Integra il delitto di cui all’articolo 444 del Codice penale (“Commercio di sostanze alimentari nocive”) nella forma colposa di cui all’articolo 452 del Codice penale la commercializzazione di prodotti cerealicoli contenenti glutine (nonostante la dichiarazione della sua assenza) e aflatossine.
Non esonera da responsabilità il presidente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda distributrice la circostanza di avere confidato nell’affidabilità di una rinomata azienda di trasformazione della materia prima.
A seguito di campionamento e successiva analisi di laboratorio di prodotti a base di cereali erano state rinvenute significative quantità di aflatossine e di glutine, nonostante che in etichetta fosse assicurata la sua assenza. Il presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) della società che aveva commercializzato gli alimenti contaminati era stato, quindi, condannato a pena detentiva congiunta con pena pecuniaria ai sensi degli articoli 444 e 452 del Codice penale
I giudici di merito avevano valutato la responsabilità dell’imputato osservando che non erano stati eseguiti controlli sistematici del prodotto, o comunque gli stessi erano inadeguati, dato che il distributore si era limitato a quelli a campione. Neppure era sufficiente a scagionarlo la dichiarata affidabilità dei fornitori, selezionati accuratamente in base alla loro serietà, ed in particolare l’avere incaricato della trasformazione della materia prima una rinomata ditta del settore, in assenza di precisi accordi che impegnassero quest’ultima a efficaci controlli di conformità. Nel ricorso in Cassazione la difesa ha riproposto i medesimi argomenti già sottoposti al giudice d’appello, che la Corte non ha però accolto, sottoscrivendo la completezza e la corrispondenza ai principi di diritto della sentenza di merito.
Innanzitutto, la Corte ha sottolineato la natura potenzialmente dannosa dei prodotti commercializzati non solo perché non conformi alla normativa, ma più specificamente perché contenenti sostanze nocive, per giunta in percentuali consistenti, in particolare germi patogeni (aflatossine) e allergeni come il glutine, pericoloso per i consumatori affetti da celiachia. In tal modo era provato il reato dal punto di vista oggettivo.
Quanto al profilo di colpa, la Corte lo ha ravvisato – come i giudici di merito – nella mancata esecuzione di controlli volti ad assicurare la conformità alimentare vuoi della materia prima vuoi del prodotto trasformato. In proposito, si può commentare che la giurisprudenza di regola non richiede ineluttabilmente controlli a tappeto, potendo essere sufficienti anche controlli a campione. E, infatti, nel caso il giudice non si spinge a censurare con assolutezza la mancanza di controlli “sistematici”, ma preferisce ripiegare sulla “inadeguatezza” delle verifiche, “in quanto consentivano la commercializzazione di una percentuale non trascurabile di prodotto privo di alcun monitoraggio, se non quello assicurato dalla filiera commerciale”.
Stabilire quando possano essere sufficienti i controlli effettuati dal produttore e/o da chi commercializza il prodotto con il proprio marchio (e quindi se ne assume la responsabilità) dipende dai casi concreti. In ogni caso, non si può affermare con automatismo la deficienza a monte dei controlli per il solo fatto che a valle il prodotto è stato contaminato. In questo frangente non è specificata l’entità e la frequenza dei controlli definiti “a campione”, ma senz’altro ha giocato a sfavore dell’imputato l’essersi trincerato dietro una presunta affidabilità dei fornitori delle materie prime (non è dato sapere sulla base di cosa), nonché sulla rinomanza del trasformatore e sull’applicazione da parte di questi del Prontuario dell’Associazione italiana Celiachia. È stato, invece, valutato negativamente che il profilo delle verifiche di conformità da parte del fornitore non avesse formato oggetto di apposita clausola contrattuale.
Pertanto, le inadempienze dell’imputato sul piano della garanzia di sicurezza alimentare sono state giudicate fonte di responsabilità colposa, in quanto a causa di tali carenze nella filiera era prevedibile che potessero emergere delle non conformità, non cautelarmente contrastate in maniera efficace.
L’ultimo aspetto su cui si sofferma la sentenza, seppur fugacemente, riguarda la posizione personale dell’imputato quale diretto responsabile della violazione. Non si conoscono le dimensioni dell’azienda e, pertanto, non è possibile fare alcun commento sull’articolazione organizzativa delle competenze interne. Dal silenzio sul punto si può desumere che non si fosse in presenza di un’azienda con una complessa articolazione interna e comunque la sentenza di appello aveva evidenziato che l’imputato, quale presidente del Consiglio di Amministrazione, non aveva conferito ad altri la delega per i controlli di qualità, assumendo quindi su di sé la responsabilità della loro accertata insufficienza.
Di per sé la produzione/commercializzazione di un prodotto che vanta caratteristiche (l’assenza di glutine) che non possiede integra oggettivamente anche una frode in commercio. Ci si può, allora, chiedere come mai non sia stato contestato questo ulteriore reato. La risposta è molto semplice: dal momento che il delitto di cui all’articolo 515 del Codice penale richiede il dolo, mentre la condotta dell’imputato è stata valutata affetta soltanto da colpa, non poteva esserci spazio per l’imputazione aggiuntiva.
Nulla sappiamo della sorte del trasformatore, che ha commesso il medesimo reato accollato al distributore.
