Prodotti alimentari confezionati non rispondenti ai requisiti igienici nazionali

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 2205 del 19 gennaio 2006 (udienza del 4 ottobre 2005)

L’obbligo di introdurre nel nostro paese sostanze alimentari
rispondenti ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni in
materia, grava anche nei confronti dell’importatore di prodotti alimentari
confezionati in paesi dell’Unione Europea, e la sua inottemperanza determina la
responsabilità dello stesso a titolo di colpa in relazione alle ipotesi di cui
all’art. 5 L. 30 aprile 1962 n. 283, configurabile ancor prima dell’effettiva
messa in commercio del prodotto alimentare sul territorio nazionale, atteso che
il limite alla libertà di circolazione dei prodotti nell’ambito dell’Unione è
legittimamente configurabile a salvaguardia della salute pubblica.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/12/2004 il
Tribunale di Asti, in composizione monocratica, affermava la penale
responsabilità di Moine Faustino in ordine al reato di cui:
La L. 30 aprile
1962, n. 283, art. 5, lett. h), (per avere, quale rappresentante legale della
s.r.l. “SEPO di Moine Faustino & C”, importato dall’Olanda e venduto patate
nelle quali veniva riscontrata una quantità di principio attivo “Clorprofam”
superiore ai limiti consentiti – acc. in Asti, il 4/04/2001);
e, riconosciute
circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 4.000,00 di
ammenda, disponendo la pubblicazione detta sentenza.
Avverso tale sentenza ha
proposto ricorso il Moine, il quale lamenta:
a) manifesta illogicità della
motivazione, in punto di affermazione della responsabilità, non essendo stato
tenuto in conto che egli (alla stregua dei coimputati assolti dall’accusa di
avere successivamente commercializzato il medesimo prodotto, da lui acquistato)
si era trovato nella impossibilità oggettiva di verificare la rispondenza delle
patate alle prescrizioni di legge, “posto che, trattandosi di prodotto
deperibile, sottoponendole a lunghi accertamenti, ne avrebbe pregiudicato la
commestibilità”;
b) la insussistenza a suo carico, per la qualità di
importatore, di obblighi di più intensa diligenza, in quanto la provenienza
delle patate dall’area comunitaria lo parifica ad un qualsiasi altro
“commercializzatore” di prodotti nazionali;
c) la violazione della L. n. 283
del 1962, art. 19 in quanto le patate erano state importate dall’Olanda in
sacchetti da 10 kg. ciascuno, confezionati all’origine dal produttore, sicché
egli, non potendo manomettere le confezioni originali, non aveva la possibilità
di controllare la qualità e le condizioni del prodotto. MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché le doglianze anzidette
sono infondate.
1. La L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 12, dispone, al comma
1, che “è vietata l’introduzione nel territorio detta Repubblica di qualsiasi
sostanza destinata all’alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti
dalla presente legge”.
Viene affermata così l’illiceità dell’introduzione sul
territorio nazionale, a fine di commercio, di prodotti alimentari confezionati
all’estero e che si rivelino difformi dai requisiti prescritti dalla normativa
di cui alla L. n. 283 del 1962.
Gli obblighi dell’importatore sono
sostanzialmente parificati a quelli che gravano sui produttori nazionali e,
quindi, sono decisamente più “consistenti” di quelli gravanti sui rivenditori.
In tale prospettiva l’art. 72 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 26 marzo
1980, n. 327), come sostituito dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254, art. 11,
dispone, a sua volta, che “gli importatori di sostanze alimentari sono
responsabili della natura, del tipo, della quantità, dell’omogeneità,
dell’origine dei prodotti presentati all’importazione nonché della rispondenza
dei requisiti igienico- sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di sostanze alimentari”, facendo salva “l’osservanza delle modalità prescritte
da altre leggi o regolamenti speciali, nonché da convenzioni internazionali
concernenti particolari sostanze alimentari”. L’importatore, pertanto, ha
l’obbligo di introdurre in Italia solo sostanze destinate all’alimentazione
rispondenti ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni
