base al quale è avvenuta la registrazione della
IGP in discussione), ove non tempestivamente impugnato, e ciò per ragioni di
certezza del diritto, cioè per evitare che tale atto possa essere messo
indefinitamente in discussione. L’avvocato generale fa notare, però, che tale
regola vale solo in quanto il soggetto che agisce in giudizio (nella specie la
Bavaria e la Bavaria Italia) fosse legittimato a promuovere l’annullamento del
reg. CE 1347/2001, il che non è dimostrato secondo l’organo requirente.
Si
passa, perciò, alla questione di merito, ossia se la registrazione della IGP
“Bayerisches Bier” sia avvenuta in violazione dei requisiti richiesti dalla
normativa comunitaria. Sul punto l’avvocato generale sviluppa una lunga
dissertazione – che non è il caso di ripercorrere per intero – che lo conduce a
valutare ed affermare la piena legittimità della registrazione. L’unico
passaggio su cui vogliamo soffermarci per la sua particolarità è che le società
ricorrenti sostenevano che la birra sarebbe stata indebitamente considerata un
prodotto alimentare e perciò non compresa nell’allegato 1 del reg. CEE 2081/92.
Questa contestazione merceologica sorprende un po’ ed è stata, infatti, scartata
come improponibile dall’avvocato generale. Non c’è dubbio che la birra sia un
alimento secondo la definizione che della categoria viene fornita dalla
normativa comunitaria. Per esempio, l’art. 2 del reg. CE 178/2002 stabilisce che
“si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare” o “derrata alimentare”)
qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non
trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente
che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande”.
Il
dubbio che la registrazione della denominazione “Bayerisches Bier” non potesse
essere accordata in quanto termine generico è stata appoggiata dal giudice del
rinvio sulla argomentazione che tale termine storicamente ha designato un
prodotto (birra) in virtù del suo particolare metodo di produzione (a bassa
fermentazione), nato in Baviera nel corso del XIX secolo, ma poi diffusosi nel
resto d’Europa ed in tutto il mondo, tanto che in alcune lingue europee (danese,
svedese, finlandese) è divenuto termine generico. Questo dubbio, secondo
l’avvocato generale, non ha ragione di essere, poiché come vi sono denominazioni
geograficamente determinate che possono diventare generiche. Viceversa possono
darsi termini diventati generici che nel corso del tempo tornino ad essere
utilizzati come denominazione geografica, esattamente quanto la Commissione ebbe
a ritenere per la denominazione in oggetto (in particolare per il periodo post
1940).
Ma la questione più problematica è un’altra. Essa riguarda il
difficile rapporto tra marchi preesistenti e denominazione geografica di cui si
chiede la registrazione. Di ciò si occupa(va) l’art. 14 del reg. CEE 2081/92
(rimasto sostanzialmente invariato nel nuovo reg. CE 510/2006). In poche parole,
è garantita la sopravvivenza del marchio – purché non sia incorso in decadenza –
e addirittura la sua prevalenza sulla denominazione geografica, allorché sia
provato che tale marchio ha acquistato notorietà non solo locale. Quando questa
condizione non sia soddisfatta, la disciplina comunitaria prevede una
coesistenza dei due diversi identificativi del prodotto. Per la verità, le cose
sarebbero ulteriormente complicate dall’applicazione dell’Accordo TRIPs,
allegato al Trattato commerciale di Marrakech (di cui però non fa cenno
l’avvocato generale), che sembra accordare una più stringente tutela (esclusiva)
alla privativa industriale rappresentata dal marchio (preesistente alla
denominazione geografica), a prescindere dalla sua notorietà (V. Rubino, Le
denominazioni di origine dei prodotti alimentari, Taro, 2007).
Su questi temi
l’avvocato generale ha ricordato che il marchio preesistente può coesistere con
la denominazione geografica purché sia stato registrato in buona fede e non
sussistano cause di nullità o decadenza. Ma questo giudizio, si prosegue, spetta
al giudice nazionale, al quale deve essere perciò rimesso. In chiusura, va
accennato al fatto che la questione relativa alla denominazione “Bayerisches
Bier” non è nuova. Infatti, quando la Germania notificò l’esistenza di tale
denominazione protetta al fine della sua registrazione comunitaria, Paesi Bassi
e Danimarca obiettarono che già esistevano dei marchi, utilizzati per il
medesimo prodotto, che contenevano la denominazione. La Commissione, però,
procedette ugualmente alla registrazione, opinando che non vi fosse rischio di
confusione tra i vecchi marchi e la denominazione geografica.

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