Prodotti freschi confezionati e responsabilità del commerciante

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 11998 del 25 marzo 2011 (riferimenti normativi: art. 19, l. 283/1962)

L’art. 19, l. 283/1962 trova applicazione anche nel caso di
prodotti freschi confezionati in involucri sigillati o la cui apertura determini
comunque la incommerciabilità del prodotto. Tuttavia il commerciante che lo pone
in vendita non può venire meno agli obblighi di particolare diligenza e prudenza
nella conservazione ed esposizione per la vendita che la tipologia del prodotto
e le caratteristiche della confezione richiedono.

Sentenza assai
poco chiara questa della Corte di Cassazione. Sia in punto di diritto che di
fatto, o perlomeno nell’applicare la regola generale alla situazione di fatto
che si afferma riscontrata dal giudice di primo grado. Il caso è il seguente. In
un supermercato intervenivano i NAS a seguito di segnalazione anonima e
accertavano la messa in vendita di funghi invasi da parassiti. Più precisamente
il verbale riportava che i funghi erano imballati in una vaschetta trasparente,
avvolta in una retina e che a seguito dell’apertura della confezione e dello
“spolpamento” dei funghi questi venivano trovati invasi da parassiti al loro
interno. Veniva contestata la contravvenzione di cui all’art. 5, lett. d), l.
283/1962 al direttore del punto vendita, che veniva poi condannato dal
tribunale.
Nel respingere il ricorso la Cassazione si inoltra in una disamina
degli obblighi del mero rivenditore di prodotti alimentari che, come vedremo,
parrebbe per un verso superflua e per l’altro contraddittoria rispetto alla
fattispecie concreta. Ad ogni buon conto la Corte ricorda, innanzitutto, che un
tipo di imballaggio come quello dei funghi in questione non è una confezione in
senso proprio, in particolare agli effetti della applicabilità dell’art. 19
della legge 283/1962, che esclude la responsabilità del rivenditore di prodotti
confezionati per i vizi intrinseci del prodotto, sempre che la confezione sia
integra e il vizio non sia conosciuto. Infatti, il prodotto preconfezionato è
quello dotato di una chiusura ermetica, che non può essere aperta senza
manometterla. La sua funzione è quella di garantire l’integrità originaria
dell’alimento da manipolazioni esterne e permettere che lo stesso pervenga
intatto, per ragioni di sicurezza, dal produttore al consumatore finale.
Viceversa, quando l’imballaggio sia privo di tali caratteristiche e adempia
piuttosto alla funzione di evitare lo spargimento del prodotto, non si è in
presenza di una “confezione”. Tale situazione ricorre tipicamente nel caso di
limoni o di molluschi avvolti (si potrebbe dire: trattenuti) da una
reticella.
Tuttavia, aggiunge la Corte, anche imballaggi di questo genere
impediscono al rivenditore di aprirli senza manomissione, con conseguente
impossibilità di commercializzazione. Tale osservazione va ulteriormente
combinata con il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui non
può ravvisarsi negligenza punibile nei casi in cui il prodotto, pur irregolare
in sé, ma non manifestamente tale, non sia suscettibile da parte del
commerciante di un approfondito controllo (essenzialmente attraverso analisi di
laboratorio), quando questo, per l’estrema deperibilità del prodotto, lo
renderebbero di fatto non commerciabile dopo il lasso di tempo necessario per
darvi esecuzione.
Sembra di doversi intendere, pur tra le pieghe di un
percorso argomentativo zoppicante, che necessiterebbe di una ricomposizione per
essere ricondotto a sistema, che anche nel caso dei funghi avvolti nella retina
il rivenditore non sarebbe stato punibile ove il vizio (la parassitosi) fosse
stato occulto e fossero state necessarie delle modalità di controllo tali da
rendere non più commercializzabile il prodotto, non fosse altro che per effetto
della rottura dell’imballo.
Questo, dunque, il quadro correttamente tracciato
dalla sentenza sul tema degli obblighi che fanno carico all’esercente per i vizi
intrinseci del prodotto. Difficile, però, individuare la pertinenza
motivazionale di questo excursus a fronte della asserita circostanza in fatto
che “il Tribunale ha ritenuto la penale responsabilità del ricorrente sul
presupposto che la confezione di funghi esaminata dai Carabinieri del NAS
consentiva, trattandosi di una vaschetta trasparente, di verificare che il
prodotto era completamente invaso da parassiti visibili anche dall’esterno”. Ma
se questa era realmente la situazione di fatto, che bisogno vi era di evocare i
principi applicativi dell’art. 19 citato, che non riguarda i vizi del prodotto
manifesti al rivenditore?
Nello stesso tempo viene da dubitare che fosse
realmente questa la situazione accertata in loco dal NAS. Infatti, nella parte
introduttiva della sentenza si afferma che era stata necessaria l’apertura della
confezione e lo “spolpamento” dei funghi per rinvenirvi all’interno le larve. È
vero che la Corte descrive in questa parte della sentenza la ricostruzione dei
fatti operata dalla difesa, che non necessariamente corrisponde sempre a quello
che emerge dagli atti. Ciò nonostante, la Corte non smentisce direttamente che
detta ricostruzione derivasse dal contenuto del verbale d’ispezione del NAS,
come asserito dalla difesa. Certo, si dà atto successivamente che secondo il
Tribunale le larve erano visibili dall’esterno attraverso la vaschetta
trasparente. Sicuramente il Tribunale sapeva quello che diceva, ma forse una
maggiore chiarezza sul punto da parte della Corte avrebbe aiutato il lettore a
capire fino in fondo il caso reale affrontato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) L.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la
sentenza n. 457/2009 TRIBUNALE di MILANO, del 11/02/2010;
visti gli atti, la
sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2011 la relazione
fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in
persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena che elimina. Rigetta nel resto;
Udito il
difensore Avv. Corte Andrea, Milano.

