Cassazione penale, sentenza n. 2182 del 20 novembre 2002 (riferimento normativo: articolo 5, legge 283/1962)
Costituisce violazione dell’art. 5, lett. b) e d), l. 283/1962 l’utilizzazione
di riso invaso da parassiti nella produzione di arancini di riso, anche se la
presenza dei parassiti non venga riscontrata nel prodotto finito.
Bisogna
premettere che l’imputato, titolare di una rosticceria, era stato tratto a
giudizio per violazione dell’art. 444 c.p. (commercio di sostanze pericolose per
la salute pubblica).
Già il Tribunale aveva fatto giustizia della
scorrettezza della originaria qualificazione giuridica del fatto, poiché la mera
invasione di parassiti non comporta alcuna specifica pericolosità concreta
dell’alimento, salvo che ciò non risulti comprovato da analisi di laboratorio
che individuino, per esempio, la presenza di germi patogeni.
Residuava,
perciò, la sola violazione dell’art. 5, l. 283/1962, in particolare sotto la sua
lettera d).
Niente di nuovo, quindi.
Ma un qualche interesse la decisione
in parola lo conserva nella parte in cui argomenta a proposito della sussistenza
del reato anche in assenza del rinvenimento dei parassiti negli arancini, cioè
nel prodotto destinato al consumatore finale.
A quanto è dato di capire
l’infestazione era stata rilevata, a vista, solo nelle confezioni di riso
esistenti nel laboratorio di produzione gastronomica. Posto che, inoltre, uno
dei suddetti imballi era sconfezionato e già utilizzato, la Cassazione ha
valutato corretto il ragionamento induttivo che aveva condotto a ritenere
provato l’impiego di materia prima irregolare nella preparazione degli
arancini.
Home » Presenza di parassiti negli alimenti
Presenza di parassiti negli alimenti
Cassazione penale, sentenza n. 2182 del 20 novembre 2002 (riferimento normativo: articolo 5, legge 283/1962)
Costituisce violazione dell’art. 5, lett. b) e d), l. 283/1962 l’utilizzazione
di riso invaso da parassiti nella produzione di arancini di riso, anche se la
presenza dei parassiti non venga riscontrata nel prodotto finito.
Bisogna
premettere che l’imputato, titolare di una rosticceria, era stato tratto a
giudizio per violazione dell’art. 444 c.p. (commercio di sostanze pericolose per
la salute pubblica).
Già il Tribunale aveva fatto giustizia della
scorrettezza della originaria qualificazione giuridica del fatto, poiché la mera
invasione di parassiti non comporta alcuna specifica pericolosità concreta
dell’alimento, salvo che ciò non risulti comprovato da analisi di laboratorio
che individuino, per esempio, la presenza di germi patogeni.
Residuava,
perciò, la sola violazione dell’art. 5, l. 283/1962, in particolare sotto la sua
lettera d).
Niente di nuovo, quindi.
Ma un qualche interesse la decisione
in parola lo conserva nella parte in cui argomenta a proposito della sussistenza
del reato anche in assenza del rinvenimento dei parassiti negli arancini, cioè
nel prodotto destinato al consumatore finale.
A quanto è dato di capire
l’infestazione era stata rilevata, a vista, solo nelle confezioni di riso
esistenti nel laboratorio di produzione gastronomica. Posto che, inoltre, uno
dei suddetti imballi era sconfezionato e già utilizzato, la Cassazione ha
valutato corretto il ragionamento induttivo che aveva condotto a ritenere
provato l’impiego di materia prima irregolare nella preparazione degli
arancini.
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