Prodotti agricoli contaminati da residui di fitofarmaci

Condividi

Cassazione penale, sentenza n. 49781 del 31 ottobre 2018 (udienza del 22 maggio 2018 – riferimenti normativi: articoli 5 e 6 della legge 283/1962)

Integra il reato di cui all’articolo 5, lettera h), della legge 283/1962 la cessione, per successiva vendita, di prodotti alimentari per uso umano contenenti residui di fitofarmaci in misura superiore al limite ammissibile.

La disposizione richiamata vieta la produzione e la messa in commercio di prodotti dell’agricoltura contaminati da residui di fitosanitari “tossici per l’uomo”. Come è noto, tanto per gli additivi (vedi la lettera g) dell’articolo 5) quanto per gli antiparassitari, vige la regola dell'”elenco positivo” delle sostanze utilizzabili. Ciò comporta che soltanto le sostanze contemplate da appositi decreti ministeriali sono ammesse, mentre tutte quelle non ricomprese sono vietate. Le sostanze autorizzate, inoltre, debbono mantenersi entro i limiti di sicurezza fissati con criterio precauzionale. Ne deriva che il reato di cui alla lettera h) dell’articolo 5 della legge 283/1962 sussiste tanto nel caso di utilizzo di sostanze vietate quanto allorché vengano superate le soglie consentite.

Anche questo è reato di pericolo presunto, nel senso che non deve essere dimostrato in sede giudiziaria che lo specifico residuo rinvenuto sia idoneo in quel caso specifico ad attentare alla salute del consumatore, ma soltanto che una determinata sostanza vietata in assoluto contamina il prodotto ovvero che è superato il limite consentito di una sostanza autorizzata. Non tragga in inganno l’uso normativo del termine “tossico”, il quale non si riferisce all’effettiva tossicità del prodotto nel caso concreto, ma alla valutazione tecnico-scientifica fatta a monte su un certo tipo di fitofarmaco, tradotta nei decreti ministeriali. Comunque, diversamente da quanto avviene per il cattivo stato di conservazione, questo reato non può evidentemente essere provato senza un’analisi di laboratorio che certifichi la presenza irregolare dei residui.

L’imputata, titolare di impresa agricola, era stata condannata perché i suoi prodotti erano risultati contaminati. La difesa si è prodigata nell’argomentare che non vi era sua responsabilità, in quanto la contaminazione poteva essere avvenuta per effetto del trasporto della sostanza vietata a causa del vento da campi limitrofi ovvero durante il tragitto dal luogo di produzione al luogo in cui era stata riscontrata la presenza di tale sostanza e a causa della manipolazione dei prodotti da parte di terzi. La Cassazione ha respinto tale ricostruzione sia perché indimostrata sia perché, in ogni caso, l’imputata avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie ad evitare la contaminazione, essendo ella direttamente responsabile dei prodotti non conformi provenienti dai suoi campi.

Edicola web

Ti potrebbero interessare