Svolgimento del
processo

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, con
sentenza depositata il 24 marzo 2010, condannava L.S., quale direttore del punto
vendita “Esselunga (OMISSIS)” per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art.
5, lett. d) per aver posto in vendita funghi porcini freschi invasi da larve
vitali di parassiti, irrogando la pena di Euro 5000 di ammenda.
Avverso la
sentenza il L. proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione della
L. n. 283 del 1962, art. 19 ed il vizio di motivazione.
A tale proposito
rilevava che le sostanze alimentari oggetto dell’imputazione erano poste in
vendita in una confezione predisposta dal produttore e consistente in una
vaschetta di plastica trasparente avvolta in una retina di colore giallo e che i
Carabinieri del NAS, intervenuti dietro segnalazione anonima, avevano redatto un
verbale di sequestro nel quale si dava atto dell’apertura della confezione e
dello “spolpamento” dei funghi. All’esito del controllo si rinvenivano muffe al
loro interno e gli stessi risultavano invasi da larve di parassiti.
Osservava
che, alla luce del verbale di sequestro e della notizia di reato contenute nel
fascicolo del Pubblico Ministero, acquisito agli atti sull’accordo delle parti,
emergeva che solo l’apertura della confezione aveva consentito la verifica dello
stato del prodotto, altrimenti non rilevabile dal venditore che, di conseguenza,
doveva ritenersi esente da responsabilità.
Rilevava inoltre che la sentenza
impugnata si contraddiceva laddove riteneva, da un lato non applicabile
l’esimente di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 19 e, dall’altro, ammetteva che
i funghi risultavano marciti al loro interno.
Riteneva di individuare un
ulteriore motivo di contraddizione laddove la decisione impugnata negava
l’intrinsecità del vizio sul presupposto che la confezione fosse trasparente,
mentre tale condizione presuppone, al contrario, che il vizio non possa essere
rilevato senza aprire la confezione.
Faceva altresì presente che non vi erano
agli atti fotografie delle confezioni integre e che se la rilevabilità del vizio
fosse stata immediata, la polizia giudiziaria operante ben avrebbe potuto
riprodurre la confezione integra con le larve visibili senza prima alterare il
corpo del reato.
In subordine, richiedeva la revoca della sospensione
condizionale della pena concessa dal giudice di prime cure in quanto determinava
una posticipazione del termine per la presentazione della domanda di
riabilitazione che risulterebbe più breve in caso di pagamento
dell’ammenda.
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del
ricorso.

