Processi, la competenza territoriale è legata al luogo di consegna della merce all’acquirente

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Cassazione penale, sentenza n. 25987 del 13 giugno 2013
(riferimento normativo: art. 5, lett. d, l. 283/1962)

Nel caso in cui la merce risultata non conforme ai sensi dell’art. 5, l. 283/1962 sia stata trasportata in località diversa da quella dove ha sede l’attività dell’imputato, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo dove la merce è stata consegnata all’acquirente.

Il Tribunale di Savona, sezione di Albenga, condannava il legale rappresentante di una società leader nel commercio della frutta secca in quanto produceva e vendeva confezioni di fichi secchi ammuffiti. In particolare, il laboratorio di analisi rilevava una elevata concentrazione di miceti, dovuta ad una incompleta disidratazione del prodotto durante la lavorazione.
Il ricorso per Cassazione veniva motivato su più punti. Innanzitutto, si sosteneva che il reale produttore fosse una ditta diversa da quella dell’imputato. Inoltre, si lamentava che non fosse stata accolta dal primo giudice l’eccezione di incompetenza territoriale, in quanto la merce era stata consegnata all’acquirente in Reggio Emilia, che doveva quindi ritenersi il luogo di consumazione del reato.
La Cassazione non ha affrontato la questione di merito, né avrebbe potuto, se l’imputato fosse il produttore ovvero soltanto il rivenditore della merce, prodotta e confezionata da altri, secondo quanto sostenuto dalla difesa. Si è limitata ad accogliere l’eccezione di incompetenza per territorio (peraltro ha poi dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione).
Nella sentenza non si indicano i fatti relativi all’allocazione geografica della merce, sicché l’affermazione di principio finisce per apparire apodittica. Comunque, si può forse ricostruire che la merce, uscita dalla società il cui amministratore era imputato, con magazzino in Reggio Emilia, era stata campionata in Albenga, probabilmente in un supermercato.
Non sempre ci si pone il problema sollevato in questo caso dalla difesa e non è perciò così sorprendente che il processo si sia originariamente svolto davanti al giudice del luogo dove la merce fu campionata, poiché indubbiamente (anche) in quel luogo il reato veniva a consumazione (si può osservare che, forse, ove la competenza fosse stata determinata correttamente fin dall’inizio, il reato non si sarebbe prescritto; tutto da vedere, peraltro, se l’imputato fosse realmente produttore o mero commerciante di prodotto confezionato).
Cosa dice, dunque, la Cassazione? Afferma che in materia di competenza non può trovare applicazione la disposizione dell’art. 1510 c.c., come invece sostenuto da giurisprudenza precedente, secondo la quale nel trasporto da piazza a piazza l’obbligo di consegna all’acquirente si considera adempiuto con la consegna della merce al vettore. Questo vorrebbe dire che se la merce viene consegnata in Reggio Emilia a un vettore che la trasporta ad Albenga, è in Reggio Emilia che si deve considerare avvenuta la consegna ai sensi del codice civile. Ma è proprio questa interpretazione che la Cassazione nega, affermando che il luogo di consumazione del reato è quello della effettiva consegna all’acquirente, che però aveva evidentemente l’esercizio in Albenga. E allora non si capisce più bene cosa è successo. Per dare un senso alla dichiarazione di incompetenza della Corte si deve perciò immaginare che l’acquirente di Albenga si fosse recato a Reggio Emilia per ritirare la merce.

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