Lavoro – prevenzione infortuni – destinatari delle
norme – delega di poteri del datore di lavoro per l’osservanza delle misure di
sicurezza – scelta di soggetto inadeguato e mancata verifica delle condizioni
giustificatrici dello affidamento – inosservanza delle misure di prevenzione –
responsabilità del datore di lavoro.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro
l’imprenditore è responsabile, nel caso di violazione degli obblighi imposti
dalla legge, della delega a soggetto inidoneo della osservanza delle misure di
sicurezza e, nell’ipotesi che la scelta sia caduta su persona capace ed idonea,
del mancato assolvimento dell’Obbligo di periodica verifica della permanenza
delle condizioni che avevano in origine giustificato l’affidamento della delega.
FONTE: CED – CORTE DI CASSAZIONE
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Prevenzione infortuni e responsabilità del datore di lavoro
Cassazione penale, sentenza n. 751 del 21 giugno 1985
Lavoro – prevenzione infortuni – destinatari delle
norme – delega di poteri del datore di lavoro per l’osservanza delle misure di
sicurezza – scelta di soggetto inadeguato e mancata verifica delle condizioni
giustificatrici dello affidamento – inosservanza delle misure di prevenzione –
responsabilità del datore di lavoro.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro
l’imprenditore è responsabile, nel caso di violazione degli obblighi imposti
dalla legge, della delega a soggetto inidoneo della osservanza delle misure di
sicurezza e, nell’ipotesi che la scelta sia caduta su persona capace ed idonea,
del mancato assolvimento dell’Obbligo di periodica verifica della permanenza
delle condizioni che avevano in origine giustificato l’affidamento della delega.
FONTE: CED – CORTE DI CASSAZIONE
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