Motivi della decisione
Il ricorso è
infondato.
Occorre preliminarmente ricordare, con riferimento alla
applicazione della L. n. 283 del 1962, art. 19 che la giurisprudenza di questa
Corte ha da tempo inquadrato compiutamente la nozione di confezione originale,
che viene descritta come “ogni recipiente o contenitore chiuso, destinato a
garantire l’integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi
manomissione e ad essere aperto esclusivamente dal consumatore di essa” (Sez. 3
n. 8085, 21 giugno 1999; conf. Sez. 3 n. 35732, 28 settembre 2007; Sez. 3 2350,
09 marzo 1995; Sez. 6 n. 5199, 20 maggio 1993; Sez. 6 n. 10637,29 ottobre
1992).
Come si evince dalla descrizione sopra riportata, i requisiti della
confezione devono assicurare la chiusura del contenitore, la destinazione alla
conservazione del prodotto e l’impossibilità di apertura da parte di soggetto
diverso dal consumatore.
La sussistenza di tali requisiti, peraltro, è stata
sempre esclusa nei casi in cui il contenitore, ancorchè chiuso ma non sigillato,
venga utilizzato non per garantire l’integrità originaria dei prodotti, quanto
per impedirne lo spargimento o l’insudiciamento nella fase di
commercializzazione (Sez. 6 n. 10637, 29 ottobre 1992, cit.) o per altre
ragioni, quali l’esigenza di assicurarne il trasporto (Sez. 6 n. 5199, 20 maggio
1993, cit.).
Si pone pertanto la necessità di considerare se un involucro,
contenente prodotti ortofrutticoli freschi consistenti in una vaschetta di
plastica trasparente avvolta in una retina, possa rientrare nella nozione di
“confezione originale” come sopra definita.
Va subito rilevato che deve
sicuramente escludersi che un involucro siffatto abbia come finalità quella di
garantire l’integrità originaria del prodotto e la sua conservazione.
Esso
contiene, in primo luogo, prodotti freschi e il semplice avvolgimento in una
retina non impedisce al prodotto di insudiciarsi o venire a contatto con agenti
o sostanze esterne.
Resta tuttavia il fatto che tale tipologia di involucro
non consente comunque, di regola, al venditore l’apertura della confezione senza
la manomissione, con conseguente impossibilità di successiva commercializzazione
del prodotto.
A tale proposito si è osservato, in una occasione, che a coloro
che vengano in rapporto, nella produzione o nella distribuzione, con sostanze
alimentari in assenza di specifiche prescrizioni normative non può richiedersi
una diligenza o prudenza eccezionale; nondimeno, è loro imposto un dovere di
condotta commisurato a quello riferibile alla media degli esercenti la medesima
attività, da accertarsi in termini concreti e fattuali (Sez. 6 n. 2711, 4 marzo
1994, fattispecie relativa a limoni contenuti in sacchetti a “reticella” che
all’analisi chimica risultavano contenere una sostanza vietata che non ne aveva
mutato l’aspetto esterno).
Occorre inoltre considerare che la menzionata L.
n. 283 del 1962, art. 19 testualmente recita “le sanzioni previste dalla
presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora
la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti
intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti
e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la
confezione originale non presenti segni di alterazione”.
La norma, si è
rilevato, considera l’inevitabilhà del fatto addebitato, cioè l’impossibilità
materiale da parte del commerciante di verificare, attraverso la normale
diligenza e prudenza, la corrispondenza del prodotto alle prescrizioni legali
(Sez. 3 n. 2350, 9 marzo 1995).
La condotta esigibile è stata delimitata, con
riferimento a determinate tipologie di alimenti, all’adozione delle necessarie
precauzioni igienico-sanitarie relative alla conservazione del prodotto con
riferimento ai locali, ai banchi ed alle modalità di esposizione e vendita,
senza che il controllo possa pretendersi esteso ad accertamenti analitici che,
per modalità e tempi di effettuazione, determinerebbero l’inevitabile
deperimento del prodotto (fattispecie in tema di vendita di mitili in
“confezioni originali” Sez. 3 n. 5236,27 maggio 1996).
Si è così affermato
che, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore non può
essere chiamato a rispondere tanto del procedimento di lavorazione e produzione
di alimenti immessi al consumo in confezioni originali, ad eccezione dei casi in
cui i vizi siano constatabili all’esterno o il rivenditore ne sia a conoscenza,
quanto della composizione di tutti quei prodotti, “imballati” o sfusi, che non
rivelino esteriormente alcun vizio e per i quali l’analisi o qualsiasi
appropriato controllo si risolverebbe, per l’estrema deperibilità del prodotto,
nell’impossibilità pratica di immetterlo al consumo. In tali casi è però
richiesto al commerciante di adottare tutte le cautele necessarie, affinchè
possa far affidamento sulla conformità a legge del prodotto, sia dal punto di
vista igienico-sanitario per la sua conservazione ed esposizione alla vendita,
sia sotto il profilo dei controlli esperibili (così, sempre in tema di mitili
confezionati, Sez. 3 n. 2350, 9 marzo 1995, cit. conforme Sez. 3 n. 8085,21
giugno 1999, cit.).
Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, il
Tribunale ha ritenuto la penale responsabilità del ricorrente sul presupposto
che la confezione di funghi esaminata dai Carabinieri del NAS consentiva,
trattandosi di una vaschetta trasparente, di verificare che il prodotto era
completamente invaso da parassiti visibili anche dall’esterno.
La circostanza
è però contestata dal ricorrente che esclude la presenza di fotografie
riproducenti la confezione integra ma si tratta, però, di una valutazione in
fatto incensurabile in sede di legittimità.
La valutazione del primo giudice,
sotto tale aspetto, appare del tutto immune da censure e perfettamente in linea
con il disposto dell’art. 19 come interpretato dalla giurisprudenza di questa
Corte.
Alla luce dei principi in precedenza richiamati, infatti, appare
determinante la circostanza che il prodotto, ancorchè confezionato con modalità
tali da consentire l’apertura dell’involucro al solo consumatore, era
visibilmente invaso da parassiti e le condizioni di conservazione dello stesso
erano agevolmente constatagli dal venditore, attraverso l’involucro trasparente
o la retina che lo avvolgeva, con la diligenza richiesta dalla particolare
confezione del prodotto, la quale non escludeva la possibilità di contatto con
agenti esterni.
I predetti principi in precedenza richiamati, che il Collegio
condivide, vanno dunque riaffermati, con l’ulteriore precisazione che la L. n.
283 del 1962, art. 19 può trovare applicazione anche nel caso in cui il prodotto
fresco sia confezionato con involucri sigillati la cui apertura comporti la
manomissione dell’originaria confezione o, comunque, la successiva
incommerciabilità ma con modalità tali da non impedire il contatto con agenti
esterni tuttavia il commerciante che lo pone in vendita non può venire meno agli
obblighi di particolare diligenza e prudenza nella conservazione ed esposizione
per la vendita che la tipologia dell’alimento e le caratteristiche della
confezione richiedono.
Le considerazioni in precedenza svolte portano inoltre
ad escludere anche la sussistenza del vizio di motivazione non ravvisandosi
alcuna incongruità o incoerenza nel complessivo apparato argomentativo con
riferimento agli elementi acquisiti nel corso del processo.
Va infine accolta
la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale richiesta
dal ricorrente in quanto la natura meramente dichiarativa della stessa consente
a questa Corte di provvedere in ragione di quanto disposto dall’art. 620 c.p.p.,
lett. l).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata decisione limitatamente alla
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che
elimina. Rigetta nel resto.

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