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Prodotti cerealicoli con glutine non dichiarato e aflatossine, condanna confermata per il presidente del CdA
Cassazione penale, sentenza n. 23724 del 31 maggio 2023 (riferimenti normativi: articoli 444 e 452 del Codice penale)
Integra il delitto di cui all’articolo 444 del Codice penale (“Commercio di sostanze alimentari nocive”) nella forma colposa di cui all’articolo 452 del Codice penale la commercializzazione di prodotti cerealicoli contenenti glutine (nonostante la dichiarazione della sua assenza) e aflatossine.
Non esonera da responsabilità il presidente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda distributrice la circostanza di avere confidato nell’affidabilità di una rinomata azienda di trasformazione della materia prima.
A seguito di campionamento e successiva analisi di laboratorio di prodotti a base di cereali erano state rinvenute significative quantità di aflatossine e di glutine, nonostante che in etichetta fosse assicurata la sua assenza. Il presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) della società che aveva commercializzato gli alimenti contaminati era stato, quindi, condannato a pena detentiva congiunta con pena pecuniaria ai sensi degli articoli 444 e 452 del Codice penale
I giudici di merito avevano valutato la responsabilità dell’imputato osservando che non erano stati eseguiti controlli sistematici del prodotto, o comunque gli stessi erano inadeguati, dato che il distributore si era limitato a quelli a campione. Neppure era sufficiente a scagionarlo la dichiarata affidabilità dei fornitori, selezionati accuratamente in base alla loro serietà, ed in particolare l’avere incaricato della trasformazione della materia prima una rinomata ditta del settore, in assenza di precisi accordi che impegnassero quest’ultima a efficaci controlli di conformità. Nel ricorso in Cassazione la difesa ha riproposto i medesimi argomenti già sottoposti al giudice d’appello, che la Corte non ha però accolto, sottoscrivendo la completezza e la corrispondenza ai principi di diritto della sentenza di merito.
Innanzitutto, la Corte ha sottolineato la natura potenzialmente dannosa dei prodotti commercializzati non solo perché non conformi alla normativa, ma più specificamente perché contenenti sostanze nocive, per giunta in percentuali consistenti, in particolare germi patogeni (aflatossine) e allergeni come il glutine, pericoloso per i consumatori affetti da celiachia. In tal modo era provato il reato dal punto di vista oggettivo.
Quanto al profilo di colpa, la Corte lo ha ravvisato – come i giudici di merito – nella mancata esecuzione di controlli volti ad assicurare la conformità alimentare vuoi della materia prima vuoi del prodotto trasformato. In proposito, si può commentare che la giurisprudenza di regola non richiede ineluttabilmente controlli a tappeto, potendo essere sufficienti anche controlli a campione. E, infatti, nel caso il giudice non si spinge a censurare con assolutezza la mancanza di controlli “sistematici”, ma preferisce ripiegare sulla “inadeguatezza” delle verifiche, “in quanto consentivano la commercializzazione di una percentuale non trascurabile di prodotto privo di alcun monitoraggio, se non quello assicurato dalla filiera commerciale”.
Stabilire quando possano essere sufficienti i controlli effettuati dal produttore e/o da chi commercializza il prodotto con il proprio marchio (e quindi se ne assume la responsabilità) dipende dai casi concreti. In ogni caso, non si può affermare con automatismo la deficienza a monte dei controlli per il solo fatto che a valle il prodotto è stato contaminato. In questo frangente non è specificata l’entità e la frequenza dei controlli definiti “a campione”, ma senz’altro ha giocato a sfavore dell’imputato l’essersi trincerato dietro una presunta affidabilità dei fornitori delle materie prime (non è dato sapere sulla base di cosa), nonché sulla rinomanza del trasformatore e sull’applicazione da parte di questi del Prontuario dell’Associazione italiana Celiachia. È stato, invece, valutato negativamente che il profilo delle verifiche di conformità da parte del fornitore non avesse formato oggetto di apposita clausola contrattuale.
Pertanto, le inadempienze dell’imputato sul piano della garanzia di sicurezza alimentare sono state giudicate fonte di responsabilità colposa, in quanto a causa di tali carenze nella filiera era prevedibile che potessero emergere delle non conformità, non cautelarmente contrastate in maniera efficace.
L’ultimo aspetto su cui si sofferma la sentenza, seppur fugacemente, riguarda la posizione personale dell’imputato quale diretto responsabile della violazione. Non si conoscono le dimensioni dell’azienda e, pertanto, non è possibile fare alcun commento sull’articolazione organizzativa delle competenze interne. Dal silenzio sul punto si può desumere che non si fosse in presenza di un’azienda con una complessa articolazione interna e comunque la sentenza di appello aveva evidenziato che l’imputato, quale presidente del Consiglio di Amministrazione, non aveva conferito ad altri la delega per i controlli di qualità, assumendo quindi su di sé la responsabilità della loro accertata insufficienza.
Di per sé la produzione/commercializzazione di un prodotto che vanta caratteristiche (l’assenza di glutine) che non possiede integra oggettivamente anche una frode in commercio. Ci si può, allora, chiedere come mai non sia stato contestato questo ulteriore reato. La risposta è molto semplice: dal momento che il delitto di cui all’articolo 515 del Codice penale richiede il dolo, mentre la condotta dell’imputato è stata valutata affetta soltanto da colpa, non poteva esserci spazio per l’imputazione aggiuntiva.
Nulla sappiamo della sorte del trasformatore, che ha commesso il medesimo reato accollato al distributore.
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