Prodotti biologici importati da un Paese terzo e uso del logo di produzione bio dell’UE

Condividi

Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza C 240/23 del 4 ottobre 2024, (riferimenti normativi: articoli 30, 45 e 48 del regolamento (UE) 2018/848)

L’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 devono essere interpretati nel senso che né il logo di produzione biologica dell’Unione europea né, in linea di principio, termini riferiti alla produzione biologica possono essere utilizzati per un alimento trasformato importato da un Paese terzo alle condizioni previste all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii) e all’articolo 48, paragrafo 1 di tale regolamento per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico, se tale alimento, contenendo minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfa i requisiti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), di detto regolamento. Il logo di produzione biologica di tale Paese terzo può tuttavia essere utilizzato nell’Unione per un alimento siffatto, anche qualora tale logo contenga termini riferiti alla produzione biologica ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1 del medesimo regolamento e del suo allegato IV.

Un’azienda della Baviera produceva una bevanda costituita da una miscela di succhi di frutta e di estratti di erbe provenienti da produzione biologica, addizionata con vitamine e gluconato ferroso. Sull’imballaggio erano apposti il logo di produzione biologica dell’Unione europea, il logo biologico nazionale e un riferimento alla provenienza degli ingredienti da «coltivazioni biologiche controllate». L’Ente regionale per l’agricoltura del Land Baviera ordinava all’azienda di rimuovere dall’etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti commerciali del prodotto il riferimento alla produzione biologica, tutelato ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) 834/2007, in quanto vitamine e sostanze minerali non potevano essere aggiunte ai prodotti trasformati recanti la denominazione “biologico”, a meno che il loro impiego fosse previsto per legge, condizione ritenuta non ricorrente nella fattispecie.
L’azienda ammetteva la circostanza, ma adiva la Corte amministrativa federale sostenendo che vi fosse una disparità di trattamento dei propri prodotti rispetto a quelli importati da Paesi terzi ritenuti equivalenti in base alla disciplina unionale sul biologico. Il giudice tedesco rimetteva alla Corte di Giustizia dell’UE la questione pregiudiziale relativa all’interpretazione di tale normativa.
La Corte ha così esaminato la compendiosa disciplina regolamentare in materia di produzione biologica, i cui punti essenziali possono essere ricapitolati come segue.
Secondo il regolamento (CE) 834/2007 (poi abrogato dal regolamento (UE) 2018/848), «nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento».
L’articolo 27 del regolamento (CE) 889/2008 dispone che «solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione del vino: […] f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati».
L’articolo 7 del regolamento (CE) 1235/2008 consente alla Commissione di redigere un elenco di Paesi terzi riconosciuti, la cui normativa in materia di biologico possa essere considerata equivalente a quella unionale.
Ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2018/848, si considera che un prodotto riporti termini riferiti alla produzione biologica quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime usati per la sua produzione sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, gli ingredienti o le materie prime sono stati prodotti conformemente al regolamento.
Il successivo articolo 45 ammette l’importazione da Paesi terzi di prodotti come biologici se sono soddisfatte alcune determinate condizioni.
All’esito di questo (qui molto schematizzato) excursus normativo, la Corte evidenzia che l’uso di termini riferiti alla produzione biologica e del logo di produzione biologica dell’Unione europea è ammesso esclusivamente per prodotti conformi al regolamento (UE) 2018/848. D’altra parte, anche prodotti importati nell’Unione possono essere venduti come prodotti biologici, purché siano conformi a tutte le prescrizioni del regolamento.
L’argomentazione non si ferma a questo risultato interpretativo, ma si estende a un contesto più ampio. In particolare, si menziona l’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce le condizioni cumulative che un prodotto non fabbricato nell’Unione deve soddisfare per poter essere importato da un Paese terzo e immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico.
Sul punto la prima conclusione a cui arrivano i giudici del Lussemburgo è che in virtù della citata disposizione un prodotto biologico proveniente da un Paese terzo, quand’anche non rispetti tutte le norme di produzione contenute nel regolamento, può essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico, nella misura in cui il Paese di provenienza sia “riconosciuto” a questi fini dall’Unione, in quanto rispetta delle procedure equivalenti, anche se non identiche, a quelle dell’Unione.
D’altra parte, osserva la Corte, tale equivalenza non garantisce la natura “biologica” del prodotto come interpretabile dal consumatore dell’Unione sulla base della normativa unionale in materia. Ne consegue che i prodotti biologici equivalenti possono sì essere importati all’interno dell’Unione, ma qualora non siano pienamente conformi alla disciplina del regolamento (UE) 2018/848 non possono utilizzare termini riferiti alla produzione biologica né il logo di produzione biologica dell’Unione europea.
Questa conclusione di principio ammette, però, delle deroghe. Argomenta, infatti, la Corte che nell’ambito del commercio internazionale il regolamento ha anche il “fine […] di facilitare, da un lato, l’approvvigionamento, la disponibilità dell’offerta nonché la soddisfazione della domanda crescente di tali prodotti nell’Unione e, dall’altro, sulla base di intese bilaterali, l’esportazione di prodotti biologici originari dell’Unione verso Paesi terzi. È in questo contesto che opera l’articolo 45 citato, che attribuisce alla Commissione la competenza a riconoscere che le norme di un Paese terzo sono equivalenti a quelle del regolamento (UE) 2018/848.
Ne deriva che, a tali condizioni, “l’apposizione, a tali prodotti importati, del logo di produzione biologica del Paese terzo da cui sono importati non è in grado di nuocere alla concorrenza leale in seno al mercato interno dei prodotti biologici o di creare un’ambiguità che possa indurre in errore i consumatori. Infatti, l’uso di un logo di produzione biologica di un Paese terzo diverso dal logo di produzione biologica dell’Unione europea non solo non colloca i prodotti di cui trattasi sul medesimo piano ai fini della concorrenza, ma non può neppure dare l’impressione che i prodotti importati così contrassegnati siano conformi a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2018/848”.

Edicola web

Ti potrebbero interessare