Cassazione penale, sentenza n. 6325 del 30 maggio 1994 (udienza del 24 febbraio 1994 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b), della legge 283/1962)
Produzione, commercio e consumo – Prodotti alimentari (in
genere) – Prodotti in confezioni e prodotti sfusi – Indicazioni e denominazioni
– In genere – Prodotti in cattivo stato di conservazione detenuto per la vendita
– In luoghi non destinati ai consumatori – Sussistenza del reato.
L’art. 5 lett. b) della legge 30 aprile 1962 n. 283 sancisce il
divieto di detenere per la vendita o comunque distribuire per il consumo
prodotti destinati ad uso alimentare che si trovino in cattivo stato di
conservazione. Ai fini della sussistenza del reato, la “destinazione per la
vendita” significa non soltanto il possesso di prodotti destinati immediatamente
alla vendita, ma anche il possesso di prodotti da vendersi successivamente. Essa
indica, cioè, una relazione di fatto fra il soggetto e il prodotto,
caratterizzata semplicemente dal fine della vendita stessa, senza che sia
necessario che la merce si trovi in luoghi destinati ai consumatori. Ne consegue
che integra l’elemento materiale del reato la detenzione anche in locali adibiti
a deposito, siano essi contigui o meno a quelli di vendita, di prodotti
alimentari in cattivo stato di conservazione, destinati per la vendita o
comunque per il consumo.
FONTE: CED – CORTE DI CASSAZIONE
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Prodotti alimentari, produzione, commercio e consumo
Cassazione penale, sentenza n. 6325 del 30 maggio 1994 (udienza del 24 febbraio 1994 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b), della legge 283/1962)
Produzione, commercio e consumo – Prodotti alimentari (in
genere) – Prodotti in confezioni e prodotti sfusi – Indicazioni e denominazioni
– In genere – Prodotti in cattivo stato di conservazione detenuto per la vendita
– In luoghi non destinati ai consumatori – Sussistenza del reato.
L’art. 5 lett. b) della legge 30 aprile 1962 n. 283 sancisce il
divieto di detenere per la vendita o comunque distribuire per il consumo
prodotti destinati ad uso alimentare che si trovino in cattivo stato di
conservazione. Ai fini della sussistenza del reato, la “destinazione per la
vendita” significa non soltanto il possesso di prodotti destinati immediatamente
alla vendita, ma anche il possesso di prodotti da vendersi successivamente. Essa
indica, cioè, una relazione di fatto fra il soggetto e il prodotto,
caratterizzata semplicemente dal fine della vendita stessa, senza che sia
necessario che la merce si trovi in luoghi destinati ai consumatori. Ne consegue
che integra l’elemento materiale del reato la detenzione anche in locali adibiti
a deposito, siano essi contigui o meno a quelli di vendita, di prodotti
alimentari in cattivo stato di conservazione, destinati per la vendita o
comunque per il consumo.
FONTE: CED – CORTE DI CASSAZIONE
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