in materia e dall’inottemperanza a siffatto dovere deriva una responsabilità
dello stesso a titolo di colpa, configurabile ancora prima dell’effettiva messa
in commercio del prodotto alimentare sul territorio nazionale.
Trattasi di un
obbligo di particolare peso, per l’osservanza del quale la legge pone
indubbiamente a carico dell’importatore l’assunzione di cautele e di controlli
di rilevante difficoltà connessi ad una pregnante verifica delle caratteristiche
intrinseche degli alimenti. La giurisprudenza, però, non ha mancato di rilevare,
in proposito, che non può in alcun modo parlarsi di responsabilità oggettiva,
poiché l’importatore, conoscendo a priori siffatto rigoroso dovere, non può non
assumersi i rischi derivanti dallo svolgimento delle sua attività. Ciò comporta
che l’importatore, se non è in grado di garantire la conformità del prodotto
estero alla normativa sanitaria nazionale, deve rinunziare ad importarlo. Nella
fattispecie in esame, comunque, con argomentazione logica, il giudice del merito
ha rilevato che “la patata non è un prodotto deperibile nel brevissimo periodo
e, quindi, posto che le analisi avrebbero richiesto circa una settimana, i
controlli non avrebbero inciso sulla commerciabilità del prodotto”.
2. Quando
si tratta di prodotti alimentari confezionati in Paesi dell’Unione Europea, vige
il principio della libera circolazione delle merci, che dal 1 gennaio 1993 è
pienamente operante nel settore dei prodotti alimentari e che prevede la liceità
del prodotto alimentare sul territorio di un Paese membro, a condizione che sia
rispondente alle prescrizioni che per quella determinata sostanza alimentare
sono in vigore nel Paese di produzione. Tale principio si correla a quello del
“mutuo riconoscimento”, fondato in sostanza sulla fiducia nella capacità degli
altri Stati membri di fabbricare e produrre merci destinate a circolare
liberamente in tutta l’Unione.
Un limite a tale libertà di circolazione dei
prodotti alimentari resta pur sempre desumibile, in ogni caso, dalle
prescrizioni poste, nei singoli Paesi, a salvaguardia della salute pubblica,
secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 30 (già art. 36) del Trattato
dell’Unione Europea (in tal senso è orientata la giurisprudenza della Corte di
giustizia europea, a partire dalla sentenza 20/02/1979, causa 120/78,
Rewe).
È opportuno evidenziare, comunque, che – nella specie – il ricorrente
non è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui alla L. n. 283
del 1962, art. 12, bensì di una violazione al precedente art. 5, la quale ben
può configurarsi anche in relazione ad un prodotto alimentare comunitario.
3.
La L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 19, stabilisce che le sanzioni previste da
quella legge “non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora
la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti
intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti
e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione, o la
confezione originale non presenti segni di alterazione”.
Va ribadita, però,
in proposito, la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale tale
esimente speciale non opera quando il prodotto alimentare sia stato confezionato
all’estero, provenga cioè da un produttore straniero il quale non sia obbligato
ad osservare tutte le prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il
pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore: in tale ipotesi,
infatti, colui che commercia il prodotto sul territorio nazionale non può
ritenersi legittimato a presumere l’adempimento di obblighi giuridicamente
inesistenti a carico del produttore (vedi Cass., Sez. 3^: 26/03/1999, n. 6323 e
30/07/1997, n. 7700). L’importatore-commerciante all’ingrosso o al dettaglio che
opera sul territorio nazionale è tenuto a verificare, pertanto, la conformità
del prodotto o dei componenti di esso alla normativa sanitaria con controlli
tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni
originali (vedi Cass., Sez. 3^- 20/12/2004 Gramellini 17/06/1998 n 7214).
4.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616
